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Ferie arretrate non godute: si perdono?

23 Gennaio 2020 | Autore:
Ferie arretrate non godute: si perdono?

Per il dipendente che non fruisce delle ferie entro i termini previsti dalla legge è prevista la perdita della possibilità di godimento delle assenze?

Il diritto alle ferie è un diritto irrinunciabile e garantito dalla Costituzione [1], oltreché della legge [2]. In particolare, in base a quanto stabilito dalla normativa [2], la generalità dei lavoratori dipendenti ha diritto a 4 settimane di ferie l’anno, delle quali due devono essere fruite entro l’anno di maturazione, possibilmente in modo continuativo, e altre due entro i 18 mesi successivi, salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, che devono comunque consentire al lavoratore il recupero psicofisico in tempi congrui.

La finalità delle ferie è difatti quella di concedere al dipendente un periodo di riposo, sia fisico che mentale: in pratica, queste assenze servono non solo per consentire al dipendente di riprendersi dalla fatica e dall’usura dell’attività lavorativa, ma anche per poter “recuperare” i rapporti familiari e sociali e beneficiare di momenti di svago.

Proprio per questo motivo, le ferie non sono monetizzabili: non è cioè possibile rinunciare a queste assenze in cambio di un’indennità, salvo specifiche eccezioni (cessazione del rapporto, durata del contratto di lavoro inferiore all’anno, ferie extra rispetto a quelle riconosciute per legge).

Ma che cosa succede se il dipendente non riesce a godere delle ferie per tempo? Le ferie arretrate non godute si perdono?

Nella generalità dei casi, le ferie arretrate non godute non si perdono mai, ma, alla peggio, vengono convertite in un’indennità alla cessazione del rapporto lavorativo. La giurisprudenza europea [3], però, tratta in modo differente l’ipotesi in cui sia il lavoratore ad evitare di assentarsi per ferie, pur essendo messo in condizione di esercitare il proprio diritto. I principi stabiliti sono stati di recente ripresi anche dal TAR della Valle D’Aosta, per i dipendenti pubblici.

Bisogna inoltre precisare che, in merito ai dipendenti pubblici, l’attuale indirizzo [4] non contempla in nessun caso la monetizzazione delle ferie, ma richiede la loro integrale fruizione. Ma procediamo per ordine.

Datore di lavoro che non concede le ferie

Se il datore di lavoro si rifiuta di concedere le ferie minime spettanti, il lavoratore può comunque mettersi in ferie, decidendo unilateralmente di assentarsi dal lavoro? Sfortunatamente, no: anche se in linea di principio la collocazione delle giornate di ferie dovrebbe essere il frutto di un accordo tra datore e lavoratore, è il datore ad avere “l’ultima parola” sulla concessione delle giornate di assenza.

Il lavoratore può, comunque, chiedere il risarcimento per le ferie non godute, e segnalare la violazione all’Ispettorato del lavoro, che può obbligare il datore a collocarlo in ferie, con prescrizione ad adempiere. Peraltro, per non aver consentito al dipendente di godere delle ferie, il datore è soggetto a delle severe sanzioni amministrative.

Lavoratore che si rifiuta di andare in ferie

Può però accadere che sia il lavoratore a rifiutarsi di andare in ferie, nonostante il datore lo metta in condizione di fruire delle assenze. In questo caso, in base a quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea [3], il dipendente perde i diritti connessi alle ferie annuali retribuite. Il datore di lavoro deve però dimostrare che il lavoratore, “deliberatamente e con piena consapevolezza”, si sia astenuto dal fruire dalle proprie ferie annuali, pur essendo stato messo nella condizione di godere delle assenze retribuite. In particolare, il datore deve provare di aver invitato il dipendente a fruire delle ferie, e di averlo informato del fatto che, non usufruendone, le ferie vanno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.

Questo principio è stato ripreso, per i dipendenti pubblici, anche dal TAR della Valle D’Aosta, che in una recente sentenza [4] ha chiarito che il datore non ha modo di obbligare il dipendente al godimento delle ferie, ma deve limitarsi solo a offrire la possibilità di assentarsi.

Non bisogna dimenticare, a questo proposito, una nota sentenza del Tribunale di Pordenone [7], con la quale un datore è stato condannato per aver obbligato un dipendente a smaltire tutte le ferie spettanti in modo forzato, frazionato e con un preavviso minimo.

Smaltimento ferie dipendenti pubblici

Per quanto riguarda, nel dettaglio, le ferie dei dipendenti della PA, il dipartimento della Funzione pubblica [5], seguendo la finalità generale della spending review (cioè del taglio della spesa pubblica), ha previsto che le ferie spettanti debbano essere necessariamente godute, anche in caso di cessazione del rapporto, e non diano luogo all’erogazione d’indennità economiche sostitutive.

Fanno eccezione a questa previsione soltanto le seguenti ipotesi:

  • cessazione del rapporto di servizio per decesso del lavoratore;
  • dispensa dal servizio in base ad accertamenti medico-legali;
  • altri casi di cessazione del rapporto di lavoro, se risulta impossibile godere delle ferie secondo le tempistiche dell’ordinamento di appartenenza.

Ad ogni modo, in base a quanto esposto emerge che in nessun caso il dipendente possa perdere le ferie, pur non essendo ammessa la loro monetizzazione.

Retribuzione delle ferie non godute

Se il dipendente non beneficia delle ferie, non ha diritto a riceverne anticipatamente la retribuzione. In parole semplici, le ferie vengono pagate solo nel momento dell’effettiva fruizione, ad esclusione delle seguenti eccezioni:

  • le ferie contrattuali, eccedenti le 4 settimane previste per legge, se non godute, possono essere convertite in un’indennità, quindi monetizzate;
  • al momento della cessazione del rapporto, se il dipendente non riesce a godere di tutte le ferie prima della data di cessazione stessa, è corrisposta un’indennità relativa alle assenze non fruite;
  • per alcune categorie particolari di lavoratori, come coloro che hanno un contratto di durata inferiore all’anno o gli operai edili (per i quali il datore di lavoro deve accantonare e versare alla Cassa Edile mensilmente un rateo ferie), è prevista la liquidazione periodica delle ferie .

Trattenuta per ferie non godute

Se le ferie maturate non sono godute entro i 18 mesi (o il diverso termine contrattuale) dall’anno di maturazione, devono essere comunque corrisposti all’Inps i contributi calcolati sulle assenze non fruite.

Il datore di lavoro deve trattenere al dipendente la quota di contributi Inps sulle ferie che ha maturato e non ha goduto. Questi contributi saranno poi “restituiti” nel momento in cui il lavoratore beneficerà delle ferie arretrate, e gli sarà corrisposta la relativa contribuzione.

Salvo quanto osservato in merito all’ipotesi del dipendente che si oppone al godimento delle ferie, non ci sono limiti per beneficiare delle ferie arretrate: le assenze possono essere fruite anche dopo 18 mesi dall’anno di maturazione. Non è vero, dunque, che trascorsi 18 mesi dalla maturazione delle ferie non sia più possibile beneficiare delle assenze o della relativa indennità.


note

[1] Art.36 Cost.

[2] Art.10 D.lgs. 66/2003.

[3] Corte di Giustizia europea, cause C-619/16 e C-684/16.

[4] TAR Valle d’Aosta, sez. Unica, sentenza n. 1/20.

[5] Dip. Funz. Pubb., Parere n. 40033 del 8/10/2012.

[6] Art. 2109 Cod. civ.

[7] Trib. Pordenone, sent. n. 121/2016.


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