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Lavoratori socialmente utili: ultime sentenze

23 Giugno 2022
Lavoratori socialmente utili: ultime sentenze

Attività diverse da quelle previste nei progetti; contratti di lavoro a termine volti alla stabilizzazione dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili.

Trattamento economico dei lavoratori socialmente utili

In tema di trattamento economico dei lavoratori socialmente utili, cui è estranea “ex lege” la disciplina dell’impiego subordinato, l’importo integrativo corrisposto dall’utilizzatore ex art. 8 del d.lgs. n. 468 del 1997, nei casi in cui l’impegno ecceda l’orario settimanale previsto dallo stesso decreto, non ha carattere retributivo, con la conseguenza che nella base di calcolo del suo ammontare, fissato dal legislatore e sottratto alla determinazione ad opera delle parti del rapporto, non si può tenere conto di emolumenti tipici della prestazione subordinata corrisposti annualmente, seppure in proporzione ai mesi lavorati.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso dal calcolo del compenso integrativo, dovuto ad LSU occupati presso una Università siciliana, i ratei mensili di tredicesima mensilità e indennità di ateneo spettanti a dipendenti addetti ad analoghe mansioni).

Cassazione civile sez. lav., 05/05/2021, n.11768

Sistema integrazione salariale

La legittimazione passiva rispetto alla pretesa creditoria relativa all’assegno per il nucleo familiare, spettante ai lavoratori socialmente utili e a quelli impiegati in lavori di pubblica utilità in forza di convenzione tra Ministero del lavoro e regione ex art. 27, comma 1, del d.l. n. 159 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 222 del 2007, compete alla regione e non già all’ente utilizzatore, sul quale gravano unicamente gli oneri relativi all’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL e per la responsabilità civile verso i terzi, nonché quelli attinenti all’importo integrativo per le ore eccedenti rispetto a quelle remunerate con la prestazione a carico dell’INPS.

Cassazione civile sez. lav., 27/04/2021, n.11118

Procedura di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 15, commi 3 e 4, della l. reg. Siciliana 16 ottobre 2019, n. 17, impugnato per violazione dell’art. 117, comma 2, lett. l), Cost. nella parte in cui, sostituendo il comma 10 dell’art. 26 l. reg. Siciliana n. 8 del 2018, estenderebbe l’ambito soggettivo di applicazione delle procedure di stabilizzazione del precariato nelle pubbliche amministrazioni agli LSU o agli LPU, prevedendo a tal fine una clausola di invarianza finanziaria.

La censura è meramente assertiva nella misura in cui il ricorrente deduce un’«estensione impropria» della procedura di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, senza argomentarne la ragione. Quanto alla clausola di invarianza finanziaria, il ricorrente si è limitato ad indicare la disposizione, senza in alcun modo argomentare la violazione del parametro invocato (sentt. nn. 194, 199 del 2020).

Corte Costituzionale, 22/02/2021, n.25

Eccedenza ore lavorative

In tema di trattamento economico dei lavoratori socialmente utili, cui è estranea “ex lege” la disciplina dell’impiego subordinato, l’importo integrativo corrisposto dall’utilizzatore ex art. 8 del d.lgs. n. 468 del 1997, nei casi in cui l’impegno ecceda l’orario settimanale previsto dallo stesso decreto, non ha carattere retributivo, con la conseguenza che nella base di calcolo del suo ammontare, fissato dal legislatore e sottratto alla determinazione ad opera delle parti del rapporto, non si può tenere conto di emolumenti tipici della prestazione subordinata corrisposti annualmente, seppure in proporzione ai mesi lavorati.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso dal calcolo del compenso integrativo, dovuto ad LSU occupati presso una Università siciliana, i ratei mensili di tredicesima mensilità e indennità di ateneo spettanti a dipendenti addetti ad analoghe mansioni).

Cassazione civile sez. lav., 05/05/2021, n.11768

Assegno per nucleo familiare: spettanza

La legittimazione passiva rispetto alla pretesa creditoria relativa all’assegno per il nucleo familiare, spettante ai lavoratori socialmente utili e a quelli impiegati in lavori di pubblica utilità in forza di convenzione tra Ministero del lavoro e regione ex art. 27, comma 1, del d.l. n. 159 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 222 del 2007, compete alla regione e non già all’ente utilizzatore, sul quale gravano unicamente gli oneri relativi all’assicurazione obbligatoria presso l’Inail e per la responsabilità civile verso i terzi, nonché quelli attinenti all’importo integrativo per le ore eccedenti rispetto a quelle remunerate con la prestazione a carico dell’Inps.

Cassazione civile sez. lav., 27/04/2021, n.11118

Lavoro straordinario: quantificazione del trattamento economico

In tema di lavori socialmente utili, la disposizione di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 468 del 1997, secondo la quale il soggetto utilizzatore deve remunerare le ore lavorate eccedenti limite di legge mediante un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe, non è stata abrogata, né espressamente, né per incompatibilità, dal d.lgs. n. 81 del 2000 il cui art. 4 si è limitato ad aggiornare l’assegno mensile per la quantità oraria legale.

Ne consegue che le ore eccedenti a quelle remunerate debbono essere compensate dall’utilizzatore, senza che la necessità , ex art. 5 del d.lgs. n. 81 del 2000 , di una delibera da parte di quest’ultimo in ordine al trattamento economico per le ore aggiuntive possa considerarsi incompatibile con la predeterminazione effettuata in base alla legge anteriore, atteso che, da un lato, sarebbe incongruo lasciare all’arbitrio dell’utilizzatore la determinazione del compenso a suo carico, e, dall’altro, il lavoratore dovrebbe dichiararsi disponibile a continuare nelle attività socialmente utili prima di conoscere la misura dell’importo integrativo per le ore eccedenti il limite legale.

Tribunale Salerno sez. lav., 08/10/2020, n.1659

Pagamento della retribuzione e degli oneri accessori

L’indubbia legittimità degli atti di annullamento delle convenzioni e dei protocolli di intesa con cui erano state disposte le erogazioni a sostegno degli oneri di stabilizzazione di alcuni lavoratori socialmente utili (LSU), adottati dalla Regione su impulso della Sezione di controllo della Corte dei Conti, non comporta ex sé la legittimità degli atti con cui la stessa Regione ha rifiutato l’erogazione delle somme anticipate dal Comune e destinate al pagamento di retribuzione ed oneri accessori dei LSU interessati dalle procedure di stabilizzazione di cui alla l. reg. Lazio n. 21/2002.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 04/06/2020, n.5907

Lavori socialmente utili: assunzione e giurisdizione

Relativamente ai lavori socialmente utili per tutto ciò che attiene alle eventuali assunzioni/stabilizzazioni, in applicazione delle graduatorie delle liste di collocamento, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, atteso che la P.A. svolge, in questi ambiti, un’attività vincolata ai criteri predeterminati dalla legge nella scelta dei singoli lavoratori.

T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. II, 26/03/2020, n.410

Lavori socialmente utili

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 77, comma 2, l. reg. Sicilia 28 dicembre 2004, n. 17, censurato, in relazione all’art. 117, comma 1, Cost., in riferimento alla direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, in quanto la prevista non applicabilità della disciplina attuativa della direttiva 1999/70/CE a contratti che, seppure caratterizzati da finalità sociali e collettive, hanno ad oggetto rapporti di lavoro subordinato a termine, riconducibili allo schema negoziale dell’art. 2094 c.c., consentirebbe un numero illimitato di rinnovi, senza oggettive ragioni giustificatrici, e senza pervenire alla stabilizzazione dei lavoratori.

La questione è sollevata sulla base di un’erronea ed incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, nazionale ed europeo, sui contratti a termine con la pubblica amministrazione e quindi risulta inadeguato l’iter logico-argomentativo delle censure prospettate; in particolare, il rimettente nell’effettuare il processo di sussunzione della fattispecie concreta, concernente lavoratori socialmente utili, in quella astratta, ha fatto riferimento all’art. 2094 c.c., e ha così escluso una diversità strutturale dei rapporti di lavoro in questione rispetto agli ordinari rapporti di lavoro subordinato a termine con una pubblica amministrazione, e ha così ritenuto tali rapporti estranei alle ipotesi che la clausola 2, punto 2, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP nel lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, sottrae al proprio campo di applicazione (sentt. nn. 187 del 2016, 134 del 2018) .

Corte Costituzionale, 18/04/2019, n.96

Lavoratori socialmente utili: l’elenco delle attività

L’art. 1, comma 1, D. Lgs. n. 81 del 2000 consente agli enti utilizzatori di ricorrere all’utilizzo dei lavoratori socialmente utili anche per attività diverse da quelle originariamente previste nei progetti, purché rientranti nell’elenco delle attività di cui all’art. 3. Tuttavia, tale elenco deve ritenersi meramente esemplificativo.

Tribunale Trapani sez. lav., 22/03/2019, n.993

Lavori socialmente utili: contribuzione figurativa a carico dell’Inps

In tema di lavori socialmente utili, la contribuzione figurativa a carico dell’Inps sussiste indipendentemente dalla iscrizione nelle liste di mobilità, come discende dall’interpretazione letterale del combinato disposto degli artt. 10, comma 3, del d.lgs n. 81 del 2000, e 8, comma 19, del d.lgs. n. 468 del 1997, da cui deriva il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutti i periodi d’impegno nelle attività socialmente utili, senza alcun limite temporale.

Cassazione civile sez. lav., 27/02/2019, n.5744

Trattamento pensionistico

La contribuzione figurativa accreditata a favore dei lavoratori socialmente utili titolari di indennità a carico dell’Inps é valorizzabile, a far tempo dal 1° agosto 1995, ai soli fini dell’accesso al trattamento pensionistico e non anche ai fini della misura dello stesso, in virtù di quanto previsto dall’art. 1, comma 9, del d.l. n. 510 del 1996, conv. in l. n. 608 del 1996.

Cassazione civile sez. lav., 20/11/2018, n.29942

Lavoratori socialmente utili: quantificazione del trattamento economico 

In tema di quantificazione del trattamento economico spettante ai lavoratori socialmente utili, cui è estranea “ex lege” la disciplina dell’impiego subordinato, la quantificazione dell’importo integrativo va operata unicamente secondo il disposto dell’art. 8, commi 2 e 3, del d.lgs n. 468 del 1997, sulla base di una retribuzione oraria determinata secondo lo specifico criterio ivi indicato, per il quale il divisore previsto ai fini dell’individuazione del valore della retribuzione oraria per i lavoratori impiegati presso il soggetto utilizzatore nelle medesime attività, va applicato alla retribuzione base (minimo contrattuale ed indennità integrativa speciale).

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2018, n.28481

Contratti tra lavoratori socialmente utili e ministero della Giustizia 

La situazione contingente ed urgente sottesa ai progetti che sostenevano i contratti di lavoro tra lavoratori socialmente utili e Ministero della Giustizia (e nei successivi contratti a tempo determinato) consisteva nell’esigenza di sopperire alle carenze di personale determinata dalle riforme organizzative del sistema della giustizia ed in particolare, ma non solo, dall’entrata in funzione degli uffici del giudice di pace, delle sezioni stralcio e del Giudice unico di primo grado.

Dunque, le esigenze di natura prioritaria per le quali erano state stipulate le convenzioni traevano fondamento da una situazione di carattere eccezionale e contingente indotta dalle innovazioni legislative incidenti sull’organizzazione giudiziaria, di tal ché la carenza di organico non era correlata ad un difetto generalizzato e strutturale dei servizi ma ad una carenza nuova, giustificata da una situazione di carattere straordinario.

Per tale motivo, al fine di valutare la legittimità dei predetti contratti di lavoro non è strettamente necessario verificare che i lavoratori siano stati adibiti proprio agli uffici direttamente interessati dalla riforma.

Cassazione civile sez. lav., 22/03/2018, n.7217

Lavori socialmente utili: l’occupazione temporanea 

L’occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 468/1997, poi riprodotto dall’articolo 4 del decreto legislativo 81/2000, l’utilizzazione di tali lavoratori non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione.

Pertanto, l’occupazione temporanea di lavoratori socialmente utili alle dipendenze della pubblica amministrazione, per l’attuazione di un apposito progetto, non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato, realizzandosi in tal caso un rapporto di lavoro speciale di matrice essenzialmente assistenziale, inserito nel quadro di un programma specifico che utilizza i contributi pubblici.

Cassazione civile sez. lav., 14/03/2018, n.6155

Personale scolastico: riserva di posti in favore dei lavoratori socialmente utili

In tema di personale scolastico da inquadrare nei livelli retributivi-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola d’obbligo, la riserva, in favore dei lavoratori socialmente utili, di posti da ricoprire mediante l’avviamento a selezione di cui all’art. 16 della l. n. 56 del 1987, e successive modificazioni ed integrazioni, prevista dall’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 468 del 1997, nonché dall’art. 45, comma 8, della l. n. 144 del 1999, può trovare applicazione, ex art. 587, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994, solo previo esaurimento delle graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze annuali, che, dunque, configura un fatto costitutivo del diritto vantato, da allegare e provare tempestivamente.

Cassazione civile sez. lav., 06/03/2017, n.5547

Assegno per il nucleo familiare: spetta ai lavoratori socialmente utili?

L’assegno per il nucleo familiare, ove ne ricorrano i presupposti, spetta sia ai lavoratori di pubblica utilità sia ai lavoratori socialmente utili, trattandosi di categorie che devono essere necessariamente equiparate.

Cassazione civile sez. lav., 29/04/2016, n.8573

Lavori socialmente utili e contratto a tempo indeterminato part-time: sono compatibili?

Non vi è incompatibilità tra il sussidio per i lavoratori socialmente utili ed il compenso ricavato da diversa attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, con orario e modalità che non interferiscono con il lavoro socialmente utile, atteso che il d.lgs. n. 468 del 1997, limitando la possibilità di cumulo con altri redditi, non ha modificato i lineamenti fondamentali dell’istituto, diretti sostanzialmente a consentire lo svolgimento di attività lavorative compatibili, essenzialmente in ordine all’orario, con l’espletamento di lavori socialmente utili.

Cassazione civile sez. lav., 16/03/2016, n.5226

Assunzione nelle PA

Posto che non sussiste alcun diritto dei lavoratori socialmente utili (L.S.U.) all’assunzione nelle P.A., essendo prevista la riserva dei posti a loro favore al fine della partecipazione ad un avviamento a selezione, se non a fronte – da un lato – dell’esistenza di vacanze in organico (quale condizione preliminare per l’attivazione della riserva) e, – dall’altro – del requisito negativo che i lavoratori socialmente utili non siano già stati già stabilizzati per effetto dell’art. 3 comma 3, lett. a), d.m. 20 aprile 2001 n. 65, ne deriva che anche in presenza di una formale istanza degli interessati, in assenza dell’esplicitazione da parte degli istanti di tali presupposti, non sussiste alcun obbligo per l’Amministrazione di concludere il procedimento attivato con l’adozione di un provvedimento espresso, potendo l’Amministrazione dare corso al procedimento di cui si tratta solo in presenza delle condizioni soggettive e oggettive richieste dalla legge per applicarlo.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 03/07/2015, n.8900

Assunzioni per lavori socialmente utili

Tra i lavoratori socialmente utili e l’ente pubblico che si avvale delle loro prestazioni non si costituisce affatto un rapporto di lavoro subordinato, ma un rapporto giuridico di carattere previdenziale fondato sull’art. 38 Cost., sicché il danno relativo alla mancata instaurazione di un rapporto di pubblico impiego non può in nessun modo costituire — ex artt. 2056 e 1223 c.c. — una conseguenza immediata e diretta della cancellazione dagli elenchi dei L.S.U.

T.A.R. Genova, (Liguria) sez. II, 08/05/2015, n.442



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