Ferie pubblico impiego: ultime sentenze


Diritto del lavoratore al godimento delle ferie retribuite; pubblico impiego e monetizzazione delle ferie non fruite; erogazione di trattamenti economici sostitutivi di ferie.
Indice
Impiegati pubblici: la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva
In tema di pubblico impiego, la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente – e di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
Cassazione civile sez. VI, 06/10/2022, n.29113
Eccezione al divieto di monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego
Il divieto di monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego non opera qualora il rapporto di lavoro si concluda in maniera anomala o non prevedibile e, cioè, in caso di decesso e dispensa per inabilità o malattia.
Tribunale Bari sez. lav., 25/10/2021, n.2960
Pubblico impiego: cessazione del rapporto di lavoro
Nel rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il mero fatto del mancato godimento delle ferie non dà titolo ad un corrispondente ristoro economico: vige, cioè, il divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non godute, anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, con conseguente disapplicazione delle clausole contrattuali più favorevoli per il dipendente.
Corte appello Roma sez. I, 06/04/2021, n.1383
Ferie non godute: esclusione dell’indennizzo ed onere probatorio
In base all’art. 36 Cost. il diritto alle ferie retribuite è irrinunciabile in ogni settore ed ogni ambito lavorativo (pubblico/privato). Nell’ambito specifico del pubblico impiego (sanità), il dirigente medico che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non abbia goduto delle ferie ha diritto a un’indennità sostitutiva, a meno che il mancato godimento delle ferie sia stato dovuto a deficienze nell’organizzazione del proprio lavoro. Spetta al datore di lavoro dimostrare di aver messo il dirigente nella condizione di fruire le ferie e conseguentemente che il mancato godimento delle ferie sia dovuto a difetti nell’organizzazione del servizio imputabili al dirigente stesso.
Tribunale Sassari sez. lav., 18/03/2021, n.155
Transito del finanziere nei ruoli civili e monetizzazione dei periodi di licenza non godutati
Nel caso disciplinato dall’art. 14 l. n. 266/1999 — ora art. 930 del Codice dell’ordinamento militare (d.lg. 66/2010) — relativo al personale delle Forze armate, incluso quello dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, che transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero delle finanze — il pagamento sostitutivo della licenza ordinaria è subordinato, dall’art. 29, comma 4, d.P.R. n. 170/2007, ad una precisa condizione, individuata nell’impossibilità di fruire delle ferie già maturate in precedenza presso l’amministrazione di destinazione.
Tale peculiare passaggio tra pubbliche amministrazioni con diverso regime di impiego, l’uno non contrattualizzato e l’altro assoggettato alla disciplina del pubblico impiego, integra una peculiare forma di trasferimento nell’ambito della stessa amministrazione, con la conseguenza che i due periodi di servizio, quello da dipendente militare e quello da dipendente civile, si ricongiungono tra loro, a tutti i fini, sicché le ferie maturate nel primo periodo da militare possono essere godute nel secondo, da dipendente civile.
Al riguardo, va osservato che la disciplina del CCNL Funzioni Centrali non preclude affatto la possibilità di fruire delle ferie maturate in precedenza e non godute per cause non imputabili al lavoratore, consentendo anzi, in via eccezionale, di goderne anche oltre i limiti temporali ordinari. Nella specie non sussiste il presupposto legittimante che fonda il diritto alla ‘monetizzazione’, vale a dire una causa assorbente esterna che abbia improvvisamente ed ineludibilmente interrotto il rapporto di impiego e che, impedendo con carattere di forza maggiore il godimento delle ferie maturate, in via sostitutiva fa sorgere — stante l’irrinunciabilità di queste ultime — il diritto al relativo compenso.
T.A.R. Reggio Calabria, (Calabria) sez. I, 20/06/2020, n.426
Mancato godimento delle ferie: volontà del lavoratore
Vige il divieto di monetizzazione delle ferie nel Pubblico Impiego nei soli casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, licenziamento disciplinare, mancato superamento del periodo di prova) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età) che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie residue e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie.
Tribunale Foggia sez. lav., 12/12/2019, n.5193
Mancato godimento delle ferie per causa indipendente dal lavoratore
Nei rapporti di pubblico impiego, il mancato godimento delle ferie non preclude l’insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo, nell’ipotesi in cui la fruibilità del congedo sia oggettivamente esclusa per causa indipendente dalla volontà del lavoratore, ovvero per fatto specifico dell’Amministrazione datrice di lavoro.
T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. II, 18/04/2019, n.359
Indennità sostitutiva di ferie non godute: prescrizione quinquennale
La pretesa del dipendente pubblico, anche in regime non privatizzato, alla percezione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura di diritto soggettivo, si che l’azione volta alla relativa tutela (al di là della formale impugnazione di atti) ha natura di accertamento di un diritto soggettivo, soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c., al pari di tutti i diritti patrimoniali derivanti dal rapporto di pubblico impiego.
T.A.R. Perugia, (Umbria) sez. I, 19/06/2018, n.384
Il diritto al godimento delle ferie retribuite
Il diritto del lavoratore al godimento delle ferie retribuite ex art. 36 cost., non può essere limitato dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore. Allo stesso modo, nel settore dell’impiego pubblico non contrattualizzato, il mancato godimento delle ferie, non imputabile all’interessato non preclude di suo l’insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo. I casi in cui vi è diritto al compenso sostitutivo dei periodi di ferie non fruite non hanno carattere costitutivo del diritto invocato, ma ricognitivo di singole fattispecie, perciò non esauriscono con carattere di tassatività ogni altra ipotesi riconducibile alla tutela del diritto in questione e, fra queste, la mancata fruizione delle ferie per collocamento in aspettativa per infermità.
Pertanto, nel caso di aspettativa per infermità, il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, per cui al primo in ogni caso si dovrà sostituire il secondo.
T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. I, 07/03/2017, n.376
Mancato godimento delle ferie
Il diritto del lavoratore al godimento delle ferie retribuite, che è solennemente affermato dall’art. 36 della Costituzione, non soffre in via di massima limite per la sospensione del rapporto per malattia del lavoratore (in tema di lavoro privato, è stato affermato che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore, con la conseguenza della parificazione al servizio effettivo del periodo di assenza per malattia.
Anche nel settore dell’impiego pubblico non contrattualizzato, il mancato godimento delle ferie, non imputabile all’interessato non preclude di suo l’insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo.
Si tratta, infatti, di un diritto che per sua natura prescinde dal sinallagma prestazione lavorativa -retribuzione che governa il rapporto di lavoro subordinato e non riceve, quindi, compressione in presenza di altra causa esonerativa dall’effettività del servizio .
T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. III, 09/03/2016, n.722
Pubblico impiego: il divieto di monetizzazione delle ferie
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012 (convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, l. n. 135/2012), nella parte in cui vieta, nell’ambito del lavoro pubblico, l’erogazione di trattamenti economici sostitutivi di ferie, riposi e permessi.
Il divieto di “monetizzazione”, infatti, è correlato a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro sia riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o a eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore. Esulano, invece, dall’ambito di applicazione di tale divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro non imputabili alla volontà delle parti.
Corte Costituzionale, 06/05/2016, n.95
Diritto alla monetizzazione delle ferie residue: quando?
Il diritto alla monetizzazione delle ferie residue non può che nascere nel momento in cui il docente non ne abbia potuto fruire, e pertanto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sicché occorre riferirsi a tale data per valutare l’esistenza di una norma che precluda il pagamento delle ferie maturate ma non godute.
(Nella specie, rilevato che, fino alla data del 1° settembre 2013, al docente a tempo determinato che non abbia usufruito delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, continui ad applicarsi la normativa contrattuale che consente il pagamento delle ferie non godute; la Corte ha precisato che, nel dettare per l’ambito scolastico una disciplina speciale in materia di ferie non godute pacificamente destinata a prevalere su quella vigente in generale per tutto il pubblico impiego, ai sensi dell’art. 5 comma 8 d.l. n. 5/2012, il legislatore ha scelto di metterla direttamente in successione con la precedente disciplina contrattuale, annullando così ex post ogni spazio temporale di efficacia alla regola generale).
Corte appello L’Aquila sez. lav., 19/05/2016
Mancato godimento delle ferie: cause
Il diritto del pubblico dipendente alla monetizzazione del congedo ordinario non fruito matura ogniqualvolta il dipendente non ne abbia potuto usufruire ( id est: non abbia potuto disporre e godere delle sue ferie) a cagione ed in ragione di obiettive esigenze di servizio o, comunque, per cause da lui non dipendenti o a lui non imputabili, e fra queste ultime è da annoverare il caso della insorgenza di una malattia e, a maggior ragione, se dipesa da causa di servizio.
Consiglio di Stato sez. III, 21/03/2016, n.1138
Mancato godimento delle ferie: preclude la percezione del compenso sostitutivo?
Nel settore dell’impiego pubblico non contrattualizzato, il mancato godimento delle ferie, non imputabile all’interessato, non preclude di suo l’insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo. Si tratta, infatti, di un diritto che per sua natura prescinde dal sinallagma prestazione lavorativa-retribuzione che governa il rapporto di lavoro subordinato e non riceve, quindi, compressione in presenza di altra causa esonerativa dall’effettività del servizio.
Pertanto, nel caso di aspettativa per infermità, il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, per cui al primo in ogni caso si dovrà sostituire il secondo. Orbene, se è vero che il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile ed indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite, è altrettanto vero che tale evenienza, implica comunque una situazione oggettiva di impossibilità di fruire in altro periodo delle ferie anche in ragione della sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro per evenienze sottratte alla disponibilità del lavoratore, come ad esempio nelle ipotesi di decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.
Di contro, dirimente in senso ostativo all’accoglimento della domanda del compenso sostitutivo si rivela, invece, il fatto che il richiedente sia stato collocato in quiescenza a domanda, costituendo pertanto la sua libera scelta la causa prima dell’interruzione del rapporto di impiego, scelta che ha impedito all’Amministrazione di consentirgli di fruire in altro periodo delle ferie residue.
T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. III, 25/05/2016, n.1399
Fruizione di pause e ferie
In tema di pubblico impiego privatizzato, l’assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio, consente l’intimazione della sanzione disciplinare del licenziamento, ai sensi dell’art. 55 quater, lett. b), del d.lgs. n. 165 del 2001, purché non ricorrano elementi che assurgono a “scriminante” della condotta tenuta dal lavoratore, tali da configurare una situazione di inesigibilità della prestazione lavorativa, in relazione sia all’adempimento della prestazione principale sia agli obblighi strumentali di correttezza e diligenza per la fruizione (previa richiesta) di pause, ferie e in generale di cause di sospensione del rapporto di lavoro.
Cassazione civile sez. lav., 19/09/2016, n.18326
Divieto di monetizzazione delle ferie residue: quando si applica?
In tema di pubblico impiego e monetizzazione delle ferie non fruite, sussiste il diritto del ricorrente al pagamento delle ferie e dei riposi non goduti quando lo stesso abbia provato di essere lavoratore in malattia. Difatti, l’art. 5, comma 8, d.l. 95/2012 deve essere interpretato nel senso che il divieto di monetizzazione delle ferie residue non si applica nel caso in cui il dipendente non sia stato nella possibilità di fruire delle stesse a causa di malattia.
Tribunale Torino sez. lav., 22/12/2016, n.1861
Impiego pubblico e diritti dell’impiegato
Il pubblico dipendente, che agisce in giudizio per ottenere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie, ha l’onere di provare l’avvenuta prestazione lavorativa nei giorni ad esse destinati.
Consiglio di Stato sez. IV, 31/03/2015, n.1667
Indennità sostitutiva per ferie non godute: prescrizione
L’obbligazione avente quale contenuto l’indennità sostitutiva delle ferie ha natura non retributiva ma risarcitoria e tuttavia, in quanto derivante dall’inadempimento nel corso di un rapporto contrattuale, quale è quello di pubblico impiego, è soggetta alla ordinaria prescrizione decennale.
T.A.R. L’Aquila, (Abruzzo) sez. I, 26/11/2015, n.787