Questo sito contribuisce alla audience di
L’esperto | Articoli

Malasanità: ultime sentenze

30 Gennaio 2020
Malasanità: ultime sentenze

Scopri le ultime sentenze su: malasanità; liquidazione del danno biologico; responsabilità amministrativa dell’assistente sanitario per aver praticato la vaccinazione in assenza del medico e responsabilità del medico per essersi allontanato dall’ambulatorio al momento della vaccinazione; intervento chirurgico mal riuscito per colpa del medico; condanna al risarcimento del danno.

Malasanità

Ai fatti di malasanità avvenuti prima dell’entrata in vigore della l. 189/12 (c.d. legge Balduzzi), ai fini della liquidazione del danno biologico, si devono continuare ad applicare le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano poiché la nuova normativa non prevede una disciplina transitoria, non consente di derogare all’art. 11 disp. prel. al codice civile e al principio di irretroattività.

Tribunale Rimini, 03/06/2015

Somministrazione del vaccino antipolio ad un neonato

Si ravvisa la responsabilità dell’infermiera, che ha praticato la vaccinazione antipolio, e del medico addetto all’ambulatorio, che abbia permesso che la somministrazione del vaccino avvenisse in sua assenza, considerato che risulta accertata la mancanza di predisposizione da parte di costui di cautele atte ad evitare che ciò avvenisse in sua assenza e fuori dall’orario dell’ambulatorio.

La condotta del medico è riconducibile ad un’omissione specifica, puntuale, che evidentemente non può non assumere una colorazione particolare alla luce del cumulo, nella stessa persona, della qualità di responsabile del servizio igiene pubblica e di coordinatore sanitario (oltre a quella di medico di turno dell’ambulatorio), e che vale a rendere credibile la tesi, secondo la quale questi avrebbe autorizzato o tollerato la somministrazione del vaccino in assenza di personale medico, tanto nella fase esecutiva quanto in quella di anamnesi, oltre che a fondare una responsabilità di tipo specifico derivante da violazione di obblighi di servizio realizzata a mezzo di comportamenti puntuali caratterizzati da manifesto disinteresse, evidenti omissioni e negligenze di particolare gravità.

Corte dei Conti Lombardia, Sentenza, 14/11/2005, n. 695

Responsabilità amministrativa dell’anestesista

Si ritiene responsabile per danno erariale indiretto (a seguito di condanna dell’ente ospedaliero al risarcimento in favore dei familiari del defunto), a titolo di colpa grave, l’anestesista che, allontanandosi dalla sala operatoria prima del risveglio del paziente, si renda irreperibile sì da non poter prestare le dovute cure al paziente colto da un arresto cardiocircolatorio con esito letale.

L’anestesista deve assistere il paziente sino all’assoluto risveglio dalla sedazione e non può allontanarsi, poiché deve poter far fronte ad eventuali complicanze, che possono sopraggiungere nel post operatorio. La fattispecie esaminata dalla Corte dei conti toscana può essere ricondotta ad un triste episodio definibile in termini “di mala sanità”.

Nella specie, l’anestesista -contravvenendo ad un obbligo dettato da una prassi consolidata nell’ambiente ospedaliero e ad un dovere imposto per legge (art. 1 c. 2, della l. n. 653/1954) – si è, infatti, allontanato dal capezzale del paziente e ha lasciato questi senza alcuna assistenza specialistica prima ancora che si svegliasse dall’anestesia. Purtroppo si sono verificate le temute complicazioni con l’arresto cardiocircolatorio, che ha avuto esito letale.

Corte dei Conti Toscana, Sentenza, 19/07/2005, n. 509

Intervento chirurgico mal eseguito

Se l’azienda sanitaria, convenuta davanti ai giudici per un intervento chirurgico mal eseguito, chiama in giudizio il medico non scatta automaticamente l’estensione dell’azione giudiziale del danneggiato anche al terzo, cioè al sanitario cui è ascrivibile l’errore. Non è quindi invalida la sentenza di merito che abbia deciso sull’azione originaria tra assistito e Asl senza ampliare la sfera del giudizio al sanitario chiamato a rispondere in qualità di coobbligato solidale.

Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Ordinanza, 27/11/2018, n. 30601

Condanna di un medico chirurgo

Il reato di falso ideologico in atto pubblico è configurabile anche in relazione agli atti “interni”, a condizione che gli stessi siano tipici o si inseriscano in un “iter” procedimentale prodromico all’adozione di un atto finale destinato ad assumere valenza probatoria di quanto in esso esplicitamente od implicitamente attestato.

(Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna di un medico chirurgo cui era contestato di aver redatto falsamente una relazione, richiesta dalla direzione ospedaliera per il successivo inoltro alla Prefettura ed al Ministero della salute, in risposta ad un’interrogazione parlamentare riguardante un presunto caso di malasanità).

Corte di Cassazione, Sezione 5, Penale, Sentenza, 9/12/2010, n. 43512

Vittima di un’assistenza sanitaria inadeguata

Responsabilità ad ampio raggio delle regioni per i debiti delle soppresse Usl. Chi è stato vittima di un’assistenza sanitaria inadeguata prima della eliminazione delle Usl, potrà, infatti, anche in fase di appello, chiamare in giudizio la Regione.

In altre parole, l’ente regionale si troverà a rispondere non solo degli eventuali inadempimenti legati a contratti di fornitura o di appalto, ma anche delle richieste di risarcimento connesse agli episodi di malasanità.

Cassazione civile sez. I, 09/12/2004, n.23007

Menomazione dell’integrità psicofisica

Il paziente che, a seguito di un intervento chirurgico mal riuscito per colpa del medico, subisce una menomazione dell’integrità psicofisica (nel caso di specie l’impossibilità a procreare) deve essere risarcito il danno biologico ma non anche il c.d. “danno esistenziale” poiché le ripercussioni negative nella sfera esistenziale del soggetto, causate dalla specifica menomazione, trovano agevolmente la loro valutazione, ai fini risarcitori, nell’ambito del complessivo risarcimento del danno biologico.

Tribunale Firenze, 29/01/2001

Mal riuscito intervento di sterilizzazione

In tema di risarcimento del danno per la nascita indesiderata di un figlio a seguito di omesso o mal riuscito intervento di sterilizzazione, correttamente richiesto dalla partoriente, ai fini dell’art. 1227, comma 2, c.c. l’ordinaria diligenza è da intendersi nell’ambito di attività o scelte che non abbiano carattere di eccezionalità o comportino rischi o sacrifici, pertanto al fine di evitare i danni conseguenti alla mancata esecuzione della sterilizzazione, non esiste alcun obbligo della donna a sottoporsi a interruzione volontaria di gravidanza comportando l’aborto un sacrificio alla salute e alla libertà di autodeterminarsi della madre.

Tribunale Reggio Emilia sez. II, 07/10/2015, n.1298

Condanna al risarcimento del danno

In esito alla definizione transattiva di una vicenda di malpractice sanitaria, con annesso versamento di importo a titolo risarcitorio ad un paziente di struttura sanitaria pubblica, è legittima la condanna dei sanitari responsabili al risarcimento del corrispondente danno erariale indiretto, in conseguenza dell’avvenuto accertamento in esito a ctu medico legale della relativa responsabilità professionale per colpa grave per chiara deviazione dalle “regole della buona pratica medica”, oltre che per ritenuta sussistenza del nesso causale tra condotta ed evento dannoso non solo quando il danno è conseguenza diretta della condotta, ma anche quando siano difettate la diligenza e la perizia scientifica, laddove la condotta doverosa, se fosse stata eseguita in assenza di fattori alternativi, avrebbe impedito il verificarsi dell’evento stesso.

Corte Conti, (Emilia-Romagna) sez. reg. giurisd., 31/03/2017, n.77

Tutela della salute

Costituisce principio fondamentale stabilito dalla legislazione dello Stato nella materia concorrente della tutela della salute che le neo istituite aziende unità sanitarie locali funzionino secondo i nuovi criteri di maggiore economicità e di responsabilità dei dirigenti, senza essere oberate dal passivo accumulato nel previgente sistema di gestione della sanità pubblica.

Di conseguenza, sono costituzionalmente illegittimi, perché in violazione dell’art. 117, comma 3, cost., gli art. 1 e 2, comma 1, l. rg. Lig. n. 26 del 2000, nella parte in cui prevedono che tutti i rapporti giuridici già facenti capo alle Usl operanti nella regione Liguria, ancorché oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, si intendono di diritto trasferiti alle aziende unità sanitarie locali, alle quali restano attribuite la titolarità e la legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva, e il relativo esercizio da parte dei rispettivi legali rappresentanti.

Corte Costituzionale, 09/12/2005, n.437



Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

4 Commenti

  1. Nell’esercizio della propria professione, il medico, pur rispettando l’autonomia riconosciutagli nelle scelte professionali, deve necessariamente considerare il diritto fondamentale dell’ammalato di essere curato. La cura del paziente deve essere quindi l’unico scopo del medico e nel perseguire ciò, egli deve avvalersi della scienza medica di cui dispone attualmente, senza subire alcun condizionamento da altri fattori.

  2. Affinché possa configurarsi una responsabilità penale a carico di un medico, è necessario identificare nel medesimo un atteggiamento colposo, per poi successivamente valutare se il fatto commesso oppure omesso abbia effettivamente causato l’evento dannoso. Una diagnosi sbagliata, una valutazione superficiale dello stato clinico del paziente, un esame diagnostico non opportunamente eseguito, sono soltanto alcuni degli esempi di condotte astrattamente in grado di provocare eventi lesivi a carico del malato e quindi idonee a riconoscere una responsabilità penale nei riguardi del professionista.

  3. se la prestazione richiede la soluzione di problemi di particolare difficoltà, il medico è responsabile solo in caso di dolo o colpa grave. Tale limite riguarda solo le ipotesi in cui è richiesta una particolare perizia che supera ogni preparazione media, oppure ci si trova di fronte ad un caso complesso e non ancora studiato a sufficienza, anche in relazione ai metodi curativi da adottare

  4. occorre ricordare la responsabilità dell’Ospedale. il rapporto contrattuale che sorge tra il malato e l’ente privato o pubblico comporta che il medesimo risponda solidalmente con il medico negligente nei riguardi del danneggiato, poiché il professionista responsabile è un elemento necessario dell’organizzazione aziendale in questione, anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con la struttura stessa

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube