Contestazione dei consumi; onere probatorio; installazione di impianto elettrico nell’appartamento locato; trascrizione della lettura del contatore elettrico sulla nota riepilogativa; erronea registrazione di consumi; furto di energia elettrica aggravato dall’uso di un mezzo fraudolento.
Indice
- 1 Contestazione delle fatture di fornitura elettrica
- 2 La rilevazione dei consumi mediante contatore
- 3 Malfunzionamento del contatore
- 4 Corretto funzionamento del contatore
- 5 Fornitura gas: divario tra i consumi presunti ed effettivi
- 6 Grave inadempimento del locatore
- 7 Manomissione del contatore elettrico
- 8 Furto aggravato di energia elettrica: posizionamento magnete
- 9 Sostituzione del contatore
- 10 Alterazione di contatore elettrico
- 11 Irregolare indicazione dei consumi energetici
- 12 Contraffazione dei sigilli posti sulla calotta del contatore elettrico
- 13 Misurazione del consumo di energia: truffa Enel
Contestazione delle fatture di fornitura elettrica
In materia di contratti di somministrazione di fornitura elettrica, la contestazione da parte del somministrato di una fatturazione per violazione dei doveri contrattuali e mancata indicazione dei criteri e metodologie utilizzati dalla società per la ricostruzione del credito vantata, grava sul creditore fornire prova del corretto funzionamento del contatore mediante il quale si ritiene aver effettuato il calcolo.
Tribunale Nocera Inferiore sez. I, 19/01/2021, n.150
La rilevazione dei consumi mediante contatore
In tema di fornitura di energia elettrica, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.
Corte appello Salerno sez. II, 06/11/2020, n.1185
Malfunzionamento del contatore
Se l’utente, che sia un’impresa o un nucleo familiare, contesta i consumi che gli vengono addebitati nelle fatture, ritenendoli non veritieri, a causa del malfunzionamento del contatore, ricade su di lui sia l’onere di contestare il detto malfunzionamento, che di dimostrare la reale entità dei consumi effettuati, eventualmente facendo riferimento a quelli rilevati in periodi analoghi a quello considerato, nei quali egli ha normalmente svolto la sua abituale attività. Al gestore spetta l’onere di dimostrare il regolare funzionamento del contatore.
Se, invece, l’utente contesta l’eccessiva entità dei consumi, individuandone la causa nelle attività illecite riconducibili a terzi, ricade su di lui l’onere di dimostrare che tale anomalia è imputabile esclusivamente a detta azione abusiva e che questa non sia stata agevolata dalla sua negligenza, nell’adozione delle misure di controllo: in definitiva, dovrà provare che, nonostante la sua diligenza, i terzi siano riusciti ad eludere le misure di controllo, perpetrando, in suo danno, una condotta illecita.
Cassazione civile sez. VI, 09/01/2020, n.297
Corretto funzionamento del contatore
In tema di somministrazione di energia elettrica, in applicazione dell’art. 2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova, la bolletta è idonea a dimostrare l’entità dei consumi della somministrazione in assenza di contestazioni da parte del somministrato, mentre, in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, spetta alla somministrante provare il quantum dei beni somministrati, ovvero il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore.
Tribunale Milano sez. XI, 31/12/2019, n.12038
Fornitura gas: divario tra i consumi presunti ed effettivi
In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.
Tribunale Firenze sez. III, 26/06/2019, n.2043
Grave inadempimento del locatore
La materiale installazione dell’impianto elettrico, con il relativo contatore, in quanto integrante un intervento destinato a rimanere acquisito all’immobile, compete certamente al locatore, sul quale gravano anche le relative spese di installazione.
Di conseguenza costituisce grave inadempimento del locatore non aver provveduto alla installazione con conseguente diritto del conduttore di ottenere la risoluzione ex art. 1453 c.c..
Tribunale Roma sez. VI, 12/04/2019, n.8054
Manomissione del contatore elettrico
I fatti incontroversi di cui all’imputazione sono stati correttamente ascritti al comportamento cosciente e volontario dell’imputata, titolare dell’utenza elettrica e occupante l’immobile in questione. Invero, sulla base del rapporto di verifica versato in atti, risulta l’imputata come l’unico responsabile della manomissione e del prelievo furtivo dell’energia, alla luce del criterio del cui prodest e che non poteva ignorare l’esistenza dell’evidente manomissione del contatore elettrico installato all’esterno del suo appartamento.
Alcun rilievo probatorio, infine, può essere attribuito alla certificazione medica attestante il grave stato di malattia in cui versava all’epoca dei fatti la prevenuta che non appare incompatibile con un atto manomissivo di energia elettrica.
Corte appello Napoli sez. V, 19/01/2018, n.485
Furto aggravato di energia elettrica: posizionamento magnete
La manomissione della calotta del contatore di energia elettrica avvenuta mediante il posizionamento di un magnete, idoneo a determinare una erronea registrazione di consumi, integra il delitto di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento.
Ai fini della individuazione del soggetto responsabile della descritta azione delittuosa deve aversi riguardo a colui che benefici di detta irregolare fruizione. Di talché a tal fine non può attribuirsi alcun rilievo all’eventuale manomissione commessa da precedenti detentori, posto che quel che rileva è l’effettivo utilizzo dell’energia, integrante il fatto della sottrazione.
Corte d’Appello, Palermo, Sezione 3, Penale, Sentenza, 17/02/2016, n. 796
Sostituzione del contatore
Costituisce onere della società di gestione del servizio elettrico (nel caso di specie Enel distribuzione s.p.a.) provare che le modalità di sostituzione del vecchio contatore con il nuovo contatore elettronico, in difetto di contraddittorio durante siffatte operazioni, possano considerarsi legittime e, di conseguenza, che l’importo del conguaglio richiesto sia stato determinato in maniera legittima, quando vi sia un’evidente sproporzione tra il consumo effettivamente accertato dalla società in alcuni periodi di vigenza del contratto di fornitura e quello che la stessa assuma di aver rilevato al momento della sostituzione del contatore.
In altri termini, in caso di notevole sproporzione del consumo tra il periodo di lettura effettiva e quello rilevato al momento della sostituzione del contatore, non può considerarsi prova certa la semplice lettura del dipendente della società il quale potrebbe anche essere incorso in errore nella rilevazione dei dati, motivo per cui egli avrebbe dovuto per lo meno conservare e/o fotografare il vecchio contatore e per lo meno fotografare il nuovo contatore all’atto della sostituzione, in tal modo consentendo all’utente un controllo effettivo sui consumi registrati dal precedente contatore nonché sulla circostanza che il nuovo contatore misurasse effettivamente zero al momento dell’installazione.
Tribunale Arezzo, 27/10/2010
Alterazione di contatore elettrico
In tema di furto perpetrato mediante l’alterazione di un contatore elettrico al fine di far risultare una potenza impiegata ed una energia fornita inferiore alla realtà, integra l’aggravante di cui all’art. 625, n. 2 c.p. l’avere rimosso i sigilli posti sul coprimorsetto del contatore per porre in essere la condotta illecita.
Tribunale Cassino, Penale, Sentenza, 23 giugno 2009, n. 403
Irregolare indicazione dei consumi energetici
In relazione all’obbligo di regolare tenuta della contabilità giornaliera previsto, per i titolari di frantoi o stabilimenti di molitura, dall’art. 9, comma 2, regolamento C.E.E. n. 3061 del 1984 e sanzionato dall’art. 5, comma 1, d.l. n. 370 del 1987, non è riconducibile alla “contabilità giornaliera” la nota riepilogativa nella quale sia stata riscontrata l’irregolare indicazione dei consumi energetici; pertanto, l’inveritiera trascrizione della lettura del contatore elettrico sulla nota riepilogativa, non è sanzionabile ai sensi del citato art. 8 legge n. 370 del 1987.
Cassazione civile sez. I, 07/05/1997, n.3983
Contraffazione dei sigilli posti sulla calotta del contatore elettrico
L’art. 2 c.p., che regola la successione nel tempo della legge penale, riguarda quelle norme che definiscono la natura sostanziale e circostanziale del reato, comprese quelle norme extrapenali richiamate espressamente ad integrazione della fattispecie incriminatrice, nonché le leggi costituenti indispensabile presupposto o comunque concorrenti ad individuare il contenuto sostanziale del precetto.
Esula da tale normativa la successione di atti o fatti amministrativi che, senza modificare la norma incriminatrice o comunque su di essa influire, agiscano sugli elementi di fatto – modificandoli – sì da non renderli più sussumibili sotto l’astratta fattispecie normativa.
(Fattispecie in tema di rigetto di eccepita inapplicabilità dell’art. 468 c.p., alla contraffazione dei sigilli posti sulla calotta del contatore elettrico per non essere più l’Enel, a seguito della l. n. 359 del 1992, ente pubblico economico).
Cassazione penale sez. V, 25/02/1997, n.4114
Misurazione del consumo di energia: truffa Enel
La truffa commessa nei confronti dell’Enel mediante manomissione del contatore al fine di alterare la misurazione del consumo di energia, in quanto attuata nei confronti di un soggetto privato (società per azioni) è perseguibile a querela di parte, a nulla rilevando, ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 640 cpv. n. 1 c.p. e della conseguente perseguibilità d’ufficio, che una quota dell’importo non riscosso dall’Enel in seguito all’artificio suddetto, e precisamente il cosiddetto “sovrapprezzo termico”, sia destinato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, che ha natura di ente pubblico; e ciò in quanto la predetta aggravante è ricollegabile esclusivamente alla natura pubblica del soggetto passivo del reato di truffa e non a quella di altro soggetto che lamenti di essere stato danneggiato dal reato.
(Nell’occasione la Corte ha altresì precisato che il fatto che la Cassa conguaglio, ente pubblico, subisca un pregiudizio patrimoniale in conseguenza della mancata percezione, per effetto della condotta delittuosa dell’utente, del sovrapprezzo termico corrispondente al maggior consumo di energia elettrica fraudolentemente sottratto al controllo dei letturisti dell’ente erogatore, non incide sulla qualità di persona giuridica privata rivestita dall’Enel, soggetto passivo del reato di truffa).
Cassazione penale sez. II, 14/06/1995, n.3132