Da ora edifici a meno di 10 metri di distanza: norme derogabili


Meno vincoli sulle costruzioni: le normative locali potranno derogare le regole nazionali sulla distribuzione degli spazi urbanistici, sui limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati.
Cade lo storico vincolo dei 10 metri di distanza tra gli edifici: il decreto “del Fare” ha appena consentito alle Regioni di autorizzare la realizzazione di edifici a meno di 10 metri l’uno dall’altro. In altre parole, gli enti locali potranno derogare alla normativa nazionale.
Si tratta di una delle tante misure contenute nel Decreto “del Fare” [1] appena convertito in legge dal Parlamento [2]. Cade quindi il principio dell’inderogabilità dei limiti delle distanze tra costruzioni che per tutti questi decenni ha regolato, in Italia, la distribuzione degli spazi urbanistici [3].
Ad oggi, la normativa nazionale, in sintesi, prevede:
– per i nuovi edifici una distanza minima di 10 metri;
– per risanamenti conservativi e ristrutturazioni uno spazio non inferiori a quello tra i volumi edificati preesistenti (contati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale).
A ciò, si aggiungano anche le norme del codice civile in materia di distanze rispetto a siepi, alberi, muri di cinta, pozzi, comunioni forzose, finestre, balconi, ecc..
Ebbene, da oggi, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano potranno prevedere, con proprie leggi e regolamenti, deroghe alla suddetta normativa nazionale, prevedendo quindi, anche, la possibilità di elevare fabbricati a distanze inferiori, l’uno dall’altro, di 10 metri.
Questi enti potranno, poi, dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali.
note
[1] D.L. 69/2013.
[2] L. 98/2013. La legge di conversione ha, infatti, introdotto un nuovo articolo 2-bis al Testo unico dell’edilizia (Tue, Dpr 380/2001).
[3] Dm 2 aprile 1968 n. 1444. La possibilità deroga riguarda anche il codice civile.