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Sostituzione lavoratori in sciopero: ultime sentenze

15 Giugno 2021
Sostituzione lavoratori in sciopero: ultime sentenze

Esercizio del diritto di sciopero; condotta antisindacale del datore di lavoro; sanzione disciplinare irrogata dal datore di lavoro a coloro che si erano rifiutati di svolgere la sostituzione di alcuni colleghi assenti.

Sostituzione di personale in sciopero: la valutazione delle mansioni

In merito alla natura antisindacale della condotta del datore di lavoro che, nell’intento di limitare le conseguenze dannose di uno sciopero, disponga l’utilizzazione del personale rimasto in servizio mediante l’adibizione di dipendenti estranei allo sciopero a mansioni diverse ed inferiori a quelle di loro competenza, la valutazione della ricomprensione delle mansioni, disbrigate nel corso dello sciopero dal lavoratore avente qualifica superiore, nelle mansioni tipiche della declaratoria contrattuale di appartenenza, sia pure con le predette caratteristiche di accessorietà, complementarità e marginalità, non deve essere effettuata in concreto, su basi empiriche e di fatto, ma in astratto, procedendo al raffronto tra formali qualificazioni, declaratorie contrattuali e mansionari, contenuti in regolamentazione di fonte contrattualcollettiva e privata.

Tribunale Milano sez. lav., 05/09/2019, n.1703

Personale di livello quadro adottato nella sostituzione di macchinisti in sciopero

Deve essere confermata l’antisindacalità del comportamento tenuto da Trenitalia s.p.a. in occasione degli scioperi del 5/6 luglio 2009 e dell’11/12 luglio 2009 per avere la società sostituito numerosi lavoratori con personale di livello superiore, atteso che nell’ambito del contratto l’attività di sostituzione di personale in sciopero non può rientrare tra le attività marginali o eccezionali proprie della qualifica di quadro, in quanto dall’esame delle fonti contrattuali è risultato escluso che un ‘quadro’ possa condurre un treno o fare una scorta, poiché, per definizione, l’attività descritta non rientra fra le attività marginali e complementari di tale figura professionale.

Cassazione civile sez. lav., 01/04/2019, n.9027

Sostituzione dei lavoratori in sciopero

Il comportamento del datore di lavoro che sostituisce i lavoratori in sciopero con altri dipendenti (nella specie, quadri), assegnandoli a tal fine a mansioni inferiori, costituisce condotta antisindacale, a meno che siffatte mansioni siano marginali e funzionalmente accessorie e complementari rispetto a quelle proprie della posizione dei dipendenti impiegati in sostituzione.

Cassazione civile sez. lav., 22/05/2018, n.12551

Sanzione disciplinare

In tema di astensione collettiva dal lavoro e con riferimento al caso in cui un accordo collettivo contenga una disposizione che obblighi il dipendente a sostituire, oltre la sua prestazione contrattuale già determinata, in quota parte oraria, un collega assente, remunerandolo con una quota di retribuzione inferiore alla maggiorazione per lavoro straordinario, la relativa astensione collettiva da tale prestazione non attiene al legittimo esercizio del diritto di sciopero, ma costituisce inadempimento parziale degli obblighi contrattuali, sicché non sono di per sé illegittime le sanzioni disciplinari irrogate dal datore ai dipendenti che hanno rifiutato la prestazione aggiuntiva loro richiesta.

(Fattispecie relativa all’azione ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori promossa dai sindacati che avevano ritenuto illegittima la sanzione disciplinare irrogata dal datore di lavoro ad alcuni portalettere che si erano rifiutati di svolgere la sostituzione di alcuni colleghi assenti, deducendo che la stessa dovesse essere considerata lavoro straordinario e, quindi, retribuita come tale).

Cassazione civile sez. lav., 05/12/2014, n.25817

Comportamento antisindacale del datore di lavoro

Il comportamento antisindacale del datore di lavoro, in relazione ad uno sciopero indetto dai lavoratori, è configurabile allorché il contingente affidamento delle mansioni svolte dai lavoratori in sciopero al personale rimasto in servizio, nell’intento di limitarne le conseguenze dannose, avvenga in violazione di una norma di legge o del contratto collettivo, in particolare dovendosi accertare, da parte del giudice di merito, ove la sostituzione avvenga con lavoratori di qualifica superiore se l’adibizione dei primi a mansioni inferiori avvenga eccezionalmente, marginalmente e per specifiche ed obiettive esigenze aziendali.

Cassazione civile sez. lav., 19/07/2011, n.15782

Numero dei lavoratori da sostituire

In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, l’apposizione del termine per “ragioni sostitutive” è legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali, l’ambito territoriale i riferimenti, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma restando in ogni caso la verificabilità circa la sussistenza effettiva del presupposto di legittimità prospettato.

Cassazione civile sez. lav., 26/01/2010, n.1576

Repressione della condotta antisindacale

Il comportamento antisindacale del datore di lavoro, in relazione ad uno sciopero indetto dai lavoratori, é configurabile allorché il contingente affidamento delle mansioni svolte dai lavoratori in sciopero al personale rimasto in servizio, nell’intento di limitarne le conseguenze dannose, avvenga in violazione di una norma di legge o del contratto collettivo, in particolare dovendosi accertare, da parte del giudice di merito, ove la sostituzione avvenga con lavoratori di qualifica superiore o interinali, se l’adibizione dei primi a mansioni inferiori avvenga eccezionalmente, marginalmente e per specifiche ed obiettive esigenze aziendali (non configurandosi, in tal caso, alcuna violazione dell’art. 2103 c.c.), e l’utilizzazione dei secondi rispetti o meno la programmazione prevista anteriormente alla proclamazione dello sciopero nella misura corrispondente alle concrete esigenze produttive e organizzative dell’azienda.

(Nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio, la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto antisindacale la condotta del datore di lavoro che, in sostituzione degli aderenti allo sciopero, aveva impiegato, in mansioni considerate inferiori, il personale rimasto in servizio e aveva utilizzato i lavoratori interinali in misura reputata difforme dalla programmazione prevista per il mese in cui lo sciopero era stato indetto, senza raffrontare, per i primi, i compiti svolti usualmente con quelli assegnati nella specifica occasione, sul mero presupposto che lo sciopero non giustificasse il demansionamento in difetto di esigenze di servizio pubblico o di grave pericolo per la produzione aziendale – concernente il punto vendita di un ipermercato – e, per i lavoratori interinali, senza procedere ad un adeguato accertamento sulla effettiva programmazione oraria).

Cassazione civile sez. lav., 16/12/2009, n.26368

Gli effetti negativi dell’astensione dal lavoro sull’attività economica

Nella logica del bilanciamento del diritto di sciopero e del diritto di libertà di iniziativa economica dell’imprenditore, entrambi garantiti da norme costituzionali, il primo non può dirsi leso quando il secondo sia esercitato per limitare gli effetti negativi dell’astensione dal lavoro sull’attività economica dell’azienda, affidando ad altri dipendenti i compiti degli addetti aderenti all’agitazione, purché la sostituzione venga effettuata in modo legittimo.

(Nella fattispecie, la Suprema Corte ha confermato l’antisindacalità della condotta, in quanto i lavoratori chiamati a sostituire i dipendenti in sciopero erano stati utilizzati in mansioni inferiori, quindi in contrasto con l’art. 2103 c.c., al di fuori dell’ipotesi della marginalità o della mera complementarietà di tali mansioni rispetto a quelle proprie dell’inquadramento in godimento).

Cassazione civile sez. lav., 03/06/2009, n.12811

Lavoratori assunti con contratto a termine e sostituzione degli scioperanti

È antisindacale la sostituzione dei lavoratori in sciopero con lavoratori assunti con contratto a termine, qualora tali assunzioni siano avvenute sulla scorta di un contratto aziendale, che prevede la possibilità di stipulare contratti a termine per prestazioni nei giorni di sabato e domenica, e sempre che l’utilizzazione di tali lavoratori, ai fini sostitutivi anzidetti, avvenga in giornate diverse dal sabato o dalla domenica.

Cassazione civile sez. lav., 09/05/2006, n.10624

Attenuazione degli effetti dannosi dello sciopero

È possibile per il datore di lavoro attenuare gli effetti dannosi dello sciopero, anche attraverso il ricorso a personale non scioperante purché i mezzi utilizzati al fine dì limitare i danni causati dall’astensione collettiva siano legittimi.

In tale contesto la sostituzione dei lavoratori in sciopero con personale somministrato già presente in azienda ed assunto per finalità diverse e l’utilizzazione, in un settore interno e secondario, di un esiguo numero di lavoratori addetti ad altre mansioni, non possono ritenersi capaci di vanificare la portata dello sciopero. Viceversa, integra una condotta antisindacale il mancato adempimento da parte del datore degli obblighi di informazione relativi ai lavoratori somministrati previsti dall’art. 24 d.lg. 276 del 2003.

Tribunale Milano, 09/03/2006

Uso dei lavoratori temporanei per la sostituzione degli scioperanti

L’utilizzo di lavoratori temporanei per la sostituzione di lavoratori in sciopero deve considerarsi inibito dalla disciplina legale della fornitura di lavoro temporaneo, alla quale deve riconoscersi un’interpretazione ragionevolmente estensiva, ovvero non limitata al momento iniziale ed alla ragione dell’assunzione e della fornitura, bensì esteso all’utilizzo complessivo di tali soggetti. Ne consegue che l’utilizzo di tali soggetti è da considerarsi antisindacale con conseguente declaratoria ex art. 28 st. lav.

Tribunale Voghera, 02/03/2002

Dipendenti in sostituzione degli scioperanti

Pone in essere un comportamento antisindacale il datore di lavoro che ricorre all’utilizzo di propri dipendenti in sostituzione di lavoratori scioperanti e dipendenti della società appaltatrice (nel caso di specie, è stato escluso qualunque comportamento antisindacale a carico della società appaltatrice che era risultata del tutto estranea all’attività autonomamente posta in essere dall’appaltante).

Tribunale Milano, 16/02/2002

Lesione del diritto di sciopero

Configura una condotta antisindacale in quanto comportamento idoneo a ledere il diritto di sciopero il ricorso da parte del datore di lavoro all’assunzione di personale a tempo determinato a fronte della dichiarazione di uno stato di agitazione con la quale provvedere alla sostituzione dei lavoratori che si astengono dalla prestazione lavorativa in adesione alla proclamata agitazione sindacale.

Pretura Roma, 15/07/1998



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5 Commenti

  1. I rapporti tra lavoratori e aziende sono stati sempre caratterizzati dal conflitto. Si pensi a ciò che avveniva dopo la rivoluzione industriale. Masse di lavoratori salariati si erano spostate dalle campagne ed erano entrate nelle grandi fabbriche dove, però, non godevano nemmeno dei diritti minimi: orario di lavoro, paga minima garantita, sicurezza sul lavoro, etc. Proprio per cercare di ottenere condizioni di lavoro migliori i lavoratori hanno escogitato, nel corso del tempo, diverse forme per farsi sentire e per lottare. Una di queste forme è lo sciopero. Lo sciopero è un’azione molto forte contro l’azienda che, all’improviso, si ritrova senza il proprio personale e dunque non può espletare le sue regolari attività quotidiane.

    1. Lo sciopero articolato è una forma di sciopero particolarmente lesiva per l’azienda. I dipendenti non si assentano tutti insieme per un certo periodo ma si alternano. Si alternano solo quelli di un reparto, oppure per alcuni brevi periodo, etc. A seconda dei casi lo sciopero può avvenire a singhiozzo o a scacchiera. Altre forme di sciopero particolarmente lesive sono lo sciopero selvaggio detto anche “a sorpresa” e quello dello straordinario. Queste forme di sciopero mirano a massimizzare il danno prodotto nei confronti dell’azienda. Per un lungo periodo queste forme sono state considerate illegittime dalla giurisprudenza finché la Cassazione ha ammesso tale forme di sciopero purché le stesse producano sì una diminuzione di produzione aziendale ma non incidano sulla capacità produttiva. In sostanza, queste forme di sciopero possono portare ad una momentanea riduzione della produzione ma non possono pregiudicare la capacità di produrre.

  2. Da studenti, si spera sempre nello sciopero per saltare le lezioni, mentre da lavoratori la prospettiva cambia, e si cerca di evitare di aderire agli scioperi, per non subire decurtazioni sullo stipendio. Ma come mai lo sciopero abbassa lo stipendio?

    1. Durante le giornate di sciopero si verifica una sospensione momentanea del rapporto di lavoro: di conseguenza, il dipendente perde il diritto alla retribuzione per la durata della sospensione. Il datore di lavoro, in caso di sciopero, può dunque legittimamente effettuare una trattenuta sulla retribuzione spettante al lavoratore. Questa trattenuta deve corrispondere al tempo non lavorato (ad esempio, ai giorni o alle ore di sciopero). Poi, durante le giornate di sciopero non maturano i ratei (ad esempio rateo ferie, Tfr, mensilità aggiuntive…): non si tratta, difatti, di un’assenza dal lavoro per motivi indipendenti dalla volontà del lavoratore.

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