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Assenza segnaletica stradale: ultime sentenze

16 Agosto 2021 | Autore:
Assenza segnaletica stradale: ultime sentenze

Responsabilità civile; Pubblica Amministrazione; responsabilità dell’ente custode della strada; assenza di una intellegibile segnaletica stradale; dimostrazione della dedotta inadeguatezza della cartellonistica.

Assenza di segnaletica stradale e sinistro

In un sinistro avvenuto ad un’intersezione in caso di assenza di riferimenti a segnaletica verticale e orizzontale, la violazione del diritto di precedenza deve essere addossata al conducente che non abbia rispettato il diritto del soggetto proveniente da destra.

Corte appello Napoli sez. IV, 13/04/2021, n.1361

Incrocio stradale privo di segnaletica

L’assenza di una intellegibile segnaletica stradale, laddove la circolazione possa comunque avvenire senza inconvenienti anche in mancanza di essa, rivelandosi sufficienti a regolarla le norme del Codice della strada, non può ritenersi causa degli eventuali incidenti occorsi, e, quindi, non determina alcuna responsabilità dell’ente custode della strada quanto al loro verificarsi.

Cassazione civile sez. III, 13/02/2019, n.4161

Carenza di segnaletica stradale e sinistro

Non sussiste la responsabilità del Comune ai sensi dell’art. 2051 c.c. a causa del difetto di vigilanza per aver omesso di posizionare il cartello di « Stop » su di un tratto stradale in cui si è verificato un sinistro stradale, quando l’assenza del cartello segnaletico non rappresenta un fattore causale del danno, dovendo i conducenti adottare la massima prudenza quando impegnano un crocevia, a prescindere dalla presenza del segnale di « Stop ».

Cassazione civile sez. VI, 18/01/2018, n.1103

Mancanza di segnaletica stradale: comporta responsabilità dell’ente custode della strada?

L’assenza di un’idonea segnaletica stradale, laddove la circolazione possa comunque avvenire senza inconvenienti, essendo sufficienti a regolarla le norme del codice della strada, non è causa degli eventuali incidenti verificatisi, e quindi non determina alcuna responsabilità dell’ente custode della strada per tali incidenti.

Cassazione civile sez. III, 28/04/2017, n.10520

Responsabilità dell’incidente

Nel caso in cui il conducente che sarebbe stato favorito della segnaletica che assume mancante ritenga di avere diritto alla precedenza non si verifica una situazione di insidia, in quanto la circolazione stradale può avvenire senza inconvenienti anche in mancanza di segnale, essendo sufficienti e idonee a regolarla le norme de codice della strada, e non è – perciò – possibile affermare su questa base la responsabilità della detta amministrazione per i danni conseguenti alla collisione.

(Nella specie, ha osservato, altresì, la Suprema corte, non è dimostrato il nesso di causalità tra la mancanza della segnaletica orizzontale o verticale e il sinistro stradale, non potendosi affermare che gli utenti della strada non avrebbero potuto regolare la propria condotta di guida conformemente alla situazione di pericolo esistente, non essendo in grado di discernere tempestivamente il segnale o il cartello valido. Non ricorrendo una situazione di contrasto tra le condizioni di transitabilità e quelle apparenti, non percepibili dall’utente della strada con l’uso della normale diligenza, il motivo – con il quale si denunciava la responsabilità dell’ente proprietario della strada per assenza della segnalazione del caso – non può trovare accoglimento).

Cassazione civile sez. III, 19/01/2017, n.1289

Opposizione a sanzione amministrativa per violazione di limite di velocità

In tema di opposizione a sanzione amministrativa in materia di circolazione stradale, per violazione di limite di velocità, qualora l’opponente deduca non già la mancanza della segnalazione stradale relativa a tale limite, ma soltanto la sua inadeguatezza, incombe a lui di dare prova, attraverso la dimostrazione di circostanze concrete, della sussistenza dell’allegata inadeguatezza, per inidoneità o insufficienza della segnaletica, e non invece alla Pa di provare l’adeguatezza della segnaletica stessa.

Cassazione civile sez. II, 09/10/2017, n.23566

Segnale di limitazione della velocità

In tema di segnaletica stradale, poiché, ai sensi dell’art. 104 reg. esec. cod. strada, i segnali di divieto devono essere ripetuti dopo ogni intersezione, la limitazione di velocità imposta da un segnale precedente l’intersezione viene meno dopo il superamento dell’incrocio, qualora non sia ribadita da un nuovo apposito segnale, in mancanza del quale rivive la prescrizione generale dei limiti di velocità relativi al tipo di strada, salvo quanto disposto da segnali a validità zonale o da altre condizioni specifiche.

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2014, n.11018

Assenza di segnaletica mobile di rilevamento della velocità

Ove il verbale di contravvenzione non reca alcuna indicazione sulla presenza o assenza di segnaletica mobile di rilevamento della velocità, neanche per implicito o per “relationem”, è palese l’inosservanza del disposto dell’art. 142 C.d.S. che assume rilevanza anche sotto il profilo del vizio di motivazione dell’atto.

Tribunale Piacenza, 08/06/2013

Tutela e manutenzione delle strade

In tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia dimostrata l’esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell’ente proprietario il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima.

A tal fine, il giudice di merito dovrà considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest’ultimo.

(Nella specie un automobilista era deceduto fuoriuscendo dalla sede stradale, precipitando nel canale di scarico delle acque di una vicina centrale elettrica. La Corte, applicando l’enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità dell’ente proprietario della strada, sul presupposto che lo stato di dissesto, la mancanza di barriere, nonché di segnaletica di pericolo, non apparissero dotate di autonoma efficienza causale rispetto all’incidente, essendo piuttosto risultata determinante la repentina e non necessaria manovra di guida della vittima verso il margine opposto della strada).

Cassazione civile sez. III, 13/07/2011, n.15375

Centri abitati e assenza di apposita segnaletica

A norma del disposto combinato degli art. 105 comma 7 cod. strad. e 522 del regolamento. Nei centri abitati, i conducenti che si immettono da una strada pubblica laterale, in altra strada caratterizzata dal flusso principale di circolazione, debbono, anche se provengano da destra e pur in assenza di apposita segnaletica, dare la precedenza ai veicoli che circolino su quest’ultima strada ed eseguire la manovra di immissione solo allorché lo consenta la distanza dei detti veicoli, in ogni caso, con prudenza e tempestività.

Tribunale Voghera, 02/05/1989



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