Inosservanza degli obblighi di vigilanza e responsabilità contrattuale di una casa di riposo; accertamento della capacità di intendere e di volere al momento della redazione testamentaria; atti compiuti da persona naturalmente incapace; soggetto affetto da infermità psichica permanente; reato di circonvenzione di incapace.
Indice
- 1 Incidente stradale malata di demenza senile
- 2 Sottrazione di persone incapaci
- 3 Prova dell’incapacità naturale del testatore
- 4 Valutazione della condizione medica del testatore
- 5 Danni a sé provocati da un ospite affetto da demenza senile
- 6 La demenza senile costituisce vizio totale di mente
- 7 La demenza senile grave
- 8 Amministrazione di sostegno
- 9 Reato di circonvenzione di incapace: quando non sussiste?
- 10 Stato di infermità o deficienza psichica
- 11 Demenza senile e reato di circonvenzione di incapace
- 12 Prevedibilità dell’evento dannoso e responsabilità penale per colpa
- 13 Demenza senile della persona sottoposta a custodia cautelare in carcere
- 14 Demenza senile e stipulazione di un contratto di vendita
Incidente stradale malata di demenza senile
Non esiste un sistema generalizzato di responsabilità della impresa di assicurazioni del fondo vittime della strada per gli incidenti stradali , subentrando la responsabilità di quest’ultimo solo se l’incidente sia stato cagionato da un veicolo non identificato dovendo l’attore provare non solo il dolo e la colpa nella causazione dell’incidente del veicolo ma anche che questo sia rimasto sconosciuto. (Nel caso di specie, si trattava di un incidente di un’anziana signora di anni 86, malata di demenza senile, poi deceduta e l’erede non era riuscito a dimostrare, a causa della discordanza di testimonianze ,che le lesioni subite per l’incidente erano state causate dall’automobilista che non era stato possibile identificare).
Tribunale Ragusa, 23/04/2020, n.331
Sottrazione di persone incapaci
Ai fini della configurabilità della fattispecie delittuosa prevista dall’art. 574 c.p., la “sottrazione”, propria della disposizione, per essere considerata tale deve protrarsi per un periodo di tempo significativo o rilevante, da impedire l’esercizio della vigilanza e della custodia dei soggetti affidarmi, per mezzo di un allontanamento dal suo ambiente e dalla sua abituale dimora. Pertanto, è astrattamente ipotizzabile il reato de quo nel caso in cui i figli di una persona incapace di intendere e di volere, in quanto affetta da demenza senile, sottraggano il genitore alla loro sorella che, quale amministratrice di sostegno, ne abbia la vigilanza e la custodia.
(Nel caso concreto, tuttavia, il Tribunale ha assolto gli imputati, in quanto la condotta sottrattiva della madre alla figlia amministratrice di sostegno si è protratta per circa mezz’ora, ovvero un limitatissimo arco temporale non in grado di integrare quella situazione tipica prevista dalla norma incriminatrice).
Tribunale Taranto, 11/09/2019, n.1483
Prova dell’incapacità naturale del testatore
In materia successoria, la prova dell’incapacità naturale del testatore, tale da determinare la nullità del testamento olografo, deve essere fornita con specifico riferimento al momento della redazione dell’atto. A tal fine, non è consentito il ricorso a una presunzione fondata sulla circostanza che il testatore fosse, in un periodo precedente, affetto da una patologia relativamente alla quale non è stata determinata clinicamente la concomitanza di una situazione di totale compromissione della sfera cognitiva e volitiva. Solo, infatti, in presenza di una infermità psichica permanente o abituale si determina l’inversione dell’onere della prova, con la conseguenza che solo in tal caso occorre provare che nel momento della redazione dell’atto il testatore fosse in un momento di lucidità.
Nel caso di specie, avente ad oggetto l’accertamento della validità di una scheda testamentaria in relazione alla capacità di intendere e di volere del testatore, la presenza di determinati tipici segni di vecchiaia, quali l’apparire a volte confuso e disorientato, non sono stati considerati dal Tribunale sintomatici di una incapacità del testatore. Trattasi, infatti, dei primi sintomi di una malattia che poi effettivamente ha portato alla demenza senile del de cuius, ma che da soli, di per sé, non possono consentire di ritenere, in carenza di altri chiari ed univoci elementi, che si sia concretizzato uno stato di totale incapacità mentale.
Tribunale Larino, 11/06/2018, n.186
Valutazione della condizione medica del testatore
Nel caso in esame, dalla documentazione emerge innanzi tutto che la testatrice versava in condizioni di patologia cardiaca, con difficoltà di deambulazione. Viene anche evidenziata la condizione di demenza senile e di marasma senile e la impossibilità di svolgere le comuni attività della vita.
Fatte queste premesse, va però precisato che la valutazione delle condizioni mediche della de cuius, unita alle risultanze delle prove testimoniali, porta a ritenere che la condizione medica della medesima non abbia minimamente influito sulla sua capacità di intendere e di volere al momento della redazione testamentaria.
Tribunale Bari sez. I, 20/06/2016, n.3417
Danni a sé provocati da un ospite affetto da demenza senile
È configurabile la responsabilità, di natura contrattuale, di una casa di riposo per i danni a sè provocati da un paziente in condizioni di disagio psichico (nella specie, un soggetto affetto da demenza senile, deceduto, nel tentativo di uscire dall’edificio, in seguito ad una rovinosa caduta dalle scale),, senza che possa ravvisarsi l’esistenza di una causa concorrente, idoena a configurare un concorso di colpa della vittima ai sensi dell’art. 1227 c.c., dal momento che il comportamento dell’anziano deve essere considerato un evento naturale, non imputabile al suo autore.
Tribunale Belluno, 07/06/2016, n.324
La demenza senile costituisce vizio totale di mente
La demenza senile comportando un grave deterioramento dell’efficienza intellettiva con degenerazione delle cellule nervose e come tale irreversibile, esclude nel soggetto la capacità d’intendere e volere rientrando nel vizio totale di mente.
Tribunale Terni, 31/05/2016, n.750
La demenza senile grave
In tema di incapacità naturale conseguente ad infermità psichica (nella specie, demenza senile grave), accertata la totale incapacità di un soggetto in due periodi prossimi nel tempo, la sussistenza di tale condizione è presunta, “iuris tantum”, anche nel periodo intermedio, sicché la parte che sostiene la validità dell’atto compiuto è tenuta a provare che il soggetto ha agito in una fase di lucido intervallo o di remissione della patologia.
Cassazione civile sez. II, 04/03/2016, n.4316
Amministrazione di sostegno
Qualora il figlio richieda l’a.d.s. a tutela della propria madre, in età avanzata, affetta da demenza in fase iniziale per decadimento senile, vale a dire da deficit nell’attuazione-calcolo, nella c.d. memoria di richiamo, nelle funzioni visuo-spaziali dell’orientamento, ma il figlio della donna è stato dotato di delega ad operare sul conto corrente materno per effettuare le necessarie spese, ed è chiaro che la donna è in grado di esprimere, occorrendo, il proprio consenso informato, che essa seppure mentalmente indebolita, non presenta lacune protettive da colmare, potendo il figlio operare, come ha finora sempre felicemente fatto, in nome e per conto della madre, dato anche che egli abita nello stabile materno, e che la donna ha assai limitati interessi patrimoniali e non le fa difetto una certa capacità gestionale, la richiesta filiale di accendere una a.d.s. con la madre beneficiaria va disattesa perché del tutto prematura e, quindi, finora del tutto superflua.
Tribunale Modena, 20/02/2014
Reato di circonvenzione di incapace: quando non sussiste?
Non sussiste il reato di circonvenzione di incapace nel caso in cui la supposta parte offesa ammetta di aver simulato uno stato di deficienza (nel caso di specie di demenza senile), per mancanza di integrazione della condizione di infermità o deficienza psichica richiesta dalla norma; né, il fatto che la parte offesa qualifichi l’atto da lei posto in essere, dazione di ingente somma di denaro, come un prestito fatto all’imputato (con restituzione mensile della somma ricevuta), senza nulla dire in merito a particolari atteggiamenti tenuti dall’imputato per convincerla a compiere l’atto, è circostanza idonea ad integrare l’attività di induzione a compiere l’atto patrimoniale pregiudizievole.
(Fattispecie in cui a fronte delle cure che la famiglia dell’imputato stava offrendo all’anziana, ella si fosse offerta di fornire un aiuto economico).
Tribunale La Spezia, 26/09/2013, n.653
Stato di infermità o deficienza psichica
Lo stato di infermità o deficienza psichica del soggetto passivo, del reato di circonvenzione di persone incapaci, non deve necessariamente consistere in una vera e propria malattia mentale, ma può sostanziarsi anche in un semplice indebolimento che comporti una incisiva menomazione delle facoltà di discernimento o di determinazione volitiva, un abbassamento intellettuale e delle capacità di critica, tali da diminuire i poteri di difesa contro le insidie e da rendere possibile l’intervento suggestivo dell’agente.
Nel caso di specie era stato riconosciuto lo stato di minorazione dell’imputato che presentava un inizio di demenza senile e una encefalopatia degenerativa.
Corte appello Roma sez. II, 11/05/2010, n.3194
Demenza senile e reato di circonvenzione di incapace
In tema di circonvenzione di persone incapaci, l’attività di induzione può essere desunta in via presuntiva quando la presona offesa sia affetta da una malattia che la privi gravemente della capacità di discernimento, di volizione e di autodeterminazione, ed il soggetto attivo non abbia nei suoi confronti alcuna particolare ragione di credito, potendo l’induzione consistere anche in un qualsiasi comportamento o attività – come una semplice richiesta – cui la vittima, per le sue minorate condizioni, non sia capace di opporsi, e che la porti quindi a compiere atti privi di alcuna causale, che essa in condizioni normali non avrebbe compiuto, e che siano a lei pregiudizievoli e favorevoli all’agente.
(Nel caso di specie, la vittima, affetta da demenza senile, aveva firmato e consegnato all’imputata, addetta alla sua pulizia personale ogni quindici giorni, una serie di assegni, e l’aveva nominata beneficiaria di una polizza vita, senza alcuna causale).
Cassazione penale sez. II, 07/04/2009, n.18583
Prevedibilità dell’evento dannoso e responsabilità penale per colpa
La responsabilità penale per colpa postula, oltre alla sussistenza di una condotta violatrice di regole cautelari, anche la prevedibilità “ex ante” dell’evento, in quanto riconducibile al novero di quelli che le stesse regole cautelari mirano a prevenire.
(In applicazione del principio, la s.c. ha annullato senza rinvio, per difetto del requisito della prevedibilità, la sentenza che aveva ritenuto responsabili di omicidio colposo il capo cantiere ed il direttore tecnico dell’impresa che, nell’ambito di lavori di costruzione di un’autostrada, aveva realizzato un pozzetto munito di grata fissata ad un cordolo di cemento che, per la sua scarsa consistenza, aveva ceduto, formando una buca nella quale era rimasta intrappolata la P.O. che, affetta da demenza senile, non era riuscita a liberarsi – come agevolmente possibile -, ed era deceduta a causa del sopraggiungere di un’emorragia intracranica).
Cassazione penale sez. IV, 01/10/2008, n.39882
Demenza senile della persona sottoposta a custodia cautelare in carcere
La valutazione della gravità delle condizioni di salute del detenuto e della conseguente loro incompatibilità col regime carcerario deve essere effettuata anche in concreto, con riferimento alla possibilità di effettiva somministrazione nel circuito penitenziario delle terapie di cui egli necessita.
(Fattispecie relativa a demenza senile in persona sottoposta a custodia cautelare in carcere, in relazione alla quale la Corte ha affermato che tale patologia, contrariamente alla sua ritenuta compatibilità con le strutture carcerarie enunciata dal giudice di merito, necessitava di una particolare valutazione, sia per verificare il grado di consapevolezza della restrizione fisica da parte del detenuto, sia per la verifica della sussistenza delle esigenze cautelari).
Cassazione penale sez. I, 06/03/2008, n.12716
Demenza senile e stipulazione di un contratto di vendita
Considerato che nessuna persona, per quanto sprovveduta e poco incline agli affari, alienerebbe un bene immobile per un corrispettivo non solo inadeguato, ma addirittura “irrisorio” rispetto al prezzo corrente di mercato, la stipula di un contratto di vendita a condizioni disastrose da parte di un soggetto, affetto da comprovata demenza senile arteriosclerotica, non trova altra spiegazione se non quella della sua incapacità, in quel momento, di procedere ad una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio al fine di determinarsi con volontà cosciente, ossia della sua incapacità di intendere o di volere agli effetti del disposto di cui all’art. 428 c.c.
Corte appello Napoli, 09/04/2002