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Sigaretta: ultime sentenze

5 Febbraio 2020
Sigaretta: ultime sentenze

Le ultime sentenze su: produzione e distribuzione delle sigarette; configurabilità del reato di getto pericoloso di cose; esposizione passiva al fumo di sigaretta dei colleghi di lavoro.

Sigaretta e tutela delle condizioni di lavoro

Il datore di lavoro risponde, ai sensi dell’art. 2087 c.c. e a prescindere dalle previsioni di norme speciali in materia, dei danni subiti dal dipendente a seguito della protratta esposizione passiva al fumo di sigaretta dei colleghi di lavoro.

Tribunale Roma sez. lav., 20/06/2005

Licenziamento disciplinare: uso di cellulare e di sigaretta elettronica

In tema di licenziamento disciplinare, le condotte di uso del telefono cellulare e della sigaretta elettronica durante l’orario di lavoro non sono equiparabili, anche ai fini della recidiva, alla fattispecie di “sospensione dell’attività lavorativa senza giustificato motivo”, prevista come infrazione passibile di licenziamento – se reiterata – dall’art. 192 c.c.n.l. pubblici esercizi del 20 febbraio 2010, in relazione alle lett. a) e b) del precedente art. 138, comma 7, dello stesso c.c.n.l.; ciò perché la sospensione del lavoro postula una totale (e transitoria) assenza della prestazione da parte del lavoratore, laddove tanto l’uso del telefono cellulare, quanto quello della sigaretta, non sono in sé incompatibili con lo svolgimento, in tutto o in parte, dell’attività lavorativa, deponendo in tal senso, altresì, l’individuazione della contravvenzione al divieto di fumare quale illecito disciplinare suscettibile di sanzione conservativa nel citato art. 138, comma 7, lett. e), c.c.n.l. cit.

Cassazione civile sez. VI, 27/06/2018, n.16965

Infortunio durante la pausa sigaretta

Non rientrano nella copertura dell’obbligo di sicurezza datoriale, notoriamente esteso, alla prevenzione rispetto ad eventuali comportamenti meramente colposi del lavoratore tutte quelle ipotesi in cui emerga il cd. rischio elettivo che si determina allorquando venga tenuta dal lavoratore una condotta abnorme, inopinabile ed esorbitante che si ponga al di fuori dell’attività lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico con la prestazione (Nel caso in esame un lavoratore di un Comune subiva un infortunio durante la pausa «sigaretta»).

Cassazione civile sez. lav., 23/05/2018, n.12807

Mozziconi di sigaretta sul balcone dell’appartamento sottostante

Ai fini della configurabilità del reato di getto pericoloso di cose, non si richiede che la condotta contestata abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente che essa sia idonea ad offendere, imbrattare o molestare le persone (nella specie, l’imputato aveva gettato acqua, mozziconi di sigaretta sul balcone dell’appartamento sottostante).

Cassazione penale sez. III, 12/12/2017, n.9474

Mozzicone di sigaretta misto tabacco/cannabis

La richiesta di sottoposizione agli accertamenti per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti da parte degli organi di polizia non necessita di formule sacramentali, purché la formula usata risulti idonea al raggiungimento dello scopo costituito dal rendere edotto il conducente del veicolo che in assenza di un suo rifiuto, si procederà all’accertamento in uno dei modi indicati dalla legge.

(Nella specie, legittimamente gli agenti di p.g. hanno chiesto al conducente di sottoporsi alle analisi previste dall’art. 187 c.strad., nel rispetto della normativa vigente che li autorizzava ad avanzare tale richiesta anche quando avessero avuto il ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovasse in condizioni di alterazione psicofisiche dovute all’assunzione di stupefacenti per aver rinvenuto, all’interno dell’autovettura, un mozzicone di sigaretta misto tabacco/cannabis).

Cassazione penale sez. IV, 18/01/2017, n.15189

Prelievo di tracce biologiche da un mozzicone di sigaretta

In tema di raccolta di materiale biologico, non è necessario ricorrere alla procedura prevista dall’art. 224 bis c.p.p. se il campione biologico sia stato acquisito in altro modo, con le necessarie garanzie sulla provenienza dello stesso e senza alcun intervento coattivo sulla persona.

(Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittimo il prelievo di tracce biologiche da un mozzicone di sigaretta maneggiata e fumata dall’indagato, acquisito dalla polizia giudiziaria dopo che l’indagato medesimo l’aveva abbandonato).

Cassazione penale sez. I, 20/11/2013, n.48907

Prelievo di mozziconi di sigaretta da parte di una agenzia investigativa

Il trattamento di dati genetici di carattere non sanitario, finalizzato ad estrarre informazioni relativa al DNA per orientare la scelta verso un’azione di disconoscimento di paternità, con l’accertamento preventivo della consanguineità mediante un test predittivo, non è legittimo sulla base della sola Autorizzazione generale del Garante n. 2 del 2002, ma richiede il previo consenso dell’interessato, dovendosi inoltre rilevare, al riguardo, una continuità di regime giuridico, nel trattamento dei dati genetici, tra la fase anteriore e quella successiva all’emanazione dell’apposita Autorizzazione del 22 febbraio 2007, prescritta dall’art. 90 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

(Nella specie, la S.C. ha enunciato il principio con riferimento ad una controversia riguardante il trattamento di dati genetici, ottenuti mediante prelievo di mozziconi di sigaretta da parte di una agenzia investigativa e sottoposti, senza il consenso del titolare, al prelievo di campioni biologici ed accertamento del DNA).

Cassazione civile sez. I, 13/09/2013, n.21014

Reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri

In tema di reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri privi del marchio del Monopolio di Stato, per la quantificazione si deve far riferimento al parametro stabilito per l’imposizione fiscale, secondo il quale un chilogrammo di tabacchi lavorati esteri corrisponde a mille sigarette ed ogni sigaretta ad un grammo e ogni pacchetto a venti grammi. (Nel caso di specie, si trattava di 513 pacchetti e quindi superiori a dieci chilogrammi).

Ufficio Indagini preliminari S.Maria Capua V., 13/06/2012, n.509

Potenzialità dannosa del fumo da sigaretta

Una volta rilevato che il fumatore abbia utilizzato il prodotto essendo pienamente consapevole della potenzialità dannosa del fumo da sigaretta, nonché del fatto che l’assunzione del fumo in maniera ripetuta e costante possa provocare una sorta di dipendenza, è da ritenere che tra la produzione e distribuzione delle sigarette e l’evento dannoso (carcinoma) si inserisca un fattore assolutamente determinante costituito dal comportamento reiterato, protrattosi per decenni, dello stesso danneggiato e rispetto al quale la vendita del prodotto, pur costituendo un fatto antecedente oggettivamente ricollegabile all’evento, risulta privo del necessario nesso di causalità immediata e diretta.

Tribunale Roma sez. II, 05/12/2007, n.23877



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4 Commenti

  1. Fumare nuoce gravemente alla salute. Quello che, forse, non è altrettanto chiaro è se fumare può nuocere gravemente al nostro rapporto di lavoro. Cioè, se per andare in pausa sigaretta posso essere licenziato. La risposta è «dipende». Da quanto tempo ci vuole per quella sigaretta e, soprattutto, da dove la si fuma. È vero che il dipendente ha il sacrosanto diritto di fare una pausa in base a quanto stabilito dal contratto nazionale di categoria e che, durante quella pausa, è libero di fare quello che vuole (bere un caffè, chiacchierare con i colleghi o, appunto, accendersi una sigaretta) senza essere licenziato. Ma è altrettanto vero che deve rispettare i divieti di fumo imposti dall’azienda a tutela degli altri lavoratori. E che, quindi, dovrà fare in modo di inquinare soltanto i suoi polmoni e non quelli degli altri, pena un provvedimento disciplinare o il licenziamento.

  2. Una cosa è avere diritto alla pausa sigaretta ed un’altra ben diversa è fumare dove al dipendente fa più comodo. Ci sono – perché la legge lo impone – dei limiti ben precisi. Il datore di lavoro, infatti, è tenuto a tutelare la salute dei propri dipendenti con tutti gli strumenti che ha disposizione. Compreso quello del controllo di ciò che succede nei corridoi, nei bagni, in qualche stanza nascosta da qualche parte. E non vale dire: «È che a quest’ora non c’è nessuno, quindi non do fastidio». Il divieto, infatti, si estende alle ore non lavorative.

  3. Il licenziamento deve essere l’ultima spiaggia, la sanzione residuale per quei comportamenti più gravi che non consentono più la prosecuzione del rapporto di lavoro per aver fatto perdere, nel datore, ogni fiducia nel suo dipendente. La gravità del fatto contestato a quest’ultimo deve essere particolarmente rilevante e non può coincidere solo con l’essersi preso una pausa di pochi minuti per fumare.

  4. Smettere di fumare è fondamentale non solo per la propria salute, ma anche per chi ci sta accanto. Inoltre, su questo sito ho anche letto che i fumatori rischiano molto di più rispetto a chi non fuma di prendersi il Coronavirus. Quindi, perché rischiare? Io parlo da ex fumatore. Non sto qui a farvi la morale, però vi posso assicurare che da quando ho smesso ora non mi sento affatticato se faccio qualche gradino in più, riesco a respirare a PIENI POLMONI. E sinceramente apprezzo di più stare all’aria aperta

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