Condannato affetto da vizio di mente; misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e custodia; omessa valutazione della maggiore colpevolezza rivelata dall’imputato recidivo; circostanze attenuanti.
Indice
- 1 Violenza sessuale, vizio parziale di mente e pericolosità sociale
- 2 Vizio parziale di mente: responsabilità penale
- 3 Riconoscimento del vizio parziale di mente
- 4 Vizio parziale di mente: onere probatorio
- 5 Vizio parziale di mente e aggravanti
- 6 Vizio parziale di mente e diniego delle attenuanti
- 7 Compatibilità tra seminfermità mentale e dolo specifico
- 8 Bilanciamento tra circostanze eterogenee nei confronti del recidivo reiterato
- 9 Recidiva: è compatibile con il vizio parziale di mente?
- 10 Vizio parziale di mente: l’aggravante dei motivi abietti o futili
- 11 Giudizio sull’accertamento della capacità di intendere e di volere
- 12 Parziale infermità mentale e ricovero in casa di cura
- 13 L’assegnazione a casa di cura
- 14 La capacità di intendere e di volere del soggetto rispetto al fatto specifico
Per l’imputato per il reato di tentata violenza sessuale e per lesioni personali gravissime, la pericolosità sociale determinata dalla patologia psichiatrica di tipo psicotico, umore depresso, angoscia e assenza di controllo degli impulsi e scarso contatto con la realtà, con allucinazioni e deliri, pur non potendo ritenere il soggetto non imputabile per il reato ascritto in quanto non completamente incapace d’intendete, tuttavia il parziale vizio di mente porta alla condanna del soggetto, cui però la pena ridotta deve essere attuata mediante una misura di sicurezza con ricovero in una casa di cura e custodia ovvero altro luogo adeguato.
Tribunale Campobasso, 17/03/2021, n.110
Vizio parziale di mente: responsabilità penale
Dalla oggettiva gravità della condotta posta in essere dall’imputato, integrante il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, congiuntamente alle condizioni psico-fisiche dello stesso affetto da psicosi schizofrenica, con parziale vizio di mente, che ne abbia scemato grandemente, senza tuttavia escluderla, la capacità d’intendere e volere non può escludersi la penale responsabilità dello stesso, ma anzi se ne può desumere la pericolosità sociale. In ogni caso, essendo ridotta la capacità d’intendere e volere la pena deve essere diminuita.
Tribunale Salerno sez. II, 21/10/2020, n.1755
Riconoscimento del vizio parziale di mente
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 4, c.p., come sostituito dall’art. 3 l. 5 dicembre 2005, n. 251, censurato per violazione degli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza, sull’aggravante di cui all’art. 99, comma 4, c.p., delle circostanze attenuanti del vizio parziale di mente (art. 89 c.p.) e del danno patrimoniale di speciale tenuità nei delitti contro il patrimonio (art. 62, comma 1, n. 4, c.p.).
Il giudice rimettente non fornisce un’adeguata motivazione sulla rilevanza della questione, in quanto ritiene esistente la recidiva contestata all’imputato valorizzando, oltre al presupposto di legge rappresentato dalle precedenti condanne passate in giudicato a suo carico, la sua accentuata pericolosità sociale, omettendo però qualsiasi valutazione sulla questione se la decisione dell’imputato di persistere nelle proprie scelte criminali fosse riconducibile a un riprovevole atteggiamento antidoveroso della sua volontà, derivante dalla sua insensibilità al monito rappresentato dalle precedenti condanne ed espressivo, come tale, di una sua più accentuata colpevolezza.
Il riscontro della maggiore pericolosità e colpevolezza dell’imputato sono requisiti da intendersi come cumulativi, senza il cui puntuale riscontro non potrebbero giustificarsi, in un ordinamento fondato sul principio della colpevolezza per il fatto e non già sulla mera neutralizzazione della pericolosità sociale dell’autore, le conseguenze sanzionatorie che il sistema vigente ricollega alla recidiva. Il giudice rimettente avrebbe dunque dovuto chiarire le ragioni della ritenuta sussistenza della recidiva, sotto il profilo specifico della maggiore colpevolezza rivelata dall’imputato, nonostante il riconoscimento del vizio parziale di mente, che necessariamente incide sulla sua colpevolezza (sent. n. 120 del 2017) .
Corte Costituzionale, 05/07/2018, n.145
Vizio parziale di mente: onere probatorio
Poiché l’onere probatorio della capacità di intendere e di volere incombe sull’accusa, per ritenere il vizio parziale di mente è sufficiente, in base al canone “in dubio pro reo”, che sia riconosciuto un ragionevole livello di probabilità dello stesso, secondo la regola di giudizio “più probabile che non”.
Cassazione penale sez. I, 18/05/2018, n.11897
Vizio parziale di mente e aggravanti
Il vizio parziale di mente attiene alla sfera dell’imputabilità ed è una circostanza inerente alla persona del colpevole ed è soggetto al giudizio di comparazione, ne consegue che, in ragione del numero e del peso delle circostanze, possono essere ritenute le circostanze aggravanti equivalenti al vizio parziale di mente.
Tribunale Napoli sez. I, 26/01/2018, n.1226
Vizio parziale di mente e diniego delle attenuanti
La diminuente del vizio parziale di mente è compatibile con una maggiore intensità del dolo che può giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione delle gravi modalità della condotta criminosa.
(Fattispecie in tema di tentato omicidio commesso da un soggetto risultato affetto da disturbo della personalità il quale, dopo aver minacciato di morte la ex moglie ed il suo nuovo compagno, attingeva quest’ultimo con un coltello, cagionandogli una ferita all’emitorace sinistro con pneumotorace e versamento pleurico bilaterale).
Cassazione penale sez. I, 16/01/2018, n.43216
Compatibilità tra seminfermità mentale e dolo specifico
Se non vi è in linea di principio alcuna incompatibilità fra il vizio parziale di mente e la sussistenza del dolo generico o del dolo eventuale, maggiormente problematica, o quantomeno necessariamente oggetto di una più approfondita verifica, è invece la compatibilità fra la seminfermità mentale ed il dolo specifico (fattispecie relativa alla contestazione del reato di corruzione di minorenne nei confronti di un soggetto affetto da vizio parziale di mente).
Cassazione penale sez. III, 25/10/2017, n.13996
Bilanciamento tra circostanze eterogenee nei confronti del recidivo reiterato
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 4, c.p., come sostituito dall’art. 3 l. 5 dicembre 2005, n. 251, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, comma 3, e 32 cost. Ai fini della valutazione sulla sussistenza della recidiva il giudice deve valutare se ed in quale misura il precedente giudiziario abbia inciso rispetto all’elemento costitutivo della colpevolezza dell’imputato.
In difetto di tale valutazione la questione di costituzionalità sui limiti imposti dall’art. 69, comma 4, c.p. al bilanciamento dell’attenuante del vizio parziale di mente con la recidiva reiterata si traduce in un difetto di motivazione sulla rilevanza della questione, che di conseguenza ne determina l’inammissibilità.
Corte Costituzionale, 22/05/2017, n.120
Recidiva: è compatibile con il vizio parziale di mente?
Non sussiste incompatibilità tra la recidiva ed il vizio parziale di mente, in quanto quest’ultimo non impedisce di rinvenire nella condotta dell’agente l’elemento soggettivo del dolo.
Cassazione penale sez. VI, 19/04/2017, n.27086
Vizio parziale di mente: l’aggravante dei motivi abietti o futili
Non sussiste, sul piano astratto, alcuna incompatibilità tra il vizio parziale di mente e la circostanza aggravante di cui all’art. 61, comma 1, n. 1 c.p. in quanto i motivi abietti o futili non costituiscono in sé una costante e diretta estrinsecazione della infermità per la quale la capacità di intendere e di volere può risultare grandemente scemata. Il giudizio di compatibilità deve essere svolto tramite un apprezzamento della situazione sottoposta in concreto al giudice di merito.
Cassazione penale sez. V, 06/12/2016, n.13515
Giudizio sull’accertamento della capacità di intendere e di volere
La regola compendiata nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio” riguarda tutte le componenti del giudizio e, pertanto, anche la capacità di intendere e di volere dell’imputato, il cui onere probatorio non è attribuito all’imputato, quale prova di una eccezione, ma alla pubblica accusa.
(In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di appello, censurando il percorso logico motivazionale seguito dai giudici, che, a fronte di un quadro probatorio ritenuto incerto sull’esistenza di un vizio totale o parziale di mente dell’imputato, avevano concluso per la sussistenza quanto meno del vizio parziale di mente).
Cassazione penale sez. I, 25/05/2016, n.9638
Parziale infermità mentale e ricovero in casa di cura
La misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e custodia, di cui all’art. 219 cod. pen., non è limitata alla sola ipotesi nella quale la circostanza del vizio parziale di mente determina una riduzione effettiva della pena, ma si applica anche qualora la parziale infermità sia reputata equivalente rispetto agli altri elementi circostanziali.
(In motivazione, la S.C. ha osservato che in tali casi la circostanza di cui all’art. 89 cod. pen. implica comunque una “riduzione” della pena, paralizzando gli aumenti che in astratto deriverebbero dalle aggravanti).
Cassazione penale sez. I, 12/04/2016, n.34203
L’assegnazione a casa di cura
In ordine alla scelta delle misure di sicurezza è da escludere ogni automatismo, quando una misura meno drastica, e in particolare una misura più elastica e non segregante come la libertà vigilata, accompagnata da prescrizioni stabilite dal giudice, si riveli capace, in concreto, di soddisfare contemporaneamente le esigenze di cura e tutela della persona interessata e quelle di prevenzione e sicurezza.
Ne deriva così che la misura di sicurezza della libertà vigilata può essere applicata, in luogo della misura di sicurezza detentiva (nella specie, quella dell’assegnazione a una casa di cura e di custodia), anche nei confronti del condannato affetto da vizio parziale di mente, se in concreto detta misura sia capace di soddisfare le accennate esigenze di cura e tutela della persona e di controllo della sua pericolosità sociale (si veda, in particolare, Corte costituzionale, sentenze n. 253 del 2003 e n. 367 del 2004, nonché sentenza n. 208 del 2009, in tema, rispettivamente, di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e di assegnazione a una casa di cura e di custodia).
Cassazione penale sez. III, 28/01/2016, n.14260
La capacità di intendere e di volere del soggetto rispetto al fatto specifico
II vizio parziale di mente richiede una condizione di infermità tale da scemare grandemente – e cioè quasi totalmente – la capacità di intendere e di volere del soggetto rispetto al fatto specifico, tale da determinare aprioristicamente un obnubilamento della suitas, e da determinare un comportamento in quasi totale causalità diretta rispetto alla condizione patologica in atto.
Corte appello Milano sez. III, 02/12/2015, n.7908