Leggi le ultime sentenze su: responsabilità sanitaria di un medico ospedaliero; danno subito dalla vittima; diritto al risarcimento.
Indice
- 1 Errata diagnosi: conseguenze e risarcimento del danno
- 2 Responsabilità medica e perdita di chance del paziente
- 3 Responsabilità sanitaria del medico per diagnosi errata
- 4 Danno da errata diagnosi
- 5 Pregresso stato di vulnerabilità del danneggiato
- 6 Errata diagnosi prenatale: risarcimento
- 7 Errata diagnosi mortale
- 8 Errata diagnosi prenatale
- 9 Quando la complicanza non può ascriversi alla condotta medica?
- 10 Errata diagnosi istologica: danno biologico e danno morale
- 11 Danno non patrimoniale e falsa diagnosi di sieropositività
- 12 Negligenza ed imperizia dei sanitari
- 13 Errore diagnostico e danno non patrimoniale
- 14 Errata diagnosi prenatale e danno biologico meritevole di risarcimento
- 15 L’errore diagnostico nella condotta colposa del medico
Errata diagnosi: conseguenze e risarcimento del danno
Non può trovare accoglimento la richiesta di risarcimento del danno per la compromissione della capacità lavorativa in caso di mancata specificazione di elementi probanti il decremento economico subito in conseguenza del danno determinato dalle conseguenze dell’errata diagnosi e nel caso in cui, alla luce di una percentuale di invalidità permanente ridotta (nel caso di specie il 7%), il richiedente abbi regolarmente continuato a svolgere la propria attività lavorativa.
Corte appello Napoli sez. III, 20/07/2020, n.2651
Responsabilità medica e perdita di chance del paziente
In tema di responsabilità per omessa/inesatta diagnosi, dà luogo a danno risarcibile l’errata esecuzione di un intervento chirurgico praticabile per rallentare l’esito certamente infausto di una malattia, che abbia comportato la perdita per il paziente della “chance” di vivere per un periodo di tempo più lungo rispetto a quello poi effettivamente vissuto. In questa fase, il ragionamento va di certo condotto in termini probabilistici, ma esclusivamente nell’indagare il rapporto tra la situazione fattuale e la perdita della possibilità del risultato utile, vale a dire nel compiere quella che è l’attività di “accertamento” del nesso di causalità materiale così come connotata in ambito civile, con applicazione della detta regola c.d. del “più probabile che non”.
Pertanto, in questi casi, intanto sussiste il nesso causale in quanto l’errore medico abbia comportato “più probabilmente che non” la perdita della possibilità di una vita più lunga da parte del paziente, statisticamente accertata, in caso di intervento chirurgico corretto ovvero di corretta e tempestiva diagnosi, sulla base di indagini epidemiologiche.
Tribunale Rieti, 10/02/2020, n.82
Responsabilità sanitaria del medico per diagnosi errata
In tema di responsabilità sanitaria di un medico ospedaliero per diagnosi errata e mancata prescrizione di accertamenti cardiologici, il giudizio di rinvio della sede penale a quella civile attiene a una indagine processuale e sostanziale del tutto autonoma, volta non tanto a discernere con funzione punitiva il reato nella sua imputabilità, ma attinente alla diversa dimensione del fatto come presupposto del diritto al risarcimento del danno.
Ne consegue la sufficienza di un minor grado di certezza in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dell’illecito, secondo il canone civilistico del “più probabile che non” e senza alcun vincolo per il giudice civile nella ricostruzione del fatto di quanto accertato dal giudice penale, non essendo quello del rinvio ex articolo 622 del Cpp un giudizio tecnicamente sottoposto al regime di cui agli articoli 392-394 c.p.c. e in particolare al vincolo del principio di diritto ai sensi dell’articolo 384, comma 2, c.p.c.
Cassazione civile sez. III, 10/09/2019, n.22520
Danno da errata diagnosi
In ambito di responsabilità sanitaria, a seguito di errata diagnosi del medico, la perdita per il paziente, affetto da malattia terminale, della possibilità di sopravvivenza, seppur per un periodo limitato, integra un bene risarcibile autonomamente e non una mera perdita di chance di vivere più a lungo.
Cassazione civile sez. III, 27/06/2018, n.16919
Pregresso stato di vulnerabilità del danneggiato
In tema di responsabilità civile (nella specie: contrattuale ed extracontrattuale da attività medico-sanitaria), laddove il danneggiato, prima dell’evento, versi in pregresso stato di vulnerabilità (o di mera predisposizione) ma l’evidenza probatoria del processo, sotto il profilo eziologico, non consente di dimostrare con certezza che, a prescindere dal comportamento imputabile al danneggiante, detto stato si sarebbe comunque evoluto, anche in assenza dell’evento di danno, in senso patologico-invalidante, il giudice in sede di quantificazione del danno non deve procedere ad alcuna diminuzione del “quantum debeatur”, posto che, diversamente, darebbe applicazione all’intollerabile principio secondo cui persone che, per loro disgrazia (e non già per colpa imputabile ex art. 1227 c.c. o per fatto addebitabile a terzi), siano più vulnerabili di altre, dovrebbero irragionevolmente appagarsi di una tutela risarcitoria minore rispetto agli altri consociati affetti da cosiddetta “normalità”.
(Fattispecie in cui, a fronte di riconosciuto nesso causale tra la condotta dei sanitari e della AUSL, per errata diagnosi, ed il pregiudizio psichico subito, “iure proprio” e quali eredi, dai familiari della paziente, poi deceduta, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che ha quantificato il danno psichico dei congiunti senza considerare i loro presunti processi patologici pregressi, in ipotesi originati da fattori diversi dalla reazione alla malattia della defunta).
Cassazione civile sez. III, 21/08/2018, n.20836
Errata diagnosi prenatale: risarcimento
In tema di responsabilità medica da nascita indesiderata, il genitore che agisce per il risarcimento del danno deve provare gli elementi costitutivi della sua pretesa e tra questi, in particolare, nel caso di specie, la sussistenza dei presupposti di legge dell’interruzione volontaria di gravidanza, vale a dire il “grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna” (ex art. 6, lett. b), l. n. 194 del 1978).
Cassazione civile sez. III, 31/10/2017, n.25849
Errata diagnosi mortale
In caso di errata diagnosi mortale, anche la moglie del paziente può avere diritto ad un risarcimento del danno, atteso che l’illecito può esplicare a carico degli stretti congiunti una sua potenzialità lesiva autonoma, venendo così ad assumere una valenza plurioffensiva, sì da poter essere considerato come causa immediata e diretta non solo del danno subito dalla vittima, ma anche di quello subito dal congiunto.
Cassazione civile sez. III, 04/06/2013, n.14040
Errata diagnosi prenatale
Va riconosciuta al nato la legittimazione attiva a far valere il “danno da nascita malformata”, originatosi nel momento del concepimento, a causa dell’omessa o errata diagnosi prenatale.
Cassazione civile sez. III, 02/10/2012, n.16754
Quando la complicanza non può ascriversi alla condotta medica?
Non è responsabile la guardia medica per il decesso di una persona che non ha osservato le prescrizioni del sanitario (escluso, nella specie, l’inadempimento nella forma di condotta omissiva ovvero nella forma di diagnosi errata o di misura cautelare non adottata.
L’evento di danno, ovvero la gravissima complicanza poi rivelatasi letale per la paziente, non si poteva ascrivere alla condotta medica, bensì alle condizioni della malata, che non ebbe la forza o la volontà di prendere le medicine prescritte, con progressivo indebolimento delle capacità respiratorie che ne avevano causato la morte).
Cassazione civile sez. III, 15/05/2012, n.7529
Errata diagnosi istologica: danno biologico e danno morale
Il danno morale può essere liquidato congiuntamente al danno biologico qualora, a prescindere da qualunque automatismo, si accerti, anche in via presuntiva, che la menomazione fisica ha determinato effettive ripercussioni in termini di sofferenza psichica.
(Fattispecie relativa ad errata diagnosi istologica con conseguente ritardo nell’approntare le cure necessarie e verificazione di conseguenze negative più rilevanti di quelle che sarebbero conseguite al decorso della malattia).
Tribunale Arezzo, 16/02/2009
Danno non patrimoniale e falsa diagnosi di sieropositività
Nell’ipotesi di un’errata diagnosi di sieropositività, la conseguente destabilizzazione psichica patita dal paziente va risarcita a titolo di danno biologico, il quale risulta comprensivo delle compromissioni di carattere esistenziale derivanti dalla mancanza di progettualità nei rapporti interpersonali.
Tribunale Bologna sez. III, 04/02/2008
Negligenza ed imperizia dei sanitari
Una volta accertata l’errata esecuzione della prestazione sanitaria, consistita nell’errore attribuibile a negligenza ed imperizia dei sanitari che hanno superficialmente ed erroneamente valutato le risultanze dell’esame (TAC) e formulato un’errata diagnosi, nel caso in cui non è stata raggiunta la prova della sussistenza del nesso causale tra detta condotta, l’evolvere peggiorativo delle condizioni di salute del paziente ed il danno che ne è derivato, deve escludersi responsabilità dei sanitari.
È il caso in cui accertato che il paziente si è sottoposto alle cure dei sanitari, lo stesso era già affetto da neoplasia caratterizzata da massimo grado di malignità e ad esito infausto nella totalità dei casi.
Tribunale Bari sez. III, 11/12/2007, n.72
Errore diagnostico e danno non patrimoniale
In tema di danno alla persona conseguente a responsabilità contrattuale medica, va risarcito, quale danno non patrimoniale, distinto dal danno morale soggettivo o pecunia doloris, quello derivante da errori diagnostici che compromettano, oltre alla salute fisica, l’equilibrio psichico della persona.
(Fattispecie relativa a diagnosi errata con la quale era stato dichiarato un carcinoma schneideriano in luogo di un papilloma transizionale).
Cassazione civile sez. III, 24/01/2007, n.1511
Errata diagnosi prenatale e danno biologico meritevole di risarcimento
È biologico anche il danno alla vita di coppia causato dalla nascita di un figlio malformato. Infatti, la rottura dell’equilibrio familiare, dovuta alla nascita di un bimbo con malformazioni per errata diagnosi prenatale, costituisce per i genitori un danno biologico meritevole di risarcimento.
Non solo, nel caso di danno da nascita indesiderata anche il padre va indennizzato direttamente. Quest’ultimo, infatti, al pari della madre rientra tra i “soggetti protetti dal contratto” nei cui confronti la prestazione del medico è dovuta.
Cassazione civile sez. III, 20/10/2005, n.20320
L’errore diagnostico nella condotta colposa del medico
Reato – Elemento soggettivo – Colpa – In genere – Colpa medica – Errore diagnostico – Nozione.
In tema di colpa professionale medica, l’errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi.
Corte di cassazione, sezione 4 penale, sentenza 21 febbraio 2022 n. 5855
Responsabilità professionale – Medico – Errore diagnostico – Diagnosi differenziale – Regole prudenziali di condotta – Fattispecie. (Cp, articoli 43, 590 e 590-sexies).
L’esercizio dell’attività medica impone a chi la pratica la massima prudenza, perizia e diligenza nello svolgimento degli atti medici che essa comporta e pertanto in primo luogo nella effettuazione della diagnosi e nella individuazione della terapia, anche chirurgica, che si rende necessaria: quando più alternative sono possibili, il medico deve improntare le proprie scelte alla massima prudenza, per evitare di mettere a rischio la salute e la vita del paziente. Cosicché, l’errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca a inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga a un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi. Il medico, infatti, deve valutare se occorra compiere gli approfondimenti diagnostici necessari, per stabilire quale sia l’effettiva patologia che affligge il paziente e adattare le terapie a queste plurime possibilità: fino a quando il dubbio diagnostico non sia stato risolto e non vi sia incompatibilità tra accertamenti diagnostici e trattamenti medico-chirurgici, il medico che si trovi di fronte alla possibilità di diagnosi differenziale non deve accontentarsi del raggiunto convincimento di aver individuato la patologia esistente quando non sia in grado, in base alle conoscenze dell’arte medica da lui esigibili, di escludere la patologia alternativa, proseguendo gli accertamenti diagnostici ed i trattamenti necessari.
Corte di cassazione, sezione 4 penale, sentenza 6 aprile 2021 n. 12968
Responsabilità professionale – Medico – Errore diagnostico.
Non può escludersi la responsabilità penale del medico che colposamente non si attivi e contribuisca con il proprio errore diagnostico a che il paziente venga a conoscenza di una malattia tumorale, anche a fronte di una prospettazione della morte ritenuta inevitabile, «laddove, nel giudizio contro fattuale, vi è l’alta probabilità logica che il ricorso ad altri rimedi terapeutici, o all’intervento chirurgico, avrebbe determinato un allungamento della vita, che è un bene giuridicamente rilevante anche se temporalmente non molto esteso». La Cassazione ribadisce così le regole di accertamento del nesso causale dei reati omissivi annullando la sentenza della corte d’appello che aveva scagionato il medico accusato di non aver diagnosticato per tempo una gravissima forma tumorale. Per i giudici di legittimità, è “inspiegabile” la scelta della corte di merito di definire “al di fuori della tipicità penale” il caso in questione.
Corte di cassazione, sezione 4 penale, sentenza 8 novembre 2017 n. 50975
Reato – Causalità (rapporto di) – In genere – Colpa medica – Ritardo diagnostico – Decesso del paziente – Possibile allungamento della vita – Responsabilità per omissione – Sussistenza del nesso causale – Fattispecie.
In tema di omicidio colposo, sussiste il nesso di causalità tra l’intempestiva diagnosi di una malattia tumorale e il decesso del paziente, anche a fronte di una prospettazione della morte ritenuta inevitabile, laddove dal giudizio controfattuale risulti l’alta probabilità logica che la diagnosi tempestiva avrebbe consentito il ricorso a terapie atte a incidere positivamente sulla sopravvivenza del paziente, nel senso che la morte si sarebbe verificata in epoca posteriore o con minore intensità lesiva.
Corte di cassazione, sezione 4 penale, sentenza 8 novembre 2017 n. 50975
Omicidio colposo – Responsabilità penale del medico – Omessa diagnosi di sindrome coronarica acuta – Prova della idoneità di una corretta diagnosi a scongiurare l’evento.
In tema di responsabilità medica, ai fini dell’applicazione della causa di esonero da responsabilità prevista dall’art. 3 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è necessaria l’allegazione delle linee guida alle quali la condotta del medico si sarebbe conformata, al fine di consentire al giudice di verificare: a) la correttezza e l’accreditamento presso la comunità scientifica delle pratiche mediche indicate dalla difesa; b) l’effettiva conformità ad esse della condotta tenuta dal medico nel caso in esame.
Corte di cassazione, sezione 4 penale, sentenza 21 maggio 2015 n. 21243
Il medico ha fatto una diagnosi errata che ha compromesso la salute di mio nonno. Ora, vorrei capire a cosa ha diritto? Possiamo chiamarlo in causa ed ottenere il risarcimento? Vi ringrazio in anticipo per la vostra cortese attenzione
Certo, l’errore nella diagnosi è un fatto facilmente documentabile che conduce alla responsabilità professionale. Tuttavia, è possibile pretendere il risarcimento solo se viene dimostrato un danno effettivo. E’ responsabile il medico che sbaglia referto ed impedisce così al paziente di ottenere subito un trattamento mirato in grado di consentire la guarigione in tempi più celeri.