Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Trattenuta pensione invalidità in caso di malattia

24 Gennaio 2020 | Autore:
Trattenuta pensione invalidità in caso di malattia

Se l’invalido beneficiario di pensione si ammala e viene ricoverato, l’assegno erogato dall’Inps si riduce?

Percepisci la pensione d’invalidità civile e, a seguito di una patologia molto grave, hai avuto un periodo di ricovero? Temi che a seguito del periodo in cui sei stato ricoverato l’Inps ti riduca il trattamento?

Devi sapere, a questo proposito, che non si applica alcuna trattenuta pensione invalidità in caso di malattia per la quale si è rivelato necessario un ricovero. Attenzione, però: se sei invalido civile al 100% e non autosufficiente, quindi oltre alla pensione d’inabilità civile percepisci l’assegno di accompagnamento, devi sapere che l’accompagno è incompatibile col ricovero ospedaliero o in determinate strutture, in casi specifici.

È incompatibile col ricovero anche l’indennità di frequenza alla quale hanno diritto i minori inabili, in specifiche ipotesi.

Non percepisci la pensione d’invalidità, ma l’assegno ordinario d’invalidità, o una pensione per inabilità alle mansioni, a proficuo lavoro, o ancora una pensione d’invalidità specifica? In questo caso, l’eventuale trattenuta, applicata per via del cumulo limitato dei redditi di lavoro col trattamento pensionistico, non si interrompe in caso di malattia: anche l’indennità di malattia, infatti, rileva ai fini dei limiti di cumulo come reddito di lavoro. Ma procediamo con ordine.

Assegno di accompagnamento e ricovero per malattia

Per gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento, pari a 520,29 euro per il 2020, può incidere sul diritto all’assegno la sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituti o strutture, se questo è avvenuto a titolo gratuito.

L’indennità di accompagnamento, difatti, non è collegata a limiti di reddito, ma non spetta l’erogazione nei periodi di ricovero gratuito presso strutture.

Ma qual è il ricovero gratuito incompatibile con l’accompagno? Per ricovero gratuito si intende quello con retta base a carico della struttura pubblica: in altre parole, la retta prevista dal regolamento della struttura non obbliga il cittadino a pagare alcuna quota.

Per la precisione, ai fini del pieno diritto all’indennità rilevano i ricoveri gratuiti sia in strutture pubbliche che strutture private convenzionate, a condizione che la retta sia a carico dell’ente. I ricoveri rilevanti ed incompatibili con l’accompagnamento sono i seguenti:

  • ricoveri gratuiti in strutture per lunga degenza;
  • ricoveri per terapie riabilitative;
  • ricoveri legati alla patologia per la quale è stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento.

Ricovero per malattia compatibile con l’accompagno

Ai fini del pieno diritto alla percezione dell’indennità di accompagnamento, non rilevano invece i ricoveri:

  • non gratuiti con retta totale o parziale a carico del pensionato;
  • in day hospital;
  • per chemioterapia o radioterapia;
  • non connessi alle patologie d’invalidità, ossia non legati all’infermità per la quale è sorto il diritto all’accompagno.

Nel caso in cui il ricovero sia incompatibile, l’indennità di accompagnamento non viene revocata, ma soltanto sospesa, per tutto il periodo di durata della degenza.

Se la durata del ricovero risulta inferiore a 30 giorni, non si determina però la sospensione del pagamento dell’indennità di accompagnamento [1].

Se il titolare dell’indennità di accompagnamento è ricoverato in una struttura con retta a suo carico (ricovero a pagamento non rilevante) e, per una patologia legata al diritto all’accompagno, viene temporaneamente ricoverato in ospedale (ricovero gratuito rilevante), di norma la retta della struttura di lunga degenza deve continuare ad essere pagata: in questo caso, continuando cioè a pagare la retta, l’Inps ha chiarito che il periodo di ricovero in ospedale non rileva, perché e che l’indennità di accompagnamento non deve essere decurtata.

Il ricovero per malattia incompatibile con l’accompagno va dichiarato?

Sino a qualche tempo fa, i beneficiari dell’accompagno dovevano dichiarare il ricovero incompatibile con l’indennità attraverso un apposito modello, l’IcRic.

A partire dalla Campagna 2018, tuttavia, i titolari di indennità di accompagnamento non devono più presentare alcuna dichiarazione, in quanto i dati relativi ai ricoveri vengono comunicati all’Inps direttamente dal Ministero della Salute. Sono, invece, ancora obbligati alla presentazione del modello IcRic i minori invalidi titolari di indennità di frequenza.

Indennità di malattia: è incompatibile con l’assegno d’invalidità?

Se si percepisce una prestazione di previdenza connessa allo stato d’invalidità, come l’assegno ordinario, la pensione per inabilità alle mansioni o a proficuo lavoro, o, ancora, la pensione d’invalidità al lavoro specifica, il trattamento continua ad essere cumulabile limitatamente con il reddito di lavoro. In altre parole, ai fini dei limiti di cumulo tra pensione/assegno d’invalidità e redditi di lavoro, l’eventuale indennità di malattia riconosciuta è trattata alla stregua dei redditi di lavoro. L’Inps ha, infatti, precisato che l’indennità di malattia ha natura sostitutiva della retribuzione [2].


note

[1] Inps Circolare n.18291/2011; Corte costituzionale, sent. n.183/1991.

[2] Messaggio Inps n.17790/2007 .


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube