Questo sito contribuisce alla audience di
L’esperto | Articoli

Infortunio scuola materna: ultime sentenze

14 Febbraio 2022
Infortunio scuola materna: ultime sentenze

Compiti di vigilanza e di custodia; condotta negligente dell’insegnante; danni subiti da un bambino lasciato incustodito; infortunio occorso all’insegnante di una scuola materna.

Responsabilità della scuola 

Ai fini del riconoscimento della responsabilità dell’istituto scolastico per i danni riportati da un allievo all’interno della scuola, è sufficiente che il danneggiato dimostri il verificarsi del fatto dannoso all’interno dell’edificio scolastico e durante l’orario scolastico, nonché il nesso causale fra il fatto e il prodursi dell’evento dannoso. Non è necessaria, invece, la ricostruzione della precisa dinamica del fatto, la quale potrà essere provata dall’istituto scolastico al fine di fornire la prova liberatoria che l’evento è stato causato da un fatto imprevedibile e non evitabile, nemmeno sotto la costante vigilanza del personale scolastico. Nel caso di specie, il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità di una scuola materna per l’infortunio occorso a una bambina, che si era ferita giocando con dei ceppi di legni lasciati incustoditi all’interno dell’area giochi.

Tribunale Pordenone, 23/01/2021, n.131

Scuola materna: infortunio

Al personale insegnante delle scuole materne sono affidati in primo luogo, compiti di vigilanza e di custodia, che tuttavia vanno espletati ottenendo l’interessamento dei bambini ad attività molteplici, tra le quali, oltre a quelle assimilabili all’insegnamento teorico adatto all’età (dialoghi, racconti, apprendimento dei primi rudimenti della lettura e della scrittura), rilievo centrale assumono quelle presentante in forma di gioco, finalizzate sia all’abilità manuale (pittura, scultura, ecc.) con utilizzo di materiali specifici, sia a quella fisica (giochi della più varia natura, con eventuale uso di attrezzature specifiche).

Orbene, se è vero che, nel senso strettamente letterale, le attività descritte non sono propriamente “esperienze tecnico -scientifiche” ne’ “esercitazioni pratiche” (intese come diretta applicazione di nozioni teoriche), ne’ lavori, non vi è dubbio che la legge ha inteso distinguere l’insegnamento propriamente teorico (attività non assicurata) da quello che, comportando attività manuali e l’eventuale uso di materiale e attrezzature, comporta l’assunzione di un rischio aggravato e “specifico”.

Si deve affermare, conclusivamente, che l’infortunio occorso all’insegnante di una scuola materna a causa e nello svolgimento della prestazione lavorativa intesa nel senso sopra indicato, deve essere considerato non già come collegato in via indiretta all’attività esercitata, bensì come strettamente correlato atta medesima per mezzo di un nesso di derivazione eziologica; con la conseguenza che la lesione, deve essere indennizzata ai sensi delle disposizioni di legge sopra indicate.

Corte appello Roma sez. lav., 05/02/2019, n.398

Insegnante: infortunio sul lavoro e malattia professionale

L’infortunio patito sul lavoro dall’insegnante di scuola materna, tanto di scuola pubblica quanto di scuola privata, deve considerarsi indennizzabile secondo la normativa generale che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro tali eventi (d.P.R. n. 1124 del 1965) in tutti i casi in cui: a) risulti accertata la natura pratico/manuale dell’attività in essere, quale connotazione della prestazione lavorativa resa al momento dell’infortunio; b) sussista un nesso di derivazione eziologica tra tale attività e l’infortunio in questione. Da ciò discende, in caso di comprovata sussistenza (o di insufficiente accertamento circa la non sussistenza) di tali condizioni, la legittimazione passiva in capo all’Inail con riferimento alle correlate domande indennitarie e, di conseguenza, la non utile proponibilità di queste ultime nei confronti del Ministero dell’istruzione quale datore di lavoro.

Cassazione civile sez. lav., 10/04/2015, n.7277

Scuola materna: l’infortunio del minore

Non integra il reato di abbandono di minore la condotta della maestra che omette di portare al pronto soccorso una bambina infortunatasi all’interno della scuola materna, né avverte i genitori dell’infortunio, allorché si accerti che non sussiste un reale pericolo per l’integrità fisica della minore, non potendosi identificare tale pericolo nel mero senso di turbamento e di disagio avvertito dalla bambina per un evento che, per quanto fonte di dolore fisico e di inquietudine, non sia tuttavia suscettibile di aggravarsi oltre i limiti circoscritti degli effetti di un’escoriazione.

Cassazione penale sez. V, 10/02/2011, n.24849

Bambino lasciato incustodito

Sussiste responsabilità per “culpa in vigilando” nei confronti di una maestra di scuola materna per i danni subiti da un bambino lasciato incustodito mentre si trova in bagno. La particolare fascia d’età di questi bambini (da 3 a 6 anni) li rende inconsapevoli di valutare eventuali “pericoli” e ciò, quindi, rende ancora più stringente l’obbligo di vigilanza da parte delle maestre che, per non lasciarli incustoditi, possono anche avvalersi di personale scolastico non docente.

Il ministero dell’Istruzione, in qualità di responsabile della condotta negligente dell’insegnante, è tenuto, pertanto, al risarcimento dei danni subiti dal minore (nella specie, la Corte ha confermato la condanna al risarcimento inflitta al ministero dell’Istruzione per i danni riportati da una bambina di tre anni che aveva subito un infortunio mentre era andata in bagno. La piccola era stata accompagnata dalla maestra ma, poi, era stata lasciata sola perché l’insegnante era dovuta tornare in classe per occuparsi degli altri bambini).

Cassazione civile sez. III, 26/04/2010, n.9906

Infortunio occorso all’insegnante

Dall’interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata – alla luce della giurisprudenza costituzionale relativa agli art. 3 e 38 cost. – delle disposizioni (art. 1 n. 28 e art. 4 n. 5, d.P.R. n. 1124 del 1965) che disciplinano l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro degli insegnanti, deriva che non sono esclusi dalla copertura assicurativa gli insegnati di scuola materna (pubblica e privata) che svolgono attività assimilabili alle esperienze tecnico scientifiche (quali pittura, scultura, cosiddetti “lavoretti” in genere), alle esercitazioni pratiche (la totalità dei giochi attraverso i quali un bambino acquisisce consapevolezza delle attitudini mentali e fisiche), ai lavori (quali la pulizia delle spiagge), atteso che l’infortunio occorso all’insegnante a causa e nello svolgimento dell’attività lavorativa suddetta, dipendendo dal rischio inerente a quella prestazione, è strettamente correlato alla medesima per mezzo di un nesso di derivazione eziologica, con la conseguenza che l’infortunio deve essere indennizzato proprio in quanto rischio particolare al quale l’insegnante si trova esposto quando l’attività didattica si sostanzia in attività pratiche svolte con il requisito della manualità e l’uso eventuale di materiale vario e attrezzature.

Cassazione civile sez. lav., 25/08/2005, n.17334

Scuola materna: esercitazioni pratiche

Ai sensi degli art. 1 e 4, n. 5 t.u. n. 1124 del 1965, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro si estende anche agli insegnanti delle scuole materne che sono soggetti, per la natura manuale della loro attività che si concreta nello svolgimento di esercitazioni pratiche anche in forma ludica, ad un rischio non generico, ma specifico; ne consegue l’indennizzabilità dell’infortunio occorso all’insegnante di scuola materna a causa e nello svolgimento della sua prestazione lavorativa intesa nel senso sopra indicato.

Cassazione civile sez. lav., 20/08/1996, n.7671

Scuola materna: infortunio scivolo

Le attività didattiche che rientrano nella tutela antinfortunistica, secondo il disposto degli art. 1 e 4 n. 5 del t.u. di cui al d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, comprendono le esercitazioni pratiche che implicano l’esecuzione di un’attività prevalentemente manuale, anche se non finalizzate ad un apprendimento teorico. (Nella specie la sentenza cassata dalla suprema Corte aveva escluso la copertura assicurativa per l’infortunio occorso ad un’insegnante in servizio presso una scuola materna mentre scendeva con i bambini su uno scivolo).

Cassazione civile sez. lav., 30/03/1994, n.3126

Indennizzabilità dell’infortunio sul lavoro

Ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio sul lavoro, l’occasione di lavoro richiesta dall’art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 è configurabile nell’ipotesi di incidente stradale occorso ad un impiegato comunale, addetto a mansioni di sorveglianza ed assistenza presso una scuola materna, nel fare uso di un proprio motoveicolo che sia stato consentito per l’espletamento del servizio dall’organo preposto alla direzione della scuola e destinatario delle prestazioni di lavoro, a nulla rilevando la mancata autorizzazione dell’uso del veicolo da parte del comune dal quale il lavoratore dipendeva organicamente e amministrativamente.

Cassazione civile sez. lav., 02/02/1991, n.1046

Attività didattiche e di apprendimento

Le attività didattiche e di apprendimento che, consistendo in esperienze tecnico-scientifiche, od in esercitazioni pratiche, o di lavoro, implicano l’esecuzione di un’attività manuale, rientrano nella tutela antinfortunistica, secondo il disposto degli art. 1 e 4 del d.P.R. n. 1124 del 1965, restando assoggettate all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, senza che in ragione di tale specialità possa ritenersi violato il principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 cost. in relazione alla generalità delle altre attività didattiche e di apprendimento.

Pertanto l’attività di insegnante presso uno scuola materna non rientrando tra quelle per cui è disposta la tutela antinfortunistica, non dà diritto a chi l’esegue alle relative prestazioni assicurative in caso di infortunio.

Cassazione civile sez. lav., 04/02/1987, n.1086



Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube