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Prescrizione breve

12 Febbraio 2020 | Autore:
Prescrizione breve

Che cos’è e in quali casi è prevista la prescrizione breve di un diritto?

Se sei titolare di un diritto hai, evidentemente, la facoltà di esercitarlo. In altre parole, se, ad esempio, hai concesso in locazione un immobile di tua proprietà, hai il potere di pretendere il pagamento del cosiddetto canone di locazione, in ragione del contratto che hai, precedentemente, sottoscritto con l’inquilino. Tuttavia, il diritto appena descritto non può essere azionato senza limiti di tempo. La legge, infatti, prevede che, trascorso un certo periodo, questa tua facoltà possa venir meno. Tecnicamente, si dice che potrebbe maturare la prescrizione del diritto e, quindi, verificarsi l’estinzione di ogni potere a riguardo. Un effetto che potrebbe manifestarsi anche dopo meno tempo del solito e, in presenza del quale, si parla di prescrizione breve.

Se stai leggendo questo articolo, evidentemente, sei interessato ad approfondire l’argomento. In particolare, potresti essere stato coinvolto in un incidente e, in virtù di ciò, aver subito un certo danno. Purtroppo, però, per ragioni che è qui inutile spiegare, hai fatto trascorrere molto tempo, prima di agire per ottenere un adeguato risarcimento. Per questa ragione, vorresti maggiori informazioni sulla prescrizione, pertanto ti chiedi: che cos’è esattamente la prescrizione ordinaria? Dopo quanto tempo essa decorre? Esiste anche la prescrizione breve? In quali casi un diritto può prescriversi in un termine più limitato rispetto al solito?

Prescrizione ordinaria: cos’è?

Tra i modi di estinzione di un diritto, la legge prevede anche la prescrizione, che si realizza allorquando trascorre un certo lasso di tempo, senza che il titolare lo abbia esercitato. Ad esempio, se sei creditore di una certa somma e non la richiedi al debitore entro un termine prestabilito, perdi la facoltà di poterla pretendere. Tuttavia, a proposito della prescrizione, è molto importante sapere che l’estinzione del diritto prescritto non avviene in automatico, ma sarà sempre necessario eccepire, cioè segnalare e/o evidenziare questa circostanza, dinanzi al giudice di fronte al quale il diritto in questione sarà stato azionato. Inoltre, se ti distrai e paghi un debito prescritto, sappi che non avrai la facoltà di richiedere la restituzione di quanto versato.

La legge, a proposito della prescrizione, stabilisce la regola generale per cui essa matura trascorsi dieci anni. Essi cominciano a decorrere dalla data da cui è possibile esercitare il diritto in questione. Si tratta della cosiddetta prescrizione ordinaria [1], il cui avverarsi può essere eventualmente oggetto di interruzione (ad esempio, inviando al debitore una richiesta scritta di pagamento della somma pretesa). In quest’ultimo caso, il termine di prescrizione si interromperebbe e ricomincerebbe a decorrere da capo. È chiaro, quindi, che il termine anzi detto è molto ampio e che l’inerzia del creditore deve essere costante e duratura; tuttavia, in determinate circostanze, la stessa legge prevede alcune eccezioni. In questi casi, si dice che la prestazione in esame è soggetta alla cosiddetta prescrizione breve.

Prescrizione breve: cos’è?

Leggendo quanto scritto in precedenza, hai potuto apprendere che la prescrizione ordinaria matura dopo dieci anni. Tuttavia, devi, altresì, sapere che sono contemplate molte eccezioni a questa regola e che, quindi, per determinare l’estinzione per prescrizione di alcuni diritti, sono previsti dei termini più brevi. Si tratta di ipotesi che vengono specificatamente elencate dalla legge [2], dinanzi alle quali, come potrai notare, il termine preso in considerazione può variare a seconda del diritto in questione.

Prescrizione breve: le ipotesi

Si prescrivono in un termine più breve, rispetto a quello ordinario decennale, i seguenti diritti:

  • il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito. Ad esempio, un danno subito all’interno di un condominio può essere richiesto entro cinque anni dall’accaduto;
  • il diritto al risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, che può essere preteso non oltre i due anni dal fatto. Fa eccezione il caso in cui sia ipotizzabile un reato, dove, invece, si applicherà la prescrizione prevista per l’illecito penale;
  • le annualità delle rendite perpetue o vitalizie, il capitale dei titoli del debito pubblico, le annualità delle pensioni alimentari, che si prescrivono dopo cinque anni;
  • i canoni di locazioni, lo stipendio e l’indennità di fine rapporto, che non possono essere richiesti dopo cinque anni;
  • tutte le prestazioni di natura periodica, cioè quelle che vengono riscosse periodicamente, in un termine annuale o più breve, per le quali il diritto scade trascorsi cinque anni;
  • i diritti derivanti dai rapporti sociali e le azioni di responsabilità dei creditori sociali verso gli amministratori, che non possono essere esercitati oltre i cinque anni;
  • il diritto alla provvigione del mediatore, i diritti scaturenti dai contratti di spedizione e trasporto e il diritto dell’assicuratore al pagamento del premio assicurativo, che si prescrivono dopo appena un anno.

Prescrizione breve: quando si trasforma in ordinaria?

Come avrai sicuramente capito, in molti casi, la prescrizione si verifica in un termine più breve rispetto a quello ordinariamente previsto. Tuttavia, potrebbe accadere che sul diritto in questione, ad esempio un risarcimento da fatto illecito, sia intervenuta una sentenza. In altri termini, c’è stato un contenzioso, poiché non era chiara la causa e non c’era accordo sull’ammontare dell’indennizzo. Questo procedimento si è, quindi, concluso con una sentenza favorevole che ha riconosciuto la responsabilità ed ha quantificato l’ammontare dei danni. In questo caso, il termine per esercitare il diritto acclarato dalla predetta sentenza non sarà più quinquennale, ma decennale. È la legge a specificare tale conclusione [3], in ciò avallata dalla comune interpretazione giurisprudenziale.


note

[1] Art. 2946 cod. civ.

[2] Artt. 2947 e seg. cod. civ.

[3] Art. 2953 cod. civ.


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