Quando non conviene costituirsi parte civile


Costituzione di parte civile: quando ne vale la pena? Perché potrebbe non convenire costituirsi nel processo penale? Parte civile: è sempre la vittima del reato?
Un fatto che costituisce reato può avere dei risvolti anche sul piano civile. Facciamo degli esempi. Un ladro ti svaligia casa: oltre ad aver subito un delitto, hai anche subito un danno patrimoniale, pari a ciò che ti è stato sottratto. Se una persona ti aggredisce fisicamente, non solo sei vittima di un reato, ma le lesioni subite ti danno diritto al risarcimento per il danno biologico patito. In tutte queste ipotesi, la persona offesa dal reato può costituirsi parte civile nel processo penale che verrà intrapreso contro l’autore del crimine. Quando non conviene costituirsi parte civile?
La costituzione di parte civile è quell’atto che può compiere il danneggiato dal reato al fine di chiedere il risarcimento del danno subito a seguito del crimine. Con la costituzione di parte civile, dunque, si esercita l’azione civile all’interno del processo penale, cercando così di ottimizzare i tempi, nel senso che potrà essere direttamente il giudice penale a liquidare il risarcimento del danno alla vittima. Ci sono delle ipotesi in cui non conviene la costituzione di parte civile? Quando è inutile oppure non si può chiedere il risarcimento dei danni? Se l’argomento ti interessa, prosegui nella lettura: ti basteranno dieci minuti per comprendere quando la costituzione di parte civile non conviene.
Indice
Cosa significa costituirsi parte civile?
Non possiamo rispondere alla domanda di fondo di questo articolo se prima non spieghiamo cos’è la costituzione di parte civile.
Costituirsi parte civile significa esercitare l’azione civile all’interno del processo penale, cioè chiedere direttamente al giudice penale (anziché a quello civile) la liquidazione del risarcimento del danno [1].
La costituzione di parte civile, dunque, consente di risparmiare tempo, poiché può evitare la celebrazione di due processi distinti (uno penale volto a sanzionare il colpevole, l’altro civile, teso a fargli pagare i danni), consentendo alla persona danneggiata di introdursi nel processo penale intentato dallo Stato contro il reo e di chiedergli i danni.
Chi può costituirsi parte civile?
Abbiamo spiegato cos’è e a cosa serve la costituzione di parte civile; vediamo ora chi può costituirsi parte civile. Come ricordato, la parte civile altro non è che la persona che ritiene di essere stata impoverita dal reato: pensa alla vittima di un furto, di una rapina, di un danneggiamento, di un’usura, di una lesione personale. Ma non solo.
La persona danneggiata dal reato può essere anche il parente della vittima: pensa al coniuge di una persona uccisa. In questo caso, la vittima (essendo morta) non potrebbe mai costituirsi in giudizio per chiedere il risarcimento del danno. Può farlo, al contrario, il coniuge, oppure i parenti più prossimi, i quali ritengono di aver subito un pregiudizio economico: si pensi alla vittima che, in vita, manteneva agli studi i figli oppure la moglie disoccupata.
La parte civile è sempre vittima del reato?
Nel paragrafo che precede abbiamo detto che la parte civile è la persona danneggiata economicamente dal reato. Questo significa che non sempre essa coincide con la persona offesa dal reato, cioè con la vittima immediata del reato.
Occorre allora fare delle precisazioni:
- persona offesa dal reato: sarebbe la vittima vera e propria (il derubato, il rapinato, il ferito, il truffato, ecc.);
- persona danneggiata dal reato: è la persona che subisce un danno economico dal reato e che, per questa ragione, è legittimata a costituirsi parte civile (parente di persona uccisa, impresa di assicurazione nel reato di fraudolento danneggiamento di beni assicurati, ecc.);
- oggetto materiale del reato: è l’oggetto o la persona su cui viene esercitato concretamente l’illecito (una cosa nel caso di danneggiamento; una persona nel caso di lesioni, omicidio, ecc.).
Costituirsi parte civile: come fare?
Per costituirsi parte civile occorre l’assistenza di un avvocato al quale bisognerà conferire un’apposita procura speciale.
Secondo la legge, l’atto di costituzione di parte civile può essere depositato nella cancelleria del giudice che procede, oppure può essere presentato direttamente in udienza. Nel primo caso, cioè se presentata in cancelleria e, quindi, fuori udienza, la dichiarazione di costituzione di parte civile deve essere notificata alle altre parti (pubblico ministero e imputato/i) e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.
Secondo la legge, la costituzione di parte civile deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti requisiti:
- le generalità della persona fisica o la denominazione dell’associazione o dell’ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;
- le generalità dell’imputato nei cui confronti viene esercitata l’azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;
- il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura;
- l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;
- la sottoscrizione del difensore [2].
Termini per la costituzione di parte civile
La costituzione di parte civile può avvenire, a pena di decadenza, all’udienza preliminare e, successivamente, fino all’apertura del dibattimento in giudizio (più precisamente, prima che il giudice abbia verificato la costituzione delle parti) [3].
Di conseguenza, per tutti quei reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio [4] senza il passaggio per l’udienza preliminare, la costituzione di parte civile potrà essere depositata in udienza al giudice del dibattimento prima delle formalità relative alla verifica della costituzione delle parti.
Conviene costituirsi parte civile?
Se sei stato danneggiato da un reato ti conviene costituirti parte civile perché, così facendo, potrai chiedere al giudice penale il risarcimento del danno che hai subito.
L’alternativa alla costituzione di parte civile è quella di chiedere il risarcimento instaurando una causa civile: in altre parole, anziché chiedere il risarcimento al giudice penale, lo si chiede al giudice civile, lasciando che il processo penale prosegua per la sua strada.
Dunque, la persona danneggiata dal reato non è costretta a costituirsi parte civile; tuttavia, tale scelta generalmente conviene perché, come ricordato più volte, consente di approfittare del processo penale per far valere le proprie esigenze civili senza bisogno di “scomodare” un altro giudice. peraltro, il processo penale è mediamente più breve di quello civile.
Costituirsi parte civile conviene anche per un altro motivo: la costituzione di parte civile non ha praticamente alcun costo (salvo la marca da bollo di 27 euro da apporre all’atto e la parcella dell’avvocato, la quale graverà però sull’imputato in caso di condanna), in quanto le spese del processo penale sono sostenute dallo Stato (il quale, eventualmente, si rivale sul condannato).
Costituzione parte civile: quando non conviene?
Nonostante quanto affermato nel paragrafo precedente, costituirsi parte civile non sempre conviene: ci sono delle ipotesi, infatti, in cui la costituzione potrebbe rivelarsi un buco nell’acqua, una perdita di tempo che non porta alcuna utilità ma che, al contrario, costringe a un esborso di denaro. Vediamo quali sono i principali casi in cui costituirsi parte civile è inutile.
Costituzione parte civile senza danno
Costituirsi parte civile non conviene quando non si è subito alcun tipo di danno economico, oppure si è subito un pregiudizio talmente irrilevante da non essere quantificabile. Pensa a chi sia stato derubato di un oggetto inutile, oppure a chi abbia subito una truffa senza alcuna conseguenza economica negativa.
In casi del genere, costituirsi parte civile è un diritto che, però, conduce a risultati piuttosto sterili, poiché il giudice si troverebbe praticamente nell’impossibilità di liquidare il danno.
Tra l’altro, va detto che, nell’ipotesi in cui la vittima non abbia subito davvero alcun danno, la costituzione di parte civile potrebbe perfino essere dichiarata inammissibile dal giudice, visto che non c’è nessun danno da risarcire.
Costituirsi parte civile contro nullatenente
Costituirsi parte civile non conviene se è risaputo che l’autore del reato è un nullatenente: in questa ipotesi, anche nel caso di condanna al risarcimento del danno non si riuscirà a ottenere niente dal reo, in quanto sarebbe praticamente impossibile portare ad esecuzione la sentenza mediante espropriazione.
Ovviamente, nulla impedisce la costituzione di parte civile contro il colpevole nullatenente: soltanto, bisogna mettere in conto sin da subito che ben difficilmente si riuscirà a ottenere qualcosa.
Costituirsi parte civile se il reato è infondato
La costituzione di parte civile potrebbe non convenire nel caso in cui ci sia il fondato timore che il giudice possa pronunciare una sentenza di assoluzione. In un’ipotesi del genere, la costituita parte civile non potrà ottenere nulla e dovrà comunque pagare il proprio avvocato.
Va peraltro ricordato che, secondo la legge [5], nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, quando si tratta di reato perseguibile a querela, il giudice può condannare il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato, nonché alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno in favore dell’imputato e del responsabile civile.
Costituirsi parte civile se il reato si prescrive
Costituirsi parte civile non conviene se si ha il ragionevole timore che il reato andrò prescritto già in primo grado. Si tratta, ovviamente, di una previsione non facile da farsi ma che è fondata tutte le volte in cui il rinvio a giudizio dell’imputato sia effettuato a distanza di molti anni da quando è stato commesso il reato.
Tizio ha commesso una truffa ai danni di Caio nel 2014. Solamente nel 2020 Tizio viene rinviato a giudizio. poiché la truffa si prescrive in sette anni e mezzo, è ragionevole credere che il giudice non farà in tempo a pronunciare la sentenza di condanna.
La prescrizione del reato impedisce al giudice di potersi esprimere sulla vicenda delittuosa, con conseguente frustrazione delle pretese economiche della costituita parte civile.
Costituirsi parte civile se il giudice non liquida il danno
Infine, costituirsi parte civile non sempre conviene quando Il giudice penale riconosce il risarcimento al danneggiato ma non quantifica la somma che gli spetta né gli assegna alcunché, limitandosi a rinviare al giudice civile l’esatta determinazione dell’entità del risarcimento.
Secondo la legge, se la parte civile non prova in maniera precisa quale sia il risarcimento che gli tocca, il giudice penale non potrà pronunciarsi sull’entità della somma spettantegli, ma dovrà limitarsi solamente a riconoscere che il fatto delittuoso è avvenuto, rimandando al giudice civile la quantificazione del danno.
Dunque, il giudice penale, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia soltanto una condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile [6]. In questo caso, quindi, per ottenere il risarcimento il danneggiato dovrà comunque intentare una causa civile, forte, però, della sentenza del giudice penale che comunque ha riconosciuto l’esistenza dell’illecito.
note
[1] Art. 74 cod. proc. pen.
[2] Art. 78 cod. proc. pen.
[3] Art. 79 cod. proc. pen.
[4] Art. 550 cod. proc. pen.
[5] Art. 542 cod. proc. pen.
[6] Art. 539 cod. proc. pen.
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