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Cosa rischio se guido senza patente?

12 Febbraio 2020 | Autore:
Cosa rischio se guido senza patente?

Guidare senza patente non costituisce più reato ma comporta l’applicazione di sanzioni elevate per il guidatore. Le ammende, infatti, rispetto al quadro normativo precedente, sono state raddoppiate o triplicate, a seconda dei casi.

Una delle domande che con più frequenza gli allievi rivolgono agli istruttori di scuola guida è: “Cosa rischio se guido senza patente?” Per rispondere correttamente è opportuno innanzitutto distinguere l’ipotesi della semplice dimenticanza e da quella del mancato conseguimento dell’autorizzazione alla guida.

Vi sono poi, quelle della revoca, del mancato rinnovo della patente, della circolazione con un permesso di guida scaduto o diverso e della sospensione della patente. In tutti questi casi, scattano sanzioni, a volte, assai pesanti per il guidatore.

Il Codice della strada, infatti, prevede espressamente che per poter condurre qualsiasi veicolo, è necessario possedere e portare con sé la patente insieme ad altri documenti [1]. In particolare, servono il libretto di circolazione e un documento d’identità, mentre chi non ha ancora ottenuto la patente, può circolare con l’autorizzazione obbligatoria per l’esercitazione alla guida (il cosiddetto foglio rosa). Non è più necessario, invece, viaggiare in auto con il certificato di assicurazione, perché le forze dell’ordine tramite la targa del veicolo, possono verificare se è regolarmente assicurato o meno.

Cosa si rischia se si dimentica a casa la patente

Se il conducente sorpreso alla guida senza patente si giustifica adducendo una banale dimenticanza, gli agenti accertatori gli fanno firmare un verbale in cui dichiara che si presenterà entro una determinata scadenza in una qualsiasi caserma per esibire il documento.

Il Codice della strada non specifica il termine per la presentazione della patente; di solito si tratta al massimo 30 giorni dalla firma del verbale. La sanzione prevista per quest’ipotesi di guida senza patente è di 42 euro [2].  La multa si applica anche se l’automobilista si dovesse offrire di andare a prendere o di farsi portare la patente da una terza persona.

Tuttavia, se dovesse pagare entro 5 giorni dalla contestazione della violazione, potrà usufruire di uno sconto del 30% della sanzione. Perciò, in tal caso dovrà versare solo 28,70 euro. Al guidatore che senza giustificato motivo, non si presenta in caserma entro il termine stabilito nell’invito, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 431 euro a 1.734 euro [3].

Cosa si rischia se si guida senza patente

Fino al 2016, guidare senza patente costituiva reato. Grazie ad un decreto legislativo dell’allora governo Renzi [4], si è avuta la depenalizzazione della condotta e pertanto, oggi, chi guida senza patente non commette più un reato ma un atto illecito.

La depenalizzazione si estende anche alle altre situazioni correlate alla guida senza patente.

Secondo una recente pronuncia della Suprema Corte, se il trasgressore non osserva l’ordine di presentarsi in caserma per fornire informazioni in merito alla disponibilità del documento di guida non commette reato perché i due fatti (guida senza patente ed inosservanza dell’obbligo di presentazione) nascono in un unico contesto e sono strettamente legati [5]. Ne consegue che non costituiscono reato né la prima né la seconda condotta. Se da un lato, però, il trasgressore evita il processo penale, dall’altro non si sottrae alle pesanti sanzioni previste.

Inoltre, va precisato che non tutte le ipotesi di guida senza patente sono state depenalizzate. Infatti, i recidivi e le persone sottoposte a misure di prevenzione, se trovati alla guida senza il documento, commettono comunque reato.

Quali sanzioni sono previste per chi guida senza patente

La norma del Codice della strada che si applica per guida senza patente, sanziona:

  • i soggetti che ai controlli vengono sorpresi a circolare senza avere mai conseguito la patente;
  • i soggetti ai quali la patente è stata revocata con provvedimento definitivo;
  • i soggetti ai quali la patente non è stata rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici [6].

In merito a questi due ultimi casi, va detto che la patente può essere revocata, ad esempio, quando il titolare si trova alla guida in stato di forte ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti e provochi incidenti o nel caso di recidiva di una precedente violazione.

La patente, invece, non viene rinnovata, ad esempio, quando il titolare non supera la visita medico-legale perché non ha più capacità visive sufficienti per garantire la sicurezza stradale o è affetto da una malattia che compromette le sue capacità alla guida.

Sia nel caso di guida senza patente perché mai conseguita, sia nel caso di guida senza patente perché revocata o non rinnovata, la sanzione prevista è un’ammenda di importo compreso tra i 2.257 euro e i 9.032 euro. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applica, altresì, la pena dell’arresto fino ad un anno.

In caso di reiterazione della violazione, è prevista oltre alla multa, la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi o in caso di recidiva, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo [7].

Cosa si rischia se si guida con la patente scaduta

Se si guida con una patente scaduta di validità, si rischia la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 158 euro a 639 euro. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del ritiro della patente [8].

Dal momento del ritiro, il conducente ha 10 giorni di tempo per effettuare la visita medica necessaria per il rinnovo. Dopo la visita, potrà riavere la patente recandosi al comando della polizia municipale.

Se, invece, trascorrono più di 10 giorni, la patente di guida sarà trasmessa alla prefettura e il titolare dovrà recarsi lì con un idoneo certificato medico per tornare in possesso del suo titolo di guida. Nell’ipotesi di patente scaduta, in attesa di rinnovo, bisogna portare con sé le pratiche di rinnovo così da esibirle in caso di controllo.

Cosa si rischia se si guida con una patente diversa

Il Codice della strada prevede anche l’ipotesi del soggetto che guida con una patente diversa da quella richiesta per il veicolo che sta conducendo. E’ questo il caso del possessore di una patente di categoria A1 (la quale abilita alla guida motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg) che guida un veicolo per il quale è richiesta la patente di categoria A2 (che permette la guida di motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg) o quello di chi conduce una macchina agricola senza l’apposito “patentino”. Le contravvenzioni previste sono salate, essendo ricomprese tra 1.000 euro e 4.000 euro.

Nei casi più gravi, può aggiungersi la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi. La stessa sanzione si applica nell’ipotesi di guida con patente estera nonostante sul conducente penda un provvedimento di inibizione alla guida per alcune gravi violazioni che comporterebbero la revoca.

Inoltre, a chi guida mezzi pesanti senza essere in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dalla legge, si applicano multe comprese tra 400 euro e 1.600 euro.

Cosa si rischia se la patente viene smarrita, rubata o distrutta

Nell’ipotesi di smarrimento, di furto o di distruzione della patente, il titolare deve presentarsi agli organi di polizia entro 48 ore dall’accaduto per sporgere denuncia, richiedendone una nuova.

Se successivamente alla denuncia, la patente smarrita o rubata viene ritrovata, non ha più valore e deve essere distrutta. Nelle more, l’autorità che ha ricevuto la denuncia, rilascia all’automobilista un permesso di circolazione valido 90 giorni, con il quale può continuare a guidare senza incorrere in sanzioni.

Se la patente è duplicabile, il titolare deve consegnare 2 fotografie formato tessera all’autorità presso la quale ha presentato la denuncia. Quest’ultima invia la richiesta di duplicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il richiedente riceve direttamente a casa, di solito entro 45 giorni, il nuovo documento di guida.

Viceversa, se la patente non è duplicabile, allora l’interessato deve fare la richiesta di duplicato ad un ufficio della Motorizzazione civile.

Cosa si rischia se si guida con la patente sospesa

Il Codice della strada prevede diversi casi in cui si applica la sanzione della sospensione della patente, come ad esempio, quando un soggetto supera i limiti di velocità oppure guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o effettua un sorpasso pericoloso [9].

Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.050 euro a 8.202 euro. Inoltre, si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi.

In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo [10].

Cosa si rischia se si guida senza l’autorizzazione all’esercitazione

I soggetti che stanno per conseguire la patente possono circolare solo se in possesso dell’autorizzazione all’esercitazione ovvero del foglio rosa. Se vengono sorpresi alla guida senza tale documento ma avendo a fianco una persona provvista di patente valida, sono sanzionati con il pagamento di una somma da 431 euro a 1.734 euro. La stessa sanzione si applica alla persona che funge da istruttore [11].

Se, invece, guidano da soli con il foglio rosa, senza avere a fianco, in funzione di istruttore una persona provvista di patente valida per la stessa categoria di quella che si intende conseguire, da almeno 10 anni, ovvero valida per la categoria superiore, e con un’età non superiore ai 65 anni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 431 euro a 1.734 euro.

Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi [12].


note

[1] Art. 180 co. 1 b cod. strada.

[2] Art. 180 cod. strada.

[3] Art. 180 co. 8 cod. strada.

[4] D. Lgs. n. 8 del 15.01.2016.

[5] Cass. pen. sez. I n. 38856 del 14.05.2019.

[6] Art. 116 co. 15 cod. strada.

[7] Art. 116 co. 17 cod. strada.

[8] Art. 126 co. 11 cod. strada.

[9] Art. 129 cod. strada.

[10] Art. 218 co. 6 cod. strada.

[11] Art. 122 co. 7 cod. strada.

[12] Art. 122 co. 8 cod. strada.


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