Bonus baby-sitter: cos’è e come ottenerlo


È ancora possibile richiedere e utilizzare il contributo di 600 euro mesili per pagare la baby-sitter?
Fino a poco tempo fa, le famiglie potevano richiedere all’Inps il pagamento dei servizi di babysitting sino a un valore pari a 600 euro mensili, come incentivo alla rinuncia al congedo parentale. In altri termini, le mamme lavoratrici – una volta terminata la maternità – potevano scegliere di tornare subito a lavorare e beneficiare del contributo previsto per il pagamento di una baby sitter o della retta di un asilo nido.
Tuttavia, a partire dal 1 gennaio 2019 non è più possibile fare richiesta per ottenere questa agevolazione contribuiva che, di certo, facilitava la vita a tante mamme che dopo la gravidanza devono destreggiarsi tra il lavoro e la famiglia. Ma esattamente, in cosa consiste il Bonus baby-sitter? Te lo spiego in questo articolo.
Indice
Cos’è il Bonus baby-sitter?
Il Bonus baby-sitter è stato introdotto dalla famosa legge Fornero [1]: in buona sostanza, era un’agevolazione riconosciuta dall’Inps a tutte le madri lavoratrici che sceglievano di rinunciare al congedo parentale (ossia al periodo di astensione dal lavoro, parzialmente retribuito, che segue l’assenza obbligatoria per maternità) per tornare subito a lavorare. La legge prevedeva, infatti, che le madri lavoratrici potevano richiedere – entro 11 mesi dal termine della maternità – dei voucher (vale a dire dei buoni lavoro) per l’assistenza di una baby sitter oppure per pagare i servizi per l’infanzia (pubblici e privati). In quest’ultimo caso, l’Inps pagava direttamente l’asilo nido prescelto e convenzionato con l’istituto.
Il contributo – pari a 600 euro mensili – poteva essere erogato per un massimo di 6 mesi (3 mesi per le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione Separata). In qualsiasi momento, la mamma lavoratrice aveva la facoltà di rinunciare alla prestazione inviando telematicamente una comunicazione all’Inps.
Bonus baby-sitter: requisiti
Potevano presentare domanda per usufruire del Bonus baby-sitter le seguenti categorie di madri lavoratrici:
- dipendenti del settore pubblico o privato;
- lavoratrici iscritta alla gestione Separata Inps (comprese le libere professioniste non iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non pensionate): tali lavoratrici potevano usufruire del bonus per soli 3 mesi;
- lavoratrici autonome o imprenditrici (ad esempio coltivatrici dirette, artigiane, esercenti attività commerciali ecc.);
La legge prevedeva, inoltre, che le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata dovevano presentare domanda entro gli 11 mesi dalla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità e non dovevano aver fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.
Non potevano beneficiare del bonus le lavoratrici:
- che non hanno diritto al congedo parentale;
- in fase di gestazione;
- che siano ancora in congedo di maternità (o nel teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità in caso di lavoratrici autonome o imprenditrici e di lavoratrici iscritte alla Gestione separata);
- esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
- che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.
Importo del Bonus baby-sitter
Il contributo del Bonus babysitter era pari a 600 euro mensili, riconosciuto per un massimo di 6 mesi (3 mesi invece per le lavoratrici iscritte alla gestione separata). Poteva capitare, però che la lavoratrice avesse già in parte usufruito del congedo parentale, in tal caso poteva comunque richiedere il contributo per un numero di mesi pari ai mesi di assenza non ancora utilizzati.
Per le lavoratrici part time, invece, il contributo era proporzionato in base all’orario di lavoro.
Bonus baby-sitter: modalità di pagamento
Nel caso in cui il Bonus baby-sitter servisse per pagare la retta dell’asilo nido, il contributo era erogato direttamente dall’Inps alla struttura scolastica prescelta e convenzionata. Il bonus, ovviamente, veniva erogato – fino a 600 euro mensili – soltanto dopo aver esibito tutta la documentazione che attestava l’effettiva fruizione del servizio.
Per i servizi di baby sitting, invece, il bonus veniva erogato dapprima con i voucher (i famosi buoni lavoro) e, successivamente, attraverso il libretto di famiglia, vale a dire un libretto nominativo composto da titoli di pagamento del valore di 10 euro ciascuno, utilizzabili per pagare prestazioni di durata non superiore ad un’ora.
Devi sapere che nel libretto di famiglia il valore di 10 euro è così suddiviso:
- 8 euro per il compenso a favore del lavoratore;
- 1,65 euro per i contributi previdenziali;
- 0,25 euro per il premio assicurativo Inail (per infortuni e malattie professionali);
- 0,10 euro per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore.
Per l’attivazione del libretto di famiglia è necessario utilizzare l’apposita piattaforma telematica Inps e registrarsi al servizio nella sezione Prestazioni occasionali. Una volta effettuata la registrazione, occorre selezionare l’apposita voce del menù a tendina e cliccare su “acquisto di servizi di baby-sitting“.
Il contributo per l’acquisto dei servizi di baby-sitting viene poi erogato entro 120 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda da parte dell’Inps (che di solito avviene tramite posta elettronica certificata).
Come ottenere il bonus baby-sitter?
Nella domanda per il riconoscimento del contributo per i servizi di babysitting, la lavoratrice doveva indicare:
- i propri dati anagrafici;
- il numero di telefono cellulare e l’indirizzo Pec (posta elettronica certificata) o email per la ricezione delle comunicazioni da parte dell’Inps;
- i dati del minore per cui si richiede il beneficio;
- i dati riguardanti il congedo di maternità;
- il periodo di congedo parentale eventualmente già fruiti per il minore stesso;
- il beneficio prescelto e le mensilità di durata;
- la struttura per l’infanzia, pubblica o privata accreditata, nel caso in cui si scelga il contributo per l’asilo nido.
Bonus baby-sitter: come e quando presentare la domanda?
La domanda per usufruire del Bonus baby-sitter poteva essere presentata:
- online, attraverso il portale web dell’Inps, sezione “Servizi per il cittadino” utilizzando il Pin dispositivo, la carta nazionale dei servizi o l’identità digitale Spid;
- tramite contact center, chiamando il numero Inps 803.164;
- tramite CAF, Patronati o Intermediari autorizzati che gratuitamente provvedevano a compilare e ad inviare la domanda.
I termini di presentazione della domanda erano diversi a seconda della categoria di madre lavoratrice.
Per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata: la domanda doveva essere presentata entro gli 11 mesi dalla fine del congedo di maternità o del periodo teorico di fruizione dell’indennità di maternità. Di conseguenza:
- in caso di parto: al termine dei 3 mesi successivi alla nascita;
- in caso di affidamento non preadottivo (per le sole madri lavoratrici dipendenti): decorso il periodo di 3 mesi dalla data di affidamento;
- in caso di adozione/affidamento preadottivo nazionale o internazionale: al termine dei 5 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia/in Italia;
Per le lavoratrici autonome, invece, concluso il periodo di fruizione dell’indennità di maternità. Di conseguenza:
- in casi di parto: al temine dei 3 mesi successivi alla nascita;
- in caso di affidamento non preadottivo: decorso il periodo di 3 mesi dalla data di affidamento;
- in casi di adozione/affidamento preadottivo nazionale o internazionale: al termine dei 5 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia/in Italia, ferma restando, per le adozioni internazionali, la possibilità di fruire dell’indennità di maternità già durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore;
- non sia decorso 1 anno dalla nascita o dall’ingresso in famiglia (nei casi di adozione e affidamento) del minore.
Per le madri lavoratrici con più di un figlio era necessario presentare una domanda per ogni bambino, purché ci fossero, per ciascuno di essi, i requisiti previsti dalla legge.
Come già accennato, tuttavia, il termine per la presentazione delle domande per richiedere il Bonus baby-sitter è scaduto il 31 dicembre 2018.
Bonus baby sitter e Bonus nido: differenze
Il Bonus baby-sitter non deve essere confuso con il Bonus nido: tra i due benefici, infatti, ci sono sostanziali differenze.
Il Bonus nido è il rimborso riconosciuto ancora oggi per le spese sostenute per l’iscrizione all’asilo nido (pubblico o privato) dei bambini in età compresa tra 0 e 3 anni. Nel caso in cui il bambino non possa frequentare il nido, in quanto affetto da grave patologia, gli verranno rimborsate le spese sostenute per l’ assistenza domiciliare.
L’importo riconosciuto a titolo di bonus varia in base al valore del modello Isee del nucleo familiare di riferimento:
- Isee sino a 25.000 euro: verrà riconosciuto un importo di 3.000 euro;
- Isee compreso da 25.001 e 40.000 euro: verrà riconosciuto l’importo di 2.500 euro;
- Isee superiore a 40.000 euro: verrà riconosciuto l’importo di 1.500 euro.
Attenzione: il riconoscimento del Bonus nido è legato ai mesi di iscrizione all’asilo, ciò vuol dire che il rimborso viene effettuato dall’Inps soltanto dopo l’invio dei documenti che attestano il pagamento della retta. Anche in questo caso, la domanda va presentata tramite i seguenti canali:
- Web: tramite il Pin dispositivo, Spid o Carta Nazionale dei Servizi, attraverso il portale dell’Istituto;
- Contact Center: chiamando il numero Inps 803.164;
- Enti di Patronato attraverso i servizi offerti gratuitamente.
Nella domanda, devi indicare:
- se intendi usufruire del Bonus nido o del contributo per l’introduzione di forme di supporto nell’abitazione;
le mensilità per le quali intende ottenere il rimborso; - il documento da cui risulta il pagamento almeno della prima retta relativa al primo mese di frequenza, oppure la documentazione (per i soli asili nido pubblici) che certifica l’avvenuta iscrizione.
Se hai intenzione di richiedere il Bonus nido devi prima attendere le istruzioni operative che saranno fornite a breve sul sito dell’Inps.
Di Marina Moretti
note
[1] L. n. 92/2012.