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Anoressia: ultime sentenze

2 Febbraio 2020 | Autore:
Anoressia: ultime sentenze

Leggi le ultime sentenze su: disturbi alimentari; anoressia; condizione di inferiorità psichica del soggetto affetto da anoressia; collegamento tra lo strupro di gruppo e la modifica esistenziale manifestata dalla persona offesa.

Disturbo della condotta alimentare con anoressia nervosa

Non può farsi luogo al differimento facoltativo dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 147, primo comma, n. 2 c.p. quando il condannato si rifiuti, senza plausibile giustificazione, di sottoporsi ai necessari interventi sanitari e l’infermità da cui è affetto è curata con terapia medica, non risolutiva, ma regolarmente effettuata in regime di detenzione (nella specie, il detenuto, affetto principalmente da un disturbo della condotta alimentare con anoressia nervosa, aveva rifiutato il ricovero in ospedale per l’applicazione del sondino naso gastrico per una nutrizione parenterale, aveva rifiutato la proposta del medico specialista nutrizionista di fare uso di un catetere venoso per effettuare una nutrizione per via endovenosa, aveva rifiutato una terza opzione, proposta dai sanitari, consistente nella applicazione di un piccolo catetere a livello dell’arto superiore; successivamente aveva attuato lo sciopero della terapia e della fame).

Cassazione penale sez. I, 09/07/2015, n.35874

Esercizio dell’attività di psicoterapeuta e anoressia 

Ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 348 c.p. l’esercizio della attività di psicoterapeuta è subordinato a una specifica formazione professionale della durata almeno quadriennale e all’inserimento negli albi degli psicologi o dei medici (all’interno dei quali è dedicato un settore speciale per gli psicoterapeuti). Ciò posto, la psicanalisi è pur sempre una psicoterapia che si distingue dalle altre per i metodi usati per rimuovere disturbi mentali, emotivi e comportamentali. Ne consegue che l’attività dello psicanalista non è annoverabile fra quelle libere previste dall’art. 2231 c.c. ma necessita di particolare abilitazione statale.

Né può ritenersi che il metodo “del colloquio” non rientri in una vera e propria forma di terapia, tipico atto della professione medica, di guisa che non v’è dubbio che tale metodica, collegata funzionalmente alla cennata psicoanalisi, rappresenti un’attività diretta alla guarigione da vere e proprie malattie (ad es. l’anoressia) il che la inquadra nella professione medica, con conseguente configurabilità del contestato reato ex art. 348 c.p. in carenza delle condizioni legittimanti tale professione.

Cassazione penale sez. VI, 23/03/2011, n.14408

Debilitazione fisica conseguente ad anoressia

Una sindrome ansioso-depressiva può costituire causa di differimento della esecuzione della pena solo quando sia di tale gravità da indurre una patologia fisica non fronteggiabile in ambiente carcerario o da rendere l’espiazione della pena contraria, per le eccessive sofferenze, al senso di umanità.

(Nella specie la Corte, pur escludendo che la debilitazione fisica conseguente ad anoressia sia automaticamente causa di differimento, ha ritenuto che andasse meglio accertato se il grave deperimento del condannato poteva esser compatibile con lo stato di detenzione).

Cassazione penale sez. I, 04/10/2005, n.41986

Coesistenza di un’infermità tabellata con altre non tabellate

In sede di valutazione della capacità di lavoro, ai fini della sussistenza del requisito sanitario a pensione di inabilità, si deve tener conto del quadro morboso complessivo del soggetto e non delle singole manifestazioni morbose, considerate l’una indipendentemente dalle altre, nè può procedersi ad una somma aritmetica delle percentuali di invalidità relative a ciascuna delle infermità riscontrate, dovendosi invece compiere una valutazione complessiva delle stesse, con specifico riferimento alla loro incidenza sull’attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, nel senso che potrebbe essere svolta dall’assicurato, per età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in ipotesi di coesistenza di un’infermità tabellata – anoressia – con altre non tabellate del citato intellettivo, sindrome psicopatologica, eccessiva magrezza, aveva ritenuto, in una valutazione globale, il complesso patologico giustificasse il riconoscimento della percentuale di invalidità necessaria ai fini del diritto alla prestazione richiesta).

Cassazione civile sez. lav., 07/05/2002, n.6500

Diritto alla salute del detenuto

L’aver omesso di prestare ad una detenuta, affetta da una grave asma, da insufficienza respiratoria cronica, anoressia e da sindrome di Munchausen –disturbo psichiatrico caratterizzato dalla necessità di simulare una malattia -, la dovuta assistenza medico-sanitaria, è costata alla Francia una condanna in sede europea.

Corte Europea dei Diritti Umani, Sezione 5, Sentenza, 21/12/2010

Decesso per anoressia

Fermo restando che gli esercenti l’attività sanitaria sono tenuti a prestare le cure a persone detenute o comunque private della libertà nello stesso modo che li impegna nei confronti di quelle libere, ponendosi tali principi in linea sia con il principio di umanizzazione sia con la finalità rieducativa della pena, postulando entrambi il perseguimento di una piena ed efficace tutela del diritto alla salute del condannato, costituiscono profili di colpa omissiva grave la negligente ed imprudente sottovalutazione delle condizioni di salute del carcerato in relazione al persistente giudizio di compatibilità delle stesse con il regime detentivo.

(Nel caso di specie, non è stata ravvisata la colpa lieve, come tale penalmente irrilevante, nella condotta omissiva del medico che, a fronte di una situazione che rendeva evidente come il paziente carcerato non potesse più essere adeguatamente curato in ambito inframurario, in ragione delle sue condizioni psico-fisiche fuori controllo e non più gestibili tanto da determinarne il decesso per anoressia, non ha assunto le iniziative mediche preordinate al trasferimento del detenuto in una struttura ospedaliera esterna idonea a meglio fronteggiare la patologia rispetto al ristretto e disagevole contesto penitenziario).

Cassazione penale sez. IV, 11/10/2018, n.58363

Impedimento fisico e legittimità del voto assistito in una consultazione amministrativa

Ai fini della legittimità del voto assistito in una consultazione amministrativa, ai sensi dell’art. 41 t.u. 16 maggio 1960 n. 570, è necessario che nel verbale delle operazioni elettorali sia specificata l’esistenza di un impedimento fisico di tale gravità di non consentire all’elettore di esprimere il proprio suffragio da solo.

(Nella specie è stata esclusa la legittimità dell’ammissione al voto assistito, per le infermità così verbalizzate; anoressia, sindrome depressiva con tremori, esiti di “ictus” cerebrale, sclerosi senile, meningocefalite, miopia, ischemia ventricolare, sordomutismo, cirrosi epatica, cataratta, retinopatie, “deficit” visivi vari, emiparesi).

Consiglio di Stato sez. V, 07/03/1987, n.163

Condizione di inferiorità psichica del soggetto

Riconosciuto l’esercizio abusivo della professione di medico, psicologo e psicoterapeuta nonché violenza sessuale aggravata a carico del soggetto che, abusando della condizione di inferiorità psichica del soggetto (affetto da anoressia), abbia commesso atti sessuali di vario genere.

Corte di Cassazione, Sezione 3, Penale, Sentenza, 7/09/2016, n. 37166

Stupro di gruppo e anoressia nervosa

In tema di violenza sessuale di gruppo, sussiste il collegamento tra il grave reato subito e la modifica esistenziale manifestata dalla persona offesa, caratterizzatasi da un quadro psicopatologico di grave anoressia nervosa. Infatti, anche se si tratta di una conseguenza non voluta del reato di stupro, tuttavia è quanto meno prevedibile nella mente del soggetto attivo, per la particolare brutalità dell’approfittamento posto in essere nei confronti della vittima.

Corte di Cassazione, Sezione 3, Penale, Sentenza, 16/10/2012, n. 40565

Delibitazione conseguente ad anoressia

Non rientra tra le gravi infermità fisiche, per le quali l’art. 147 cod. pen. consente il rinvio facoltativo dell`esecuzione della pena, lo stato di grave debilitazione fisica conseguente a patologia anoressica.

Corte di Cassazione, Sezione 1, Penale, Sentenza, 21/08/1997, n. 4574

Moglie in stato di anoressia con depressione ed attacchi di panico

Qualora, dopo un breve periodo di normale convivenza coniugale, allietata dalla nascita di una figlia, alla moglie, che dopo avere subito la perdita della madre e scarsamente sorretta e, a suo dire, non aiutata, né confortata dal marito nell’affrontare il lutto subito, abbia cominciato a tenere una condotta irregolare, bizzarra e contraria ai propri doveri coniugali e parentali, accusando, prima, “uno stato di anoressia con depressioni ed attacchi di panico”, e, poi, “uno stato depressivo con disturbo bipolare dell’umore di tipo 2” seguito, dopo una serie di ricoveri presso unità psichiatriche ospedaliere, dalla diagnosi di “disturbo della personalità individuato e definitivo di tipo istrionico, con umore deflesso e viraggio verso stati maniacali con sintomi psicotici”, non può essere addebitata, data la sua condizione patologica, la separazione personale richiesta dal marito; a quest’ultimo, al tempo stesso, data la sua incapacità di attutire e fronteggiare le criticità patologiche muliebri — criticità, peraltro, non facili da attutire e fronteggiare anche per la loro imprevedibile non breve durata e gravità, — le sue scarse risorse empatiche ed una innegabile aridità complessiva della sua personalità non consentono, tuttavia, di addebitargli la separazione (peraltro richiesta con addebito da lui e dalla moglie) per avere reso intollerabile la prosecuzione della vita coniugale.

Tribunale Milano, 02/04/2014



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