Patto di prova apposto al contratto di lavoro; trattamento contributivo dell’indennità di trasferta; elementi essenziali del contratto di lavoro.
Indice
- 1 Falsa lettera di assunzione a tempo indeterminato di lavoratore straniero
- 2 Contratto collettivo
- 3 Trattamento contributivo dell’indennità di trasferta
- 4 Mancata indicazione della sede di lavoro
- 5 Determinazione del reddito lavoratori in trasferta
- 6 Lettera di assunzione e mancata indicazione delle mansioni
- 7 Indicazioni contenute nella lettera di assunzione
- 8 Lettera di assunzione con patto di prova
- 9 Firma della lettera di assunzione
- 10 Lettera di assunzione a tempo determinato
- 11 Permesso di soggiorno per lavoro stagionale
- 12 Principio di corrispondenza fra mansioni e qualifica
- 13 Assunzione a tempo determinato
- 14 Agenzia: contratto di risoluzione consensuale
- 15 Lettera di assunzione del lavoratore: indicazione del numero di telefax
Falsa lettera di assunzione a tempo indeterminato di lavoratore straniero
Non integra il reato previsto dall’art. 5, comma 8-bis, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286, la redazione di lettera di assunzione a tempo indeterminato del lavoratore straniero a fronte di mancata effettiva instaurazione del rapporto, e l’inserimento dei relativi dati nel portale “UNILAV”, cui hanno accesso i datori di lavoro o loro delegati, trattandosi di condotta qualificabile come falso ideologico non rientrante nella condotta tipica della fattispecie, caratterizzata dalla falsità materiale.
Cassazione penale sez. I, 15/07/2021, n.38597
Contratto collettivo
In tema di lavoro subordinato e contenzioso, la mancata produzione del contratto collettivo, del quale si chieda l’applicazione, può comportare il rigetto della domanda nel merito per mancato assolvimento dell’onere probatorio sul punto solo allorché si contesti l’esistenza stessa e il contenuto del contratto (nel caso di specie l’acquisizione ex art. 421 c.p.c. contratto è stato ritenuto indispensabile per interpretare e valutare la portata applicativa del contratto individuale dedotto in giudizio; contratto richiamato dalla stessa lettera di assunzione).
Tribunale Lanusei sez. lav., 06/07/2021, n.52
Trattamento contributivo dell’indennità di trasferta
In materia di trattamento contributivo dell’indennità di trasferta, l’art. 51, comma 6, d.P.R. n. 917 del 1986, secondo l’interpretazione autentica di cui all’art. 7 quinquies d.l. n. 193 del 2016, conv., con modificazioni, in l. n. 225 del 2016, si applica ai lavoratori per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione ‘in misura fissa’, attribuite senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
Cassazione civile sez. lav., 08/09/2020, n.18663
Mancata indicazione della sede di lavoro
In materia di trattamento contributivo dell’indennità di trasferta, l’art. 51, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986, secondo l’interpretazione autentica di cui all’art. 7 quinquies del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., in l. n. 225 del 2016, si applica ai lavoratori per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione “in misura fissa”, requisito da accertare non solo in base al concreto andamento dei pagamenti attuati o pattuiti dalle parti, ma anche in forza dei relativi obblighi imposti dalla disciplina della contrattazione collettiva.
Cassazione civile sez. lav., 14/08/2019, n.21410
Determinazione del reddito lavoratori in trasferta
È conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, oltre che all’art. 117, comma 1, Cost., sotto il profilo del principio di preminenza del diritto e di quello del processo equo di cui all’art. 6 della CEDU, l’art. 7 quinquies del d.l. n. 193 del 2016 (conv. con modif. in l. n. 225 del 2016) – che ha introdotto una norma retroattiva autoqualificata di “interpretazione autentica” del comma 6 dell’art. 51 del d.P.R. n. 917 del 1986, con la quale si è stabilito, al comma 1, che i lavoratori rientranti nella disciplina prevista dal comma 6 sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione “in misura fissa”, attribuite senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta, e che, in caso di mancata contestuale esistenza delle suindicate condizioni, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo art. 51.
Cassazione civile sez. un., 15/11/2017, n.27093
Lettera di assunzione e mancata indicazione delle mansioni
Il licenziamento per mancato superamento della prova è illegittimo se le mansioni, oggetto del contratto, non vengono espressamente individuate nella lettera di assunzione né sono specificabili “per relationem” al c.c.n.l.: e l’importo pari a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, il risarcimento minimo previsto dall’art. 18 comma 5 st. lav. (nella formulazione applicabile “ratione temporis”), costituisce una presunzione “iuris et de iure” del danno causato dal recesso.
Cassazione civile sez. lav., 25/02/2015, n.3852
Indicazioni contenute nella lettera di assunzione
Il patto di prova apposto al contratto di lavoro deve non solo risultare da atto scritto, ma contenere anche la specifica indicazione delle mansioni da espletare, atteso che la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria insindacabile valutazione sull’esito della prova presuppone che questa debba effettuarsi in ordine a mansioni esattamente identificate ed indicate.
(Nella specie, la Corte ha ritenuto illegittimo il recesso, atteso che le indicazioni contenute nella lettera di assunzione risultavano del tutto vaghe e insufficienti a ricostruire, anche attraverso un rinvio alla fonte collettiva, le specifiche attribuzioni della lavoratrice, facendo riferimento a una pluralità di mansioni che addirittura riguardavano tre distinti livelli di inquadramento del personale, nonché ad un’ampia serie di diversificate mansioni concrete, nessuna delle quali era possibile, in via generale, ricostruire come attribuzione concreta per la lavoratrice).
Cassazione civile sez. lav., 19/03/2015, n.5509
Lettera di assunzione con patto di prova
I motivi sono entrambi inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, in quanto la lettera di assunzione, con relativo patto di prova, su cui si appuntano le doglianze, non risulta né trascritta né specificamente indicata nella sede di produzione. Ed infatti, la ricorrente non ha adempiuto al duplice onere a suo carico e che andava assolto, oltre che con la specifica indicazione suddetta, con la trascrizione integrale (o quanto meno con il riassunto del contenuto) del documento nel ricorso, in ottemperanza al citato principio di autosufficienza, per la preclusione al giudice di legittimità dell’esame degli atti, al fine di verificare la rilevanza e la fondatezza della censura.
Il motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per ultrapetizione è inammissibile perché viola il principio di autosufficienza del ricorso, non avendo la ricorrente provveduto a riportare interamente e compiutamente le conclusioni di merito di primo grado del lavoratore.
Cassazione civile sez. lav., 10/12/2014, n.26040
Firma della lettera di assunzione
Non appare configurabile alcuna cessione del contratto di lavoro, in quanto la ricorrente e’ stata ricollocata presso la convenuta a seguito della messa in liquidazione del suo precedente datore di lavoro e all’esito delle trattative in sede sindacale e degli accordi che sono stati raggiunti, che non la prevedeva, contenendo semplicemente l’impegno di verificare il possibile reimpiego dei lavoratori.
Inoltre, la ricorrente ha firmato per accettazione la lettera di assunzione, che contiene tutti gli elementi essenziali del contratto di lavoro. L’attribuzione di tre scatti di anzianità e di un inquadramento superiore al precedente costituiscono un trattamento di miglior favore che, in assenza di altri elementi, non possono essere ritenuti sufficienti ai fini della configurabilità di una cessione di contratto.
Tribunale Milano sez. lav., 07/08/2014, n.2267
Lettera di assunzione a tempo determinato
In riferimento agli art. 3 e 77 comma 1 cost., non sono fondate le q.l.c. degli art. 1 e 11 d.lg. n. 368 del 2001, laddove il primo prevede che un termine al contratto di lavoro può essere fissato “a fronte di ragioni di carattere sostitutivo” ed il secondo reca l’abrogazione della l. n. 230 del 1962, la quale richiedeva la specifica indicazione del nome del lavoratore sostituito.
Non sussiste violazione dell’art. 77, comma 1, cost. per mancanza di delega, atteso che l’art. 2 comma 2 lett. b) l. n. 422 del 2000 autorizza il Governo ad introdurre le occorrenti modifiche o integrazioni per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare.
Non sussiste la denunciata lesione dell’art. 3 cost., poiché non è ravvisabile alcuna discriminazione dei lavoratori subordinati assunti a termine per esigenze sostitutive da imprese di grandi dimensioni rispetto a quelli assunti alle dipendenze di piccole imprese. In entrambi i casi, infatti, in applicazione della medesima regola, il datore di lavoro deve sempre formalizzare rigorosamente per iscritto le ragioni sostitutive nella lettera di assunzione a tempo determinato.
Corte Costituzionale, 29/05/2013, n.107
Permesso di soggiorno per lavoro stagionale
È illegittimo il diniego di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato opposto ad extracomunitario con legittima aspettativa a conseguire una permesso di soggiorno di lunga durata a motivo della sua situazione familiare (si tratta di soggetto coniugato con prole in tenera età), alloggiativa (ha prodotto contratto di locazione con scadenza nel 2015) e lavorativa (ha versato in atti contratto di lavoro di dicembre 2012 e lettera di assunzione), trattandosi in definitiva di soggetto che appare sufficientemente integrato nel territorio nazionale.
T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. II, 11/04/2013, n.825
Principio di corrispondenza fra mansioni e qualifica
Il principio di corrispondenza fra mansioni e qualifica, che assicura al lavoratore la qualifica corrispondente alle mansioni svolte e, a prescindere dalla definitiva acquisizione della qualifica, la retribuzione corrispondente alle superiori mansioni esercitate, non trova deroga per il contratto di lavoro triennale di cui all’art. 111 della legge reg. Sicilia n. 25 del 1993, modificato dall’art. 13 della legge reg. Sicilia n. 34 del 1994, sicché il lavoratore, assunto con tale contratto in quanto precedentemente impiegato dalla Regione, se non ha diritto a conservare le mansioni svolte nel precedente rapporto con l’ente pubblico, ha diritto all’inquadramento e al trattamento retributivo corrispondenti alle mansioni effettivamente esercitate nel nuovo rapporto, seppure diverse dalle mansioni attribuite in via provvisoria nella lettera di assunzione.
Cassazione civile sez. lav., 15/06/2012, n.9866
Assunzione a tempo determinato
Le ragioni giustificatrici della assunzione a tempo determinato possono essere specificate dal datore di lavoro anche “per relationem”, a condizione che nella lettera di assunzione risulti un riferimento ad altri testi scritti conosciuti delle parti e che rechino la predetta ragione in modo circostanziato e puntuale (nella fattispecie la legittimità del contratto a termine è stata esclusa poiché nella lettera di assunzione non era stata indicata la causale, ma vi era solamente un richiamo a un atto amministrativo di cui non risultava in alcun modo l’effettiva conoscenza o conoscibilità da parte delle lavoratrici).
Corte appello Genova, 09/11/2011
Agenzia: contratto di risoluzione consensuale
Il contratto di risoluzione consensuale di un rapporto di agenzia, condizionato sospensivamente all’assunzione come dipendente,da parte del nuovo agente, del legale rappresentante dell’agente che risolve il rapporto, non integra un contratto plurilaterale di cui sarebbe parte anche il nuovo agente, né dà vita a negozi collegati, dovendosi ritenere adempiuta la condizione sospensiva con la lettera di assunzione da parte del nuovo agente, anche se il legale rappresentante dell’agente che risolve il rapporto non accetta l’assunzione.
Tribunale Tivoli, 20/07/2010, n.1166
Lettera di assunzione del lavoratore: indicazione del numero di telefax
La riproduzione di un atto mediante telefax rientra fra le riproduzioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall’art. 2712 c.c., e forma piena prova dei fatti o delle cose rappresentate se colui contro il quale è prodotta non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime, costituendo detta modalità di trasmissione un sistema di posta elettronica volto ad accelerare il trasferimento della corrispondenza mediante la riproduzione a distanza – con l’utilizzazione di reti telefoniche e terminali facsimile – del contenuto di documenti.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, ritenendola correttamente motivata per aver riconosciuto il predetto valore probatorio ad un atto di giustificazioni di assenza dal lavoro inviato dal lavoratore al proprio datore di lavoro tramite telefax, valorizzando sia la produzione della attestazione della trasmissione del messaggio all’indirizzo telefonico del destinatario, sia la dimostrazione dell’utilizzo dello strumento quale mezzo abituale di comunicazione tra le parti, come confermato anche della indicazione del numero di telefax nella lettera di assunzione del lavoratore).
Cassazione civile sez. lav., 20/03/2009, n.6911
Buongiorno. La legge per tutti potete dirmi quale contratto collettivo nazionale di lavoro l’azienda deve applicare al proprio dipendente?
Tutti i contratti collettivi di lavoro, finché i sindacati non si registreranno secondo quello che stabilisce l’articolo 39 della Costituzione, sono vincolanti e si applicano obbligatoriamente soltanto agli iscritti (datori e lavoratori) alle associazioni sindacali che hanno firmato quel contratto collettivo o ai datori e lavoratori che in maniera esplicita o implicita hanno dato la loro adesione a quello specifico contratto collettivo (in questo senso si è anche espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 26.742 del 2014).Quindi se il datore di lavoro non è iscritto ad alcuna associazione sindacale può liberamente scegliere, in accordo con il lavoratore, di applicare un qualsiasi contratto collettivo di lavoro anche relativo ad un’attività diversa da quella effettivamente esercitata.In definitiva, dal punto di vista della corretta regolazione dei rapporti di lavoro con i propri dipendenti, se l’azienda datore di lavoro è iscritta ad un’associazione sindacale che ha firmato uno specifico contratto collettivo, allora si dovrà applicare proprio quel contratto collettivo sottoscritto dall’associazione sindacale a cui l’azienda risulta iscritta.Se, invece, l’azienda datore di lavoro non è iscritta ad alcuna associazione sindacale, allora si potrà applicare al rapporto con i propri dipendenti un qualsiasi contratto collettivo nazionale di lavoro.