Intestazione fittizia immobile al coniuge


Come contestare la simulazione e cosa fare in caso di separazione tra marito e moglie se la casa è stata oggetto di una finta donazione.
Non esiste alcun divieto di donazione tra coniugi. O meglio, esisteva. Poi, la norma del Codice civile è stata dichiarata incostituzionale e ora marito e moglie possono farsi tutti i regali che vogliono, ivi compresi eventuali immobili. Nel caso di coppia in regime di separazione dei beni, con la donazione la titolarità del bene cambia testa: una casa, un terreno, un’auto, un conto in banca cessano di essere di proprietà di un soggetto per finire in capo all’altro. Con buona pace dei creditori che, magari, in questo modo, non potranno più eseguire su di esso il pignoramento. È sostanzialmente questo, almeno in gran parte dei casi, lo scopo della intestazione fittizia di immobile al coniuge, anche se non sono da escludere ulteriori finalità come quelle di tipo fiscale.
È legale fingere in Italia? Da un punto di vista civilistico, i cittadini sono liberi di concludere un contratto senza volerne poi attuare gli effetti pratici. È ciò che si chiama simulazione, un contratto contemplato dallo stesso Codice civile.
L’ordinamento è del tutto indifferente se, a fronte della firma di una donazione, il donatario utilizza o meno il bene che gli è stato regalato. Ciò che interessa, chiaramente, è che l’atto non finisca per pregiudicare gli interessi di terzi, come eventuali eredi e i già citati creditori. A questi ultimi, quindi, è data la possibilità di tutelarsi con l’azione di simulazione o la revocatoria.
Indice
Si può fare una donazione al coniuge?
Da quando nel 1973 la Corte Costituzionale ha cancellato l’articolo 781 del Codice civile, le donazioni tra coniugi sono legittime. Questo significa che il marito può intestare un proprio bene alla moglie e viceversa. Il che può succedere di norma tra:
- coniugi in separazione dei beni;
- solo per determinati beni, tra coniugi in comunione dei beni.
In quest’ultimo caso, si deve trattare di:
- beni che non rientrano nella comunione, ossia di cui il coniuge era proprietario prima del matrimonio;
- beni ricevuti dopo il matrimonio in donazione o testamento;
- beni personali per l’esercizio dell’attività lavorativa;
- risarcimenti del danno;
- beni eventualmente acquistati con il ricavato dalla vendita dei predetti beni.
Si può simulare una donazione al coniuge?
L’intestazione fittizia al coniuge altro non è che una simulazione: le parti firmano un contratto senza volerne poi realizzare gli effetti. Così, il marito intesta l’immobile alla moglie anche se il bene resta sostanzialmente amministrato dal primo.
L’atto di per sé è lecito, ma eventuali controinteressati, così come lo stesso donante, possono impugnare la simulazione entro massimo dieci anni. Si pensi, ad esempio:
- al figlio di prime nozze che, tramite la donazione, vede ridursi le proprie aspettative sull’eredità del genitore;
- ai creditori che intendono pignorare l’immobile trasferito al coniuge.
Il donante che voglia «revocare» la donazione (ossia far valere l’azione di simulazione) deve fornire solo una prova scritta, cioè una controdichiarazione firmata da entrambe le parti in cui le stesse ammettono che l’atto è simulato.
Al contrario, i terzi (ad esempio, i creditori) possono dimostrare la simulazione con qualsiasi mezzo, ad esempio facendo notare come la gestione del bene e il relativo utilizzo sia rimasto inalterato anche dopo la donazione.
Intestazione fittizia di immobile dal coniuge dopo la separazione
Per rendere più credibile l’intestazione fittizia degli immobili al coniuge non debitore, evitando così che su di essi qualcuno possa svolgere un pignoramento, succede spesso che marito e moglie avviino un procedimento di separazione consensuale. Dinanzi al giudice, il coniuge «debitore» dichiara di voler donare l’immobile all’ex, in attuazione degli accordi tra questi stretti.
L’omologa del tribunale sulla separazione costituisce valido atto pubblico che trasferisce la proprietà, senza bisogno di ricorrere al notaio.
In questo modo, marito e moglie risultano formalmente separati e il bene in questione di proprietà del coniuge privo di debiti.
I creditori possono impugnare la separazione:
- con l’azione revocatoria, entro cinque anni;
- con l’azione di simulazione, entro dieci anni.
Dovranno, in ogni caso, dimostrare che scopo dei due era solo quello di frodare i terzi. La prova potrebbe essere costituita dal fatto che i due:
- hanno mantenuto la residenza nello stesso luogo;
- continuano a convivere insieme (circostanza facilmente documentabile da un investigatore privato).
Intestazione fittizia e pagamento del mutuo
Il fatto che la casa sia donata da un coniuge a un altro non cambia gli accordi con la banca, stretti per il pagamento del mutuo. Sicché, ben è possibile l’intestazione fittizia dell’immobile al coniuge pur in pendenza ancora del finanziamento in capo al coniuge donante.
Come riavere la casa intestata al coniuge?
I problemi per il coniuge donante si potrebbero presentare in sede di separazione effettiva dall’altro. Per il marito che, dopo aver fatto una donazione fittizia, pretende di ottenere indietro l’immobile intestato per finta all’ex moglie, la questione si concentrerà sulla prova della simulazione: solo tale prova, infatti, garantirà al primo la possibilità di ricorrere al giudice per ottenere la restituzione del bene.
Tale prova deve essere necessariamente documentale: in buona sostanza, le parti devono avere firmato una dichiarazione scritta in cui entrambe ammettono che la donazione firmata davanti al notaio ha puro carattere simulatorio.
In assenza di tale prova, il marito può recuperare l’immobile donato solo per indegnità dell’ex moglie, come nel caso in cui questa lo abbia tradito con modalità talmente umilianti da risultare ingiurioso. Leggi sul punto Donazione al coniuge traditore: si puo revocare?.