Il tirocinio è una forma di collaborazione che consente ai giovani di avvicinarsi al mondo del lavoro e di fare una prima esperienza professionale.
Spesso sentiamo dire che l’Italia è la “repubblica degli stagisti”. Questa espressione deriva dalla constatazione che, nel nostro Paese, gli stage ed i tirocini formativi sono stati abusati dalle imprese che, spesso, li hanno utilizzati non per formare dei giovani inesperti ma per avere della manodopera o costo zero o quasi. Dal punto di vista della gestione operativa, spesso il soggetto ospitante si chiede se debba o meno consegnare la busta paga in caso di tirocinio.
Come vedremo, non esiste uno specifico obbligo in tal senso anche se potrebbe essere sempre consigliabile consegnare al tirocinante un documento che evidenzia le somme erogate e le eventuali trattenute operate dal soggetto ospitante in qualità di sostituto di imposta.
Ma andiamo per ordine.
Cos’è il tirocinio?
Il tirocinio, detto anche stage mutuando un termine francese, è uno strumento messo a disposizione dal nostro ordinamento per consentire ai giovani, soprattutto alla fine o nel corso di un percorso di studi, di iniziare a frequentare un ambiente di lavoro e fare un’esperienza concreta di lavoro all’interno di un’azienda.
Il tirocinio può essere svolto nell’ambito di un percorso di formazione (come, ad esempio, nel corso della laurea o di un corso di formazione) per affiancare allo studio teorico di una determinata materia anche un’esperienza concreta sul campo.
In certi casi, è lo stesso piano di studi del corso di laurea a prevedere che lo studente debba svolgere un certo numero di ore di tirocinio.
Dal punto di vista giuridico, è la legge [1] a definire il concetto di tirocinio e a fissarne i limiti di utilizzo. In particolare, la normativa sugli stage prevede che gli stessi siano finalizzati a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
La legge precisa altresì che i tirocini formativi e di orientamento sono previsti solo a favore di soggetti che abbiano già assolto l’obbligo scolastico. La legge chiarisce anche che i rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati come tirocinanti non costituiscono rapporti di lavoro. Le aziende, dunque, non devono mai utilizzare un tirocinante come se fosse un proprio dipendente.
Inoltre, la legge fissa dei limiti alla possibilità delle aziende di ospitare i tirocinanti. In particolare, i datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all’attività dell’azienda, nei limiti di seguito indicati:
- aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante;
- aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove: non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- aziende con più di venti dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.
Tirocinio: c’è l’obbligo della busta paga?
La materia dei tirocini è soggetta anche alla legislazione delle regioni le quali, a norma della Costituzione [2], sono competenti in materia di formazione professionale.
Molto spesso, le leggi regionali hanno introdotto l’obbligo di corrispondere al tirocinante una somma di denaro a titolo di borsa di studio o di rimborso spese. Infatti, come abbiamo visto, il rapporto tra soggetto ospitante e tirocinante non può mai essere considerato un rapporto di lavoro dipendente e, dunque, le somme erogate al soggetto che effettua il tirocinio non possono mai essere considerate retribuzione da lavoro dipendente.
Gli emolumenti dati al tirocinante saranno dunque:
- rimborsi spese: se si tratta di somme che vengono erogate a fronte di spese effettivamente sostenute dal tirocinante (ad es. spese di viaggio, di trasporto, di vitto, etc.);
- borse di studio o premi: se si tratta di somme erogate per premiare il tirocinante.
Quando si prevede una attribuzione di somme a favore del tirocinante scatta l’obbligo di redigere e consegnare la busta paga al tirocinante? La risposta è no.
Infatti, la legge [3] prevede che l’obbligo dei datori di lavoro di consegnare, all’atto della
corresponsione della retribuzione, un prospetto di paga sia limitato ai soli lavoratori dipendenti. Come abbiamo detto, il tirocinio non costituisce in nessun caso una forma di lavoro subordinato e, dunque, l’obbligo della busta paga non sussiste.
E’ pur vero che anche nei confronti dei tirocinanti, tuttavia, il datore di lavoro ospitante potrebbe trovarsi ad effettuare il ruolo del sostituto di imposta. Se è vero, infatti, che i rimborsi spese sono esenti da tassazione, è altrettanto vero che le eventuali somme corrisposte a titolo di premi o borse di studio sono soggette a tassazione visto che la legge [4] equipara ai redditi da lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.
Tuttavia, nella gran parte dei casi, l’importo erogato al tirocinante è molto basso e, dunque, il datore di lavoro non dovrà versare le tasse al Fisco se si rientra nella no tax area, ossia, i redditi annui dello stagiaire non superano il reddito imponibile annuo di 8.174 euro.
Se questa soglia viene superata e il datore di lavoro deve effettuare le trattenute, si consiglia di elaborare (anche se non è obbligatorio) un prospetto paga da consegnare al tirocinante.
note
[1] D. M. n. 142 del 25.03.1998.
[2] Art. 117 Cost.
[3] Art. 1, L. n. 4 del 5.01.1953.
[4] Art. 50 Tuir.
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