Questo sito contribuisce alla audience di
L’esperto | Articoli

Aggravamento malattia professionale Inail: ultime sentenze

6 Gennaio 2020
Aggravamento malattia professionale Inail: ultime sentenze

Le ultime sentenze su: riconoscimento della malattia professionale; domanda di revisione di rendita da malattia professionale; rilevanza dell’aggravamento in sede di revisione della rendita; aumento della rendita Inail per aggravamento della malattia professionale.

Riconoscimento di danni conseguenti ad infortunio sul lavoro

Per l’ipotesi in cui è chiesto il riconoscimento di danni conseguenti ad infortunio sul lavoro, occorre avere riguardo alla data del verificarsi dell’infortunio medesimo. Soltanto per l’ipotesi in cui è chiesto il riconoscimento di danni da malattia professionale viene in rilievo l’epoca di denunzia della malattia (nella specie, relativa alla domanda di aggravamento dei postumi conseguiti ad infortunio lavorativo, la Corte ha cassato la decisione dei giudici del merito che avevano ritenuto applicabile la disciplina di cui al d. lg n. 38 del 2000 in luogo del previgente regime di cui al d. P.R. n. 1124 del 1965, atteso che non doveva farsi riferimento alla domanda di riconoscimento dell’aggravamento presentata all’INAIL nel novembre 2000, ma occorreva avere riguardo esclusivamente alla data dell’infortunio lavorativo avvenuto nell’ottobre 1998).

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2015, n.1998

Accertamento delle malattie professionali

In tema di accertamento delle malattie professionali, va respinta la domanda del lavoratore volta a ottenere il riconoscimento della malattia professionale in una percentuale superiore (nel caso di specie l’Inail aveva riconosciuto un’ipoacusia valutandola nella misura del 3%), nel caso in cui il c.t.u. abbia accertato che non sia possibile attribuire all’attività lavorativa il progressivo aggravamento dell’ipoacusia verificatosi tre anni dopo il pensionamento e, quindi, a cessata esposizione al rumore, e quando, inoltre, abbia identificato le cause di tale aggravamento in patologie da cui sia afflitto il ricorrente aventi natura del tutto indipendente dall’attività lavorativa espletata.

Corte appello Perugia sez. lav., 03/05/2012, n.12

Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali

In tema di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, qualora si aggravino, determinando una inabilità temporanea assoluta, gli esiti di un infortunio o di una malattia professionale, per i quali viene già corrisposta una rendita per inabilità permanente parziale, non sussiste il diritto ad una indennità giornaliera, non potendo tali prestazioni cumularsi, mentre eventuali ricadute nella malattia o riacutizzazioni degli esiti dell’infortunio, che determinino l’impossibilità temporanea di attendere al lavoro, possono essere prese in considerazione ove aggravino stabilmente la condizione del lavoratore, in sede di revisione della rendita di inabilità, ex art. 83 del d.P.R. n. 1124 del 1965, restando pur sempre salva la tutela del lavoratore predisposta in via generale dall’art. 2110 c.c. a mezzo delle prestazioni per malattia a carico dell’Inps.

(Nella specie, la S.C. ha osservato che la corresponsione di una integrazione della rendita di inabilità fino alla misura massima dell’indennità per inabilità temporanea assoluta è dovuta solo se sussistono le condizioni previste dall’art. 89 del d.P.R. n. 1124 del 1965, e cioè se l’infortunato debba sottoporsi a speciali cure mediche e chirurgiche disposte dall’Inail in quanto ritenute utili per la restaurazione della capacità lavorativa).

Cassazione civile sez. lav., 20/12/2011, n.27676

Rischio di aggravamento della malattia professionale

Non è fondata, in riferimento agli art. 3, 32 e 38 cost., la q.l.c. degli art. 80 e 131 d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui escluderebbero la rilevanza, ai fini assicurativi, di fattori espositivi al rischio di aggravamento della malattia professionale successivi al momento di accertamento della malattia professionale indennizzabile.

Le due norme, riferendosi all’ipotesi di “nuova” malattia professionale, devono essere interpretate nel senso che esse riguardano anche il caso in cui, dopo la costituzione di una rendita per una determinata malattia professionale (“vecchia”, quindi, in contrapposizione alla “nuova”), il protrarsi dell’esposizione al medesimo rischio patogeno determini una “nuova” inabilità che risulti superiore a quella già riconosciuta; di conseguenza, quando il maggior grado di inabilità dipende dalla protrazione dell’esposizione a rischio patogeno, e si è quindi in presenza di una “nuova” malattia, seppure della stessa natura della prima, la disciplina applicabile è quella dettata dall’art. 80, estesa alle malattie professionali dall’art. 131.

Corte Costituzionale, 12/02/2010, n.46

Aggravamento della malattia professionale: aumento della rendita Inail 

Nelle controversie relative all’aumento della rendita Inail per aggravamento della malattia professionale, va esclusa la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell’oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, qualora siano indicati la titolarità di una rendita e il rigetto in via amministrativa della domanda di revisione e sia stato chiesto l’accertamento della maggiore incidenza della malattia professionale al fine di conseguire l’incremento della prestazione previdenziale, restando irrilevante la carenza dei particolari relativi allo stato di salute, che vanno considerati solo ai fini del risultato complessivo che discende dalla legge, ma non per definire l’oggetto del giudizio, essendo applicabile anche nelle controversie in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali il disposto di cui all’art. 149 disp. att. c.p.c. sulla valutabilità da parte del giudice degli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e del giudizio.

Cassazione civile sez. lav., 01/07/2004, n.12088

Revisione della misura della rendita di inabilità

In materia di revisione della rendita Inail, il termine decennale di cui all’art. 83 t.u. n. 1124 del 1965 non è di prescrizione, e neppure di decadenza, ma serve semplicemente a delimitare l’ambito temporale di rilevanza dell’aggravamento o del miglioramento delle condizioni dell’assicurato, che fa sorgere il diritto alla revisione, la quale, come risulta dall’art. 83 comma 3 t.u. cit., ha per oggetto non solo il provvedimento positivo di concessione di una rendita, ma anche il provvedimento che, accertato il nesso causale con un infortunio sul lavoro o malattia professionale, determina i postumi permanenti, anche in misura negativa o inferiore al minimo indennizzabile; inoltre l’istituto della prescrizione di cui all’art. 112 t.u. n. 1124 del 1965 non opera nelle fattispecie regolate dagli art. 83 e 137 stesso t.u., con riguardo alla domanda dell’interessato o alla iniziativa dell’I.n.a.i.l. per la revisione della misura della rendita di inabilità; ne consegue che, l’assicurato dichiarato dall’istituto assicuratore guarito con postumi non indennizzabili, non incorre in prescrizione se chiede l’aggravamento di tali postumi rilevati nel decennio dall’infortunio, entro un anno da tale termine; in particolare non ha alcuna rilevanza prescrittiva l’accertamento peritale non richiesto, estraneo al procedimento amministrativo (configurato dall’art. 83 cit.) e alla domanda giudiziale, che abbia valutato i postumi in misura superiore al minimo indennizzabile.

Cassazione civile sez. lav., 11/02/2004, n.2653

Domanda di revisione di rendita da malattia professionale per aggravamento

Nel nuovo rito del lavoro, il divieto di nuove eccezioni in appello stabilito dal comma 2 dell’art. 437 c.p.c. concerne soltanto le eccezioni in senso proprio relative a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non rilevabili d’ufficio, e non anche le cosiddette eccezioni improprie o mere difese, dirette soltanto a negare l’esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda o a contestare il valore probatorio dei mezzi istruttori esperiti in primo grado su istanza di parte o d’ufficio dal giudice.

(Nella specie, relativa a domanda di revisione di rendita da malattia professionale per aggravamento, i giudici di appello avevano disposto una nuova consulenza medico legale, in ordine alla sussistenza del nesso eziologico fra tecnopatia e attività lavorativa, a seguito delle censure mosse dall’Inail – costituitosi solo in appello – alla c.t.u. espletata in primo grado).

Cassazione civile sez. lav., 07/07/2001, n.9238

Insussistenza del preteso aggravamento

Tra oggetto del giudicato e oggetto del processo nel quale questo si è formato intercorre un inscindibile nesso di connessione, nel senso che la cosa giudicata viene a formarsi sull’accertamento, in positivo o negativo, del diritto che si è fatto valere nel giudizio, all’identificazione del quale concorrono, oltre ai soggetti e alla “causa petendi” anche il petitum; ne consegue che, nel giudizio nel quale l’assicurato contesti la rettifica del grado di invalidità a cui è commisurata la rendita riconosciutagli per malattia professionale, operata dall’Inail per la ritenuta sussistenza di errori di valutazione in sede di erogazione o successive conferme (art. 55 l. n. 88 del 1989), non ha effetti preclusivi l’esito di un precedente giudizio tra le parti, nel quale la domanda dell’assicurato di aumento della percentuale di invalidità per aggravamento dell’infermità era stata rigettata per l’insussistenza del preteso aggravamento.

Cassazione civile sez. lav., 07/04/1999, n.3366

Riconoscimento di un grado di inabilità più elevato

Quando la domanda amministrativa di revisione della rendita Inail per aggravamento della malattia professionale sia stata respinta, l’indicazione della percentuale di riduzione dell’attitudine lavorativa, indicata nel certificato medico allegato alla suddetta domanda, deve ritenersi superata e non vincola più l’assicurato il quale può legittimamente richiedere il riconoscimento di un grado di inabilità più elevato senza dover previamente esperire altra procedura amministrativa.

Cassazione civile sez. lav., 02/05/1995, n.4808

Soglia minima prevista per il diritto alla rendita

Il termine di dieci anni dalla data dell’infortunio, o di quindici se trattasi di malattia professionale – entro il quale, ai sensi dell’art. 83, comma 8 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, qualora le condizioni dell’assicurato, dichiarato guarito senza postumi di invalidità permanente, o con postumi che non raggiungono la soglia minima prevista per il diritto alla rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell’infortunio o della malattia professionale in misura tale da determinare il superamento della soglia di invalidità, l’assicurato può chiedere all’Inail la liquidazione della rendita – non è nè di prescrizione nè di decadenza, e non incide sull’esercizio, ma sull’esistenza stessa del diritto, delimitando l’ambito temporale di rilevanza dell’insorgenza di postumi indennizzabili e di copertura del rischio protetto, nel senso che, trascorsi dieci anni senza che le condizioni dell’assicurato si siano aggravate in misura da raggiungere la soglia di indennizzabilità, diviene operativa una presunzione assoluta basata su criteri clinici e statistici, per effetto della quale deve ritenersi che tale aggravamento non possa più verificarsi.

Cassazione civile sez. lav., 29/03/1995, n.3737

Revisione “in peius” di rendita da malattia professionale

La norma dell’art. 55 n. 5 della l. 9 marzo 1989 n. 88, secondo cui “le prestazioni a qualunque titolo erogate dall’INAIL possono essere in qualunque momento rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni”, non ha efficacia retroattiva, emergendo dallo stesso titolo di detto articolo (ristrutturazione dell’INAIL) l’intento del legislatore di disporre per l’avvenire.

Pertanto, con riguardo a revisione “in peius” di rendita da malattia professionale operata prima della sua entrata in vigore, tale norma non vale ad escludere l’inammissibilità della revisione stessa, che l’INAIL abbia disposto per suo precedente errore in sede di riconoscimento o di prima revisione (per aggravamento) della rendita.

Cassazione civile sez. lav., 19/09/1992, n.10771

Aggravamento della precedente inabilità

In tema di malattie professionali, il lavoratore, il quale – espletando un’attività lavorativa non tabellata secondo la normativa dettata dal d.P.R. n. 1124 del 1965 – contragga una malattia inabilitante e, dopo l’entrata in vigore del d.P.R. n. 482 del 1975 che invece includa nell’allegata tabella sia l’attività lavorativa che la malattia suddetta, subisca un aggravamento della precedente inabilità, ha diritto alla relativa rendita a carico dell’INAIL soltanto in misura corrispondente all’aggravamento e non già nella misura pari all’inabilità totale, atteso che l’originaria inabilità, non avendo natura professionale, non era indennizzabile.

Cassazione civile sez. lav., 12/10/1987, n.7548

Aggravamento delle conseguenze dell’infortunio o della malattia professionale

A norma dell’art. 112, comma 1, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 – al di fuori delle ipotesi di aggravamento delle conseguenze dell’infortunio o della malattia professionale, cui si riferisce la dichiarazione di (parziale) illegittimità di detta norma pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 116 del 1969 – la prescrizione dell’azione per il conseguimento delle prestazioni assicurative decorre dal giorno dell’infortunio o della manifestazione della malattia, tale decorrenza assolvendo (in quanto riferita ad un fatto facilmente individuabile sotto il profilo ambientale e cronologico) all’esigenza dell’I.N.A.I.L. di dar corso alla procedura di accertamento ed all’esigenza dell’assicurato di conseguire sollecitamente le prestazioni.

Cassazione civile sez. lav., 25/07/1984, n.4367



Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube