Affidamento esclusivo: quando e come chiederlo


Separazione dei coniugi: quando il giudice affida i figli ad un solo genitore.
Ti sei separata da tuo marito e il giudice ha disposto l’affidamento congiunto di tua figlia di 8 anni. Lo scopo è quello di garantire una crescita sana ed equilibrata della minore, permettendole di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore. Da un pò di tempo, però, tuo marito è diventato irresponsabile e violento. Hai paura. Ti rivolgi al tuo avvocato di fiducia, il quale ti prospetta la possibilità di chiedere l’affidamento esclusivo di tua figlia. La legge, infatti, stabilisce che il giudice dispone l’affidamento esclusivo ad un solo genitore soltanto qualora non sia contrario all’interesse del minore. Ciò accade, ad esempio, in caso di totale disinteresse del genitore verso il figlio minore, sia sul piano affettivo che economico.
Pertanto, per prevenire eventuali danni che deriverebbero ai figli, quest’ultimi vengono affidati ad un solo genitore. Ma andiamo con ordine e esaminiamo nel dettaglio l’affidamento esclusivo: quando e come chiederlo.
Indice
Affidamento e collocamento: differenza
Prima di addentrarci nell’argomento, è importante non confondere l’affidamento con il collocamento. L’affidamento consiste nell’esercizio della responsabilità genitoriale, e quindi riguarda il potere decisionale in merito a tutte le questioni inerenti il mantenimento, l’educazione e l’istruzione dei figli minorenni.
Attenzione: l’affidamento non riguarda i figli che hanno già superato i 18 anni, i quali – benché non ancora indipendenti dal punto di vista economico – sono capaci di intendere e volere e quindi scegliere liberamente con chi vivere.
Il collocamento, invece, attiene più a un aspetto geografico, ossia dove il figlio minore avrà la propria residenza ed è sempre in favore di un solo genitore (cosiddetto «collocamento prevalente») non potendo il bambino risiedere in due posti diversi nello stesso momento.
Pertanto, anche in caso di affidamento condiviso, il minore sarà collocato presso la residenza di uno solo dei genitori. Sappi che, solitamente, i figli vengono collocati presso la madre, in considerazione del suo ruolo centrale nell’educazione dei figli. In sostanza, il minore vivrà presso la mamma ed incontrerà il papà nei giorni ed alle ore stabilite dal giudice.
Il principio di bigenitorialità
Con la separazione, il giudice decide anche a quale dei due genitori verranno affidati i figli minori (qualora ci siano). Nella maggior parte dei casi, si privilegia l’affidamento condiviso, vale a dire entrambi i genitori si occuperanno della cura, dell’educazione, dell’istruzione e del mantenimento dei figli e prenderanno insieme le decisione già importanti nell’interesse degli stessi (ad esempio decideranno la scuola da far frequentare al figlio oppure il tipo di sport da praticare).
Se i genitori sono in contrasto sulle questioni di maggiore interesse, la decisione spetterà al giudice. Mentre le questioni di ordinaria amministrazione, cioè quelle riguardanti la vita quotidiana, potranno anche essere decise dai genitori separatamente. In questo modo, si attua pienamente il principio della bigenitorialità, in virtù del quale il figlio, anche in caso di separazione o divorzio dei genitori, deve mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi.
Affidamento esclusivo: quando e come chiederlo
Se è stato disposto l’affidamento condiviso, ma uno dei genitori si rivela totalmente inadeguato al suo ruolo, allora la legge ti consente di chiedere al giudice l’affidamento esclusivo. Ad esempio, tuo marito scompare dalla vita di tuo figlio oppure si droga. È chiaro, quindi, che solo la necessità (e l’obbligo giuridico) di garantire al minore un sano sviluppo psico-fisico potrebbe indurre un giudice ad accogliere una simile richiesta.
Pertanto, il giudice dispone l’affidamento esclusivo solamente se:
- l’affidamento condiviso danneggi il figlio;
- uno dei genitori non è in grado di occuparsi del figlio (si pensi, ad esempio, al papà che si ubriaca tutte le sere o che lo abbandona a casa da solo);
- il figlio non vuole avere rapporti con uno dei genitori.
Secondo la giurisprudenza, l’affidamento esclusivo può essere accordato dal giudice in caso di:
- violenza esercitata sui figli o sulla moglie (in presenza dei figli);
- forti carenze di un genitore sul piano affettivo. Si pensi al genitore che si disinteressa completamente del figlio minore, non si versa volontariamente l’assegno di mantenimento, si rende irreperibile ecc.;
assenza del genitore non affidatario e non si è costituito nel giudizio di separazione; - tossicodipendeza del genitore che gli provoca un e perdurante stato di incapacità a comprendere il significato delle proprie azioni;
- totale disinteresse del genitore a prendersi cura del figlio;
- precarie condizioni di salute mentale del genitore;
- disturbi della personalità del genitore;
- arresto del genitore per reati molto gravi come l’omicidio;
- mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento tanto da lasciare il figlio in ristrettezze economiche.
Come chiedere l’affidamento esclusivo?
Ciascun genitore, in qualsiasi momento, può presentare un’istanza al giudice, avendo cura cioè di indicare le ragioni reali che giustificano l’affidamento del minore ad un determinato genitore (non basta infatti che il genitore abbia un mero timore).
Attenzione: il giudice potrebbe valutare l’istanza di affido esclusivo manifestamente infondata perché priva di un’adeguata motivazione. In tal caso, il giudice potrebbe: affidare il figlio al genitore che non ha presentato istanza; emettere una sentenza di condanna al risarcimento del danno nei confronti del genitore in mala fede che ha presentato istanza di affido esclusivo pur sapendo che non vi erano ragioni per farlo. Quindi occhio a non presentare una istanza di affidamento esclusivo solo per vendetta nei confronti dell’altro genitore. Occorre, invece, fornire al giudice prove concrete che dimostrino, in particolare, che la condotta, ad esempio del papà, sia particolarmente dannosa per il figlio.
A questo punto, il giudice potrebbe anche incaricare i servizi sociali di redigere una relazione per valutare se ci siano i presupposti dell’affidamento esclusivo del minore.
In caso di accoglimento della domanda di affidamento esclusivo, spetta al giudice motivare la decisione spiegando nel provvedimento perché ritiene idoneo il genitore affidatario e perchè, invece, ravvisa una inidoneità educativa dell’altro genitore. Ai fini della propria decisione, il giudice deve tener conto principalmente:
- dell’inadeguatezza del coniuge a svolgere il ruolo di genitore (ad esempio, a causa di gravi abusi e violenze sul minore);
- della condotta reciproca dei coniugi: si pensi al papà che picchia la moglie in presenza di figli;
- del rifiuto del minore a intrattenere rapporti con uno dei due genitori;
- del rifiuto di uno dei due coniugi a corrispondere il mantenimento al figli ed a provvedere alla loro educazione e istruzione.
Affidamento esclusivo: quando non viene concesso?
L’affidamento esclusivo non viene disposto in presenza delle seguenti circostanze:
- relazione omosessuale del genitore;
- religione diversa da quella cattolica praticata da uno dei due genitori;
- accusa nei confronti di un genitore a cui non è seguita una condanna penale. Ad esempio, anche il genitore che si trova in un istituto di detenzione ha diritto all’affidamento dei figlio (ovviamente bisognerà valutare il tipo di reato contestato e la pena da scontare;
- se i genitori abitano in due città diverse, anche se particolarmente distanti;
- se tra i genitori c’è una forte conflittualità caratteriale tale da non mettere a rischio l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico del figlio.
Affidamento esclusivo: conseguenze
Una volta ottenuto il provvedimento di affidamento esclusivo, la responsabilità genitoriale sarà esercitata prevalentemente dal genitore affidatario. Tuttavia, il genitore non affidatario potrà, comunque, partecipare alle decisioni più importanti nell’interesse dei figli, ad esempio scegliere il tipo di scuola oppure l’attività sportiva da far praticare al figlio. Per quanto, invece, attiene alle scelte di ordinaria amministrazione (vale a dire quelle meno importanti che riguardano il quotidiano) verranno prese dal genitore affidatario in via esclusiva.
Inoltre, il genitore non affidatario potrà esercitare il diritto di visita del figlio (nei tempi e secondo le modalità stabilite dal giudice). Il giudice, però, può anche limitare il diritto di visita in uno dei seguenti modi:
- ridurre il tempo da dedicare agli incontri con il figlio;
- stabilire che gli incontri avvengano in una determinata sede (ad esempio presso la casa dei nonni);
- permettere la partecipazione agli incontri di terze persone (ad esempio i servizi sociali).
Inoltre, il genitore affidatario non potrà esercitare il suo diritto di visita se fa uso di sostanze alcoliche o di stupefacenti oppure adotti una condotta violenta nei confronti della moglie o dei figli. In ogni caso, mantiene il diritto (e dovere) di controllare l’istruzione e l’educazione dei figli e ricorrere al giudice qualora ritenga che le decisioni prese dall’altro genitore siano contrarie all’interesse del minore.
Il genitore affidatario verrà inoltre favorito in sede di assegnazione della casa familiare.
Affidamento esclusivo: è ammesso l’accordo dei genitori?
I genitori non possono per nessuna ragione stipulare un accordo di affidamento esclusivo a favore di uno solo di essi. In ogni caso, il giudice non dovrà omologare l’accordo, in quanto il minore ha il diritto a ricevere cura e assistenza morale e materiale sia dalla madre che dal padre (diritto alla bigenitorialità).
Solo il giudice, infatti, può decidere di disporre l’affidamento esclusivo sulla base di circostanze concrete, ossia in casi particolarmente gravi di incapacità del genitore e quando le scelte di quest’ultimo potrebbero pregiudicare l’interesse del figlio.
Di Marina Moretti