Addebito della separazione: non rileva l’aver intrapreso un’attività commerciale fallimentare


Non è motivo di addebito della separazione l’aver intrapreso un’attività commerciale, ostacolata dalla famiglia, che abbia poi portato al fallimento.
Non può ritenersi responsabile per la rottura del matrimonio il coniuge che, nonostante la manifesta disapprovazione della famiglia, abbia deciso di intraprendere un’attività commerciale non andata a buon fine.
È quanto ha affermato la Cassazione in una recente pronuncia [1] nella quale ha sottolineato come costituisca una legittima aspirazione per il coniuge che non abbia mai lavorato – ma che si sia sempre occupato della cura della famiglia – decidere di dedicarsi ad una attività lavorativa che esuli dall’ambito domestico e volersi rendere autonomo economicamente. Ciò anche se l’altro coniuge sia in grado di provvedere ai suoi bisogni garantendogli un buon tenore di vita.
Pertanto, nel caso in cui l’attività commerciale intrapresa non vada a buon fine, tale circostanza non potrà essere portata dall’altro a motivo di addebito della separazione, e questo anche qualora sia proprio tale situazione a costituire il motivo della crisi coniugale.
note
[1] Cass. sent. 17199 dell’11.07.2013.