L’impegno assunto dal sottosegretario Mise a facilitare gli indennizzi dovuti dai gestori ai consumatori, presentando un emendamento al decreto Milleproroghe.
Novità sui rimborsi in arrivo per le bollette pazze: oggi, nella riunione svolta al Ministero dello Sviluppo economico, il sottosegretario Alessia Morani si è impegnata a considerare la richiesta delle associazioni dei consumatori di modificare l’ultima legge di Bilancio 2020 appena approvata [1], per quanto riguarda gli indennizzi sulle bollette pazze, attraverso un emendamento al Milleproroghe“. A dirlo alla nostra agenzia stampa Adnkronos è il presidente dell’Unione nazionale consumatori, Massimiliano Dona, .
“Si tratta – riferisce – dell’articolo 1 comma 292 che, per luce, gas, acqua e telefonia, introduce per i fornitori una penale pari al 10% dell’ammontare contestato e non dovuto e, comunque non inferiore a 100 euro, in caso di illegittimità della condotta del gestore“.
“Un principio sacrosanto e condivisibile – sottolinea – che riguarda rettifiche, conguagli, contratti e servizi non richiesti, doppie fatturazioni. Peccato che risulti di difficile applicazione. Non si capisce, ad esempio, chi deve decidere che la condotta è illegittima, chi sia l’autorità competente, se Arera e Agcom, le due authority di settore, oppure l’Autorità giudiziaria”.
“Abbiamo chiesto – continua Dona – sia l’Autorità di regolazione o di controllo e che la segnalazione possa essere fatta non solo autonomamente dal cliente, ma anche presentata con l’assistenza delle associazioni dei consumatori. Abbiamo proposto di sostituire il concetto di condotta illegittima con quello di condotta anomala”.
“Anche per l’articolo 1 comma 291 – fa notate il presidente dell’Unc – (si tratta della sospensione della fornitura per mancati pagamenti delle fatture) abbiamo chiesto di aggiungere che non può essere sospesa la fornitura o un servizio, se il consumatore sta contestando la bolletta“.
Il sottosegretario Alessia Morani – prosegue Dona – “già si era spesa a favore dei consumatori sulla vicenda delle bollette da 28 giorni e che continua nel suo impegno a favore degli utenti più deboli, con il sostegno dell’Unione nazionale consumatori“.
note
[1] Art. 1, comma 292, Legge n. 160 del 27 dicembre 2019. Si riporta il testo: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico nonché di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in caso di emissione di fatture a debito in relazione alle quali sia accertata dall’autorità competente ovvero debitamente documentata mediante apposita dichiarazione, presentata autonomamente anche con modalità telematiche, l’illegittimità della condotta del gestore e dell’operatore interessato, per violazioni relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli o di fatturazione nonché per addebiti di spese non giustificate e di costi per consumi, servizi o beni non dovuti, l’utente ha diritto ad ottenere, oltre al rimborso delle somme eventualmente versate, anche il pagamento di una penale pari al 10 per cento dell’ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro“.