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Pensione: pignorabile solo 1/5 dell’importo che supera 525,89 euro (minimo vitale)

25 Ottobre 2013
Pensione: pignorabile solo 1/5 dell’importo che supera 525,89 euro (minimo vitale)

Il minimo vitale della pensione non si tocca: quindi il pignoramento della pensione, che di norma non può superare un quinto, si può effettuare solo sulla somma che eccede 525,89 euro.

Con una recente sentenza [1], la Cassazione ha definitivamente spezzato una lancia in favore dei pensionati, chiarendo un aspetto fondamentale in materia di pignoramento presso terzi.

Non si può pignorare la parte di pensione, di assegno o di indennità necessaria per assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle esigenze di vita; tale parte di pensione è attualmente fissata in euro 525,89, importo considerato minimo vitale per la sopravvivenza dell’individuo.

Cosa significa, in pratica, ciò? Che la pensione non può mai scendere al di sotto di tale importo, in quanto il minimo vitale va sempre garantito.

Per esempio: qualora, dopo la decurtazione del quinto la pensione dovesse scendere al di sotto di euro 525,89, il pignorato potrebbe effettuare una opposizione. Infatti, non si può mai pignorare un importo che faccia scendere la pensione al di sotto del minimo vitale.  Invece, sarebbe legittimo un pignoramento di un quinto se, dopo la decurtazione della somma accantonata dall’INPS, la pensione resta al di sopra di euro 525,89.

Il pensionato, infatti, deve poter godere di un trattamento adeguato alle proprie esigenze di vita. Per cui ogni pignoramento deve rispondere a criteri di ragionevolezza che assicurino, da un lato, al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, e dall’altro, non devono sacrificare i crediti dei terzi e la loro aspettativa di potersi soddisfare.  Questa ragionevolezza è stata, al momento, fissata in euro 525,89, che non potranno mai essere toccate da nessun creditore.

Attenzione al conto in banca:

Se la pensione viene depositata in banca dal titolare, essa potrà essere pignorata fino al 100%, non essendovi limiti di pignoramento dopo la confusione di tale somma con gli altri risparmi del debitore.

Se tuttavia il creditore che agisce in pignoramento è Equitalia (lo Stato), l’ultimo emolumento versato sul conto corrente a titolo di pensione non potrà essere più pignorato [2].


note

[1] Cass. sent. n. 18755 del 07.08. 2013.

[2] D.L. 69/2013


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24 Commenti

  1. Percepisco una pensione di inabilità di 2000€ lordi- 1550€ netti.
    ho un asegno di mantenimento per la mia ex di 800€ mensili e la trattenuta di un quinto per una finanziaria di 250€ mensili.
    la mia ex tramite il tribunale mi ha pignorato la suddeta pensione di ulteriori 236€ mensili, con la consequenza che il prossimo mese mi verranno addebitati 1100€, per cui non posso pagare per intero l’assegno alla mia ex.
    Non é un abuso che mi hanno fatto? Sono 8 anni che per la separazione subisco denunce dalla mia ex. Come mettere fine ? E’ da premettere che i nostri figli sono rispettivamente di 29 e 30 anni

    1. deve ricorrere Lei in tribunale e far modificare le condizioni di separazione/divorzio.
      avv. Daniela Tramis
      0297380886

  2. salve, ho un debito di 4.800 € prendo la pensione di 1.533 € ho preso un prestito un quinto della pensione pago 273.00 al mese che scade nel 2020, e adesso prendo 1.260,00, in caso che mi dovrebbero pignorare la pensione quante la cifra che si possono prendere? Grazie.

  3. percepisco una pensione INPS di euro 620 mensili.viviamo io e mia moglie con questa cifra e non abbiamo nessuna altra entrata.chiedo a quanto potrebbe ammontare un quinto per sanare un debito con una finanziaria?
    cordiali saluti

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