Morosità della bolletta idrica: quando avviene la sospensione dell’utenza e come farla riattivare.
Ci sono due anni di tempo per chiedere il pagamento della bolletta dell’acqua: dopodiché, si verifica la prescrizione e nulla è più dovuto. Ma non sempre è possibile confidare nella prescrizione; difatti, ogni sollecito di pagamento inviato all’utente con raccomandata interrompe il termine e lo fa decorrere ogni volta da capo. Il più delle volte, la prescrizione travolge i conguagli che spesso vengono spediti con molto ritardo.
Far fronte alle richieste di pagamento del servizio idrico, personale e condominiale, non è sempre facile. Sicché, non in pochi si chiedono: che succede se non pago la bolletta dell’acqua?
Le regole sulla morosità della bolletta sono state riscritte dall’Arera, l’Autorità garante per energia, reti e ambiente (luce, acqua, gas) con una recente delibera [1].
Le nuove regole, entrate in vigore il 1° gennaio 2020, sono certe e uguali in tutta Italia e si applicano in caso di mancato pagamento della bolletta della luce da parte degli utenti.
Il provvedimento definisce tempi e modalità standard per la costituzione in mora, la rateizzazione degli importi, la sospensione della fornitura e la risoluzione del contratto, salvaguardando gli utenti che si trovano in stato di disagio economico sociale. Di tanto parleremo più avanti nel corso del presente articolo.
La delibera, infine, introduce misure idonee ad assicurare all’utente l’adeguatezza e la trasparenza dell’informazione in merito alle azioni messe in atto dal gestore a tutela del proprio credito, ma anche la certezza delle modalità e delle tempistiche per il loro svolgimento.
Ma procediamo con ordine e vediamo che succede a chi non paga la bolletta dell’acqua.
Indice
L’acqua è un diritto?
Anche se il nostro ordinamento non la qualifica come diritto, l’acqua è oggetto di una disposizione contenuta nella risoluzione Onu del 28 luglio 2010 la quale ha dichiarato, per la prima volta nella storia, il diritto all’acqua come «un diritto umano universale e fondamentale».
Il diritto all’acqua viene allineato al diritto alla vita. La risoluzione recita nel seguente modo:
«È ormai tempo di considerare l’accesso all’acqua potabile e ai servizi sanitari nel novero dei diritti umani, definito come il diritto uguale per tutti, senza discriminazioni, all’accesso ad una sufficiente quantità di acqua potabile per uso personale e domestico – per bere, lavarsi, lavare i vestiti, cucinare e pulire se stessi e la casa – allo scopo di migliorare la qualità della vita e la salute. Gli Stati nazionali dovrebbero dare priorità all’uso personale e domestico dell’acqua al di sopra di ogni altro uso e dovrebbero fare i passi necessari per assicurare che questa quantità sufficiente di acqua sia di buona qualità, accessibile economicamente a tutti e che ciascuno la possa raccogliere ad una distanza ragionevole dalla propria casa».
La risoluzione sottolinea più volte che l’acqua potabile e l’acqua per uso igienico, oltre ad essere un diritto di ogni uomo, più degli altri diritti umani, concerne la dignità della persona, è essenziale al pieno godimento della vita, è fondamentale per tutti gli altri diritti umani.
Purtroppo, la risoluzione non è vincolante per gli Stati firmatari né li obbliga ad adottare misure volte a tutelare e garantire un’acqua potabile di qualità, accessibile a prezzi economici.
Il diritto all’acqua in Italia
Il nostro Stato ha solo di recente salvaguardato il diritto all’acqua per i non abbienti. Un diritto più formale che sostanziale visto che si parla di solo 50 litri al giorno.
Il bonus sociale idrico, che consente di avere acqua gratis fino a 50 litri al giorno (equivalenti a 18,25 metri cubi l’anno), è rivolto ai nuclei familiari con un reddito Isee inferiore a 8.107,50 euro. Si arriva ad un Isee di 20.000 euro nel caso delle famiglie con più di tre figli fiscalmente a carico.
Chi rientra nei parametri Isee appena visti, anche se non paga la bolletta, ha diritto ad ottenere il suddetto bonus.
Morosità utenze domestiche: cosa succede?
Vediamo ora, più nel dettaglio, cosa succede se non paghi la bolletta dell’acqua.
La morosità determina l’applicazione di un tasso di interesse di mora per come indicato dal contratto di fornitura. Di norma, il tasso di interesse è nella misura legale dopo i 5 giorni dalla scadenza della bolletta; dopo 30 giorni, il tasso legale è maggiorato del 5%.
L’utente che non ha pagato la bolletta deve ricevere una diffida di messa in mora entro 25 giorni solari dopo la scadenza della fattura, ma non prima di aver inviato un sollecito bonario con allegato il bollettino per il pagamento. Dopo ulteriori 30 giorni dal preavviso, è prevista la sospensione del servizio idrico.
Tuttavia, in caso di morosità delle utenze domestiche residenti la società fornitrice potrà sospendere l’erogazione dell’acqua solo se il debito per mancato pagamento di fatture supera il corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo agevolato o, quando tecnicamente fattibile, solo successivamente alla limitazione del flusso dell’acqua assicurando soltanto il quantitativo minimo vitale (50 litri per abitante al giorno).
La disattivazione della fornitura, con la risoluzione del contratto, potrà essere effettuata dal gestore solo nel caso in cui, a seguito della limitazione/sospensione e nel proseguirsi della mora, venga manomesso il misuratore, o nel caso in cui le stesse utenze non abbiano provveduto a pagare i relativi oneri per il recupero della morosità pregressa.
La riattivazione del servizio dell’acqua avviene una volta eseguito il pagamento, entro i termini previsti dalla carta del servizio. Comunica l’avvenuto pagamento delle spese via fax, mail o recandoti presso uno sportello dell’ente.
Morosità utenza condominio: cosa succede?
Nel caso di utenze condominiali, invece, il gestore non potrà limitare/sospendere/disattivare la fornitura idrica se, entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora, sia stato pagato almeno metà dell’importo dovuto in un’unica soluzione. Potrà, invece, procedere con le azioni sulla fornitura se l’utenza condominiale non effettui il saldo entro i successivi sei mesi.
Rateizzazione
I gestori dovranno garantire, quando previsto, la rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora su 12 mesi, informando in modo chiaro l’utente dei tempi e delle modalità per ottenerla.
Riattivazione acqua
La società fornitrice ha l’obbligo di riattivare la fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità entro due giorni feriali dall’attestazione dell’avvenuto saldo da parte dell’utente finale.
note
[1] Arera delibera 311/2019/R/idr
Qualora un condomino risulti moroso nel pagamento dei contributi condominiali e la condizione di morosità si protragga per almeno un semestre, il Condominio ha diritto ad agire giudizialmente, al fine di ottenere l’autorizzazione a sospendere tale condomino dalla fruizione dei servizi comuni di riscaldamento ed acqua.
I diritti e doveri nascenti dal contratto di somministrazione sottoscritto dagli gli utenti col gestore idrico, in forza del quale sono tenuti a pagarne le tariffe, esulano dai poteri del Sindaco. Quest’ultimo, anche se l’acqua è bene primario, non può impedire le conseguenze della morosità con un’ordinanza contingibile ed urgente, potendo ricorrere a strumenti amministrativi alternativi per garantire la salute pubblica.
L’interruzione dell’erogazione del servizio di acqua potabile da parte dell’ente per morosità dell’utente, poi sanata, non costituisce un atto amministrativo, ma soltanto un rifiuto di adempiere nell’ambito di un contratto a prestazioni corrispettive. Ne consegue che la controversia tra il privato e il Comune in merito al pagamento del canone per l’erogazione del servizio è devoluta alla giurisdizione del g.o., in quanto le controversie sui “rapporti individuali di utenza” non sono inclusi nella formulazione del comma 1 dell’art. 33 d.lg. n. 80/98 (come sostituito dall’art. 7 della l. n. 205/00) e, soprattutto, perché le controversie attinenti ai contratti privatistici di utenza non coinvolgono la “P.A. – autorità”, la cui attività soltanto può rientrare nell’ambito della giurisdizione esclusiva del g.a. nella materia dei pubblici servizi.