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Valore probatorio dichiarazioni di terzi: ultime sentenze

23 Maggio 2022 | Autore:
Valore probatorio dichiarazioni di terzi: ultime sentenze

Leggi le ultime sentenze su: introduzione nel giudizio innanzi alle commissioni tributarie dichiarazioni rese da terzi in sede extra processuale; procedimento tributario; valore probatorio.

Contenzioso tributario

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, ai fini della prova della natura simulata di un atto, il contribuente può valersi delle dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, non ostandovi l’art. 1417 c.c., dal momento che l’azione proposta dinanzi alla commissione tributaria è volta a dimostrare l’infondatezza della pretesa fiscale e non ad ottenere la declaratoria di nullità di un contratto simulato, fermo restando che il valore indiziario di tali dichiarazioni dev’essere vagliato dal giudice in seno al complessivo contesto probatorio emergente dagli atti, al fine di riscontrare la credibilità dei relativi autori in base ad elementi oggettivi e soggettivi.

(Nella specie, in cui era stato impugnato l’avviso di accertamento relativo al maggior reddito derivante dalla partecipazione in una s.r.l., la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto raggiunta la prova contraria, in ordine alla natura meramente fittizia dell’intestazione del 90% delle quote sociali alla contribuente, sulla base delle sole dichiarazioni rese da un terzo, delle quali non era stata valutata l’efficacia probatoria in relazione al complesso degli ulteriori elementi oggettivi della fattispecie, con particolare riguardo all’entità delle suddette quote, tale da risultare scarsamente compatibile con il dedotto totale disinteresse della socia rispetto a qualsivoglia aspetto della gestione societaria).

Cassazione civile sez. VI, 14/12/2021, n.39831

Processo tributario: principio del giusto processo

Nel processo tributario, al contribuente ed all’Amministrazione finanziaria, è riconosciuta, in virtù del principio del giusto processo (art. 6 CEDU, a garanzia della parità delle armi e dell’attuazione del diritto di difesa), la possibilità di introdurre, nel giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale aventi, anche per il contribuente, il valore probatorio proprio degli elementi indiziari.

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2021, n.30209

Dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale

In tema di processo tributario, al contribuente, oltre che all’Amministrazione finanziaria, è riconosciuta — in attuazione del principio del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU, a garanzia della parità delle armi e dell’attuazione del diritto di difesa — la possibilità di introdurre, nel giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale aventi, anche per il contribuente, il valore probatorio proprio degli elementi indiziari (Fattispecie relativa a dichiarazione giurata di conferma di dazione di denaro a titolo di liberalità) .

Cassazione civile sez. VI, 26/10/2021, n.30180

Valutazione dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale

In tema di contenzioso tributario, al contribuente, al pari dell’Amministrazione finanziaria, è riconosciuta – in attuazione dei principi del giusto processo e della parità delle armi – la possibilità di introdurre, nel giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, le quali hanno valore indiziario, spettando al giudice il potere-dovere di valutare dette dichiarazioni nel contesto probatorio emergente dagli atti, al fine di riscontrare la credibilità dei dichiaranti in base ad elementi oggettivi e soggettivi.

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2021, n.25804

Accertamento tributario

In tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi — e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi — esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l’eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall’agente verificatore.

Corte appello Roma sez. I, 24/08/2020, n.4000

Divieto di prova testimoniale: a cosa si riferisce?

Nel processo tributario, il divieto di prova testimoniale posto dall’art. 7, D.Lgs. n. 546/1992, si riferisce alla prova da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica l’impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell’amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento che, proprio perché assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice.

Tali dichiarazioni hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari e, qualora rivestano i caratteri di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 c.c., danno luogo a presunzioni. In questo ambito, al fine di evitare che l’ammissibilità di tali dichiarazioni possa pregiudicare la difesa del contribuente ed il principio di uguaglianza delle parti, è necessario riconoscere che, al pari dell’Amministrazione finanziaria, anche il contribuente possa introdurre nel giudizio innanzi alle Commissioni Tributarie dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale per far valere le proprie ragioni e tali dichiarazioni devono assurgere a rango di indizi, che necessitano di essere valutati congiuntamente ad altri elementi.

Cassazione civile sez. trib., 02/10/2019, n.24531

Processo verbale di constatazione redatto da pubblici funzionari: valore probatorio

Il processo verbale di constatazione redatto da pubblici funzionari assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità:

a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;

b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi -e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi- esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l’eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;

c) in mancanza dell’indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall’agente verificatore

Tribunale Vibo Valentia sez. lav., 04/04/2019, n.201

Processo tributario: dichiarazione scritta

Nel processo tributario il divieto di prova testimoniale posto dall’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 non osta alla produzione sia da parte dell’Amministrazione finanziaria che, in ragione dei principi del giusto processo ex art. 111 Cost., del contribuente, di dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale che assumono valenza indiziaria sul piano probatorio.

(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto insufficiente ad integrare la prova contraria richiesta al contribuente la sola dichiarazione scritta della madre, in assenza di ulteriori elementi).

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2018, n.29757

Dichiarazioni extraprocessuali rese da terzi senza supporto documentale

Le dichiarazioni extraprocessuali rese da terzi prive del necessario supporto documentale oggettivo non hanno rilevanza, essendo il valore di tali dichiarazioni quello proprio degli elementi indiziari non idonei a costituire, da soli, elemento probatorio.

Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. III, 26/04/2018, n.1945

Contenzioso tributario: natura delle dichiarazioni rese da terzi

In tema di contenzioso tributario, le dichiarazioni di terzi raccolte dai verificatori ed inserite nel processo verbale di constatazione non hanno natura di prove testimoniali, bensì di mere informazioni acquisite nell’ambito di indagini amministrative.

Per tale ragione hanno valore probatorio proprio degli elementi indiziali e come tali devono essere valutate dal giudice, con la conseguenza che non possono costituire da sole il fondamento della decisione, potendo essere utilizzate quando trovino ulteriore riscontro nel contesto probatorio emergente dagli atti.

Comm. trib. reg. Perugia, (Umbria) sez. III, 19/03/2018, n.147

Ammissibilità e valore probatorio delle dichiarazioni rese da terzi 

Nel processo tributario, fermo restando il divieto di ammissione della prova testimoniale posto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992, il potere di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, con il valore probatorio proprio degli elementi indiziari, i quali, pur non essendo idonei a costituire da soli il fondamento della decisione, concorrono a formare il convincimento del giudice, è riconosciuto sia all’Amministrazione finanziaria, sia al contribuente, dandosi così concreta attuazione ai principi del giusto processo ex art. 111 Cost..

Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. XX, 23/05/2017, n.2280

Contenzioso tributario: l’onere del contribuente

In tema di contenzioso tributario, anche al contribuente, oltre che all’Amministrazione finanziaria, deve essere riconosciuta – in attuazione dei principi del giusto processo e della parità delle parti di cui al nuovo testo dell’art. 111 Cost. – la possibilità di introdurre, nel giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, le quali hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari e come tali devono essere valutate dal giudice – non potendo costituire da sole il fondamento della decisione – nel contesto probatorio emergente dagli atti.

Ne consegue che, tuttavia, nel giudizio di cassazione la mera rilevazione di tale errore di diritto da parte del giudice di merito non è di per sé sufficiente, essendo onere del contribuente allegare gli elementi da cui desumere come e quando le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà abbiano trovato ingresso nel giudizio di merito e quali ne fossero i contenuti, che devono essere riprodotti nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, onde poterne verificare in sede di legittimità l’attinenza e la decisività.

Comm. trib. reg. Palermo, (Sicilia) sez. XIV, 18/04/2017, n.1464

Processo tributario: prova testimoniale e dichiarazione del terzo

Nell’ambito del processo tributario, il divieto di ammissione della prova testimoniale nel giudizio davanti alle Commissioni Tributarie, sancito dall’art. 7, comma 4 del D.Lgs. 546/1992, si riferisce alla prova testimoniale da assumere nel processo e non implica, pertanto, l’inutilizzabilità, ai fini della decisione, delle dichiarazioni rese da terzi, ossia da soggetti terzi rispetto al rapporto tra il contribuente e l’Erario. Dette dichiarazioni hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari e, qualora rivestano i caratteri di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 c.c., danno luogo a presunzioni.

Da tale divieto di ammissione della prova testimoniale non discende la conseguente inammissibilità della prova per presunzioni, ai sensi dell’art. 2729, comma 2 c.c., secondo il quale le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova testimoniale, poiché questa norma, attesa la natura della materia ed il sistema dei mezzi di indagine a disposizione degli uffici e dei giudici tributari, non è applicabile nel contenzioso tributario.

Comm. trib. prov.le Varese sez. IV, 25/01/2017, n.66

Avviso di accertamento fondato sulle dichiarazioni di più acquirenti di beni immobili

Nel processo tributario, le dichiarazioni di terzi acquisite in fase di accertamento hanno normalmente valore indiziario, e pur tuttavia, per il loro contenuto intrinseco ovvero per l’attendibilità dei riscontri offerti, possono assumere valore di presunzione grave, precisa e concordante ex art. 2729 c.c. e, cioè, di prova presuntiva idonea a fondare e motivare l’atto di accertamento.

(In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l’avviso di accertamento fondato sulle dichiarazioni di più acquirenti di beni immobili, attestanti la percezione, da parte della contribuente, di corrispettivi non fatturati ed oggetto di recupero a tassazione da parte della Amministrazione finanziaria).

Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, n.16711

Elementi di prova

In tema di contenzioso tributario, la disposizione contenuta nell’art. 7, comma 4, d.lg. n. 564 del 1992 – secondo cui nel processo tributario ‘non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale’ – in quanto limitativa dei poteri delle commissioni tributarie e non pure dei poteri degli organi amministrativi di verifica, disciplinati da altre disposizioni, vale soltanto per la diretta assunzione, da parte del giudice tributario, nel contraddittorio delle parti, della narrazione dei fatti della controversia compiuta da un terzo, ovverosia per quella narrazione che, in quanto richiedente la formulazione di specifici capitoli e la prestazione di un giuramento da parte del terzo assunto quale teste, acquista un particolare valore probatorio.

Le dichiarazioni, invece, dei terzi raccolte dai verificatori, quand’anche nell’ambito di un procedimento penale, e inserite nel processo verbale di constatazione, hanno natura di mere informazioni acquisite nell’ambito di indagini amministrative e sono, pertanto, pienamente utilizzabili quali elementi di prova (nella specie, la Corte ha affermato che sono utilizzabili dal giudice le dichiarazioni resi dai soci alla Guardia di Finanza atteso che il divieto di prova testimoniale vale solo per le affermazioni rese in contraddittorio delle parti).

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2014, n.19965



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