Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Pensionato: può avere la revisione dell’assegno divorzile?

25 Gennaio 2020
Pensionato: può avere la revisione dell’assegno divorzile?

Ho divorziato nel 2004 da mia moglie e da allora verso alla stessa 250 euro a titolo di assegno di divorzio. Nel frattempo, sono andato in pensione così come la mia ex moglie, la quale non si è mai risposata. Posso chiedere la riduzione o la revoca dell’assegno?

A proposito dei presupposti per la revoca dell’assegno di divorzio, secondo la legge, qualora a seguito della cessazione del matrimonio sia stato previsto un obbligo di questo tipo a carico di uno degli ex coniugi, tale dovere, sicuramente, viene meno in due particolari circostanze:

  • nell’ipotesi in cui il destinatario dell’assegno si sia risposato;
  • nel caso in cui sia deceduto il coniuge onerato oppure quello beneficiario della somma già stabilita.

In tutte gli altri casi, invece, la legge prevede [1] che solo in presenza di giustificati motivi, anche senza il consenso dell’ex coniuge, previa istanza/ricorso da depositare presso il tribunale competente, sia possibile chiedere la revisione, in aumento o in diminuzione, dell’assegno divorzile già sancito oppure anche la revoca del medesimo.

Si tratta, in sostanza, di cambiamenti, rilevanti e decisivi, che hanno riguardato la sfera patrimoniale (ad esempio, la perdita del posto di lavoro) oppure personale (ad esempio, un grave peggioramento delle condizioni di salute) dei soggetti interessati e che, soprattutto, sono accaduti successivamente alla sentenza con la quale è stato stabilito l’assegno divorzile.

A questo punto, tornando al caso esaminato, bisogna valutare se il sopravvenuto pensionamento del coniuge onerato sia sufficiente a fondare, adeguatamente, la richiesta di revisione delle condizioni di divorzio. In effetti, si tratta di una circostanza che è stata presa in considerazione dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha affermato che la diminuzione del reddito conseguenziale ad un pensionamento rappresenta, indubbiamente, un cambiamento delle condizioni patrimoniali del soggetto interessato, in presenza delle quali poter giustificare una richiesta di revisione delle condizioni di divorzio [2].

Tuttavia, sempre la Cassazione, ha precisato che tale revisione non può essere sancita in automatico, essendo necessario, comunque, valutare il caso concreto e se, cioè, il pensionamento abbia, effettivamente, determinato la sussistenza di quei giustificati motivi di cui alla legge e, in concreto, il peggioramento del reddito [3].

Pertanto, alla luce delle predette affermazioni giurisprudenziali, alla luce del pensionamento descritto in quesito, sembrerebbe plausibile chiedere ed ottenere se non la revoca dell’assegno divorzile in corso, almeno una sua riduzione. Ovviamente, sarebbe necessario dimostrare l’avvenuto deterioramento delle condizioni reddituali rispetto a quelle presenti all’epoca del divorzio nonché considerare, altresì, l’eventuale peggioramento della situazione patrimoniale dell’ex coniuge beneficiario che, invece, potrebbe rappresentare un motivo per respingere la sua istanza.

In conclusione, prima di procedere, sarebbe, comunque, preferibile conferire incarico ad un legale, affinché valuti oggettivamente gli elementi descritti (ad esempio, l’ammontare delle due pensioni e il reddito all’epoca del divorzio dei due coniugi) oppure affinché sondi l’opportunità di un accordo consensuale con la controparte, mirato a definire, pacificamente, la cessazione o, almeno, la riduzione dell’assegno divorzile.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avvocato Marco Borriello


note

[1] Art 9 L. 898/1970.

[2] Cass. civ. ord. n. 17030/2014

[3] Cass. civ. ord. n. 17808/2015


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube