Differenza tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa


Quali sono gli strumenti a disposizione dei cittadini per partecipare attivamente alla vita politica del Paese?
Quando si apre la Costituzione italiana, il primo articolo che si trova recita: «L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». Che sia «fondata sul lavoro» è un argomento molto discusso, specialmente nei momenti di crisi. Ma che gli italiani vivano in una Repubblica democratica non ci sono dubbi. O, almeno, non ce ne dovrebbero essere. Questo primo articolo della nostra Costituzione contiene, pur non essendo citati, due concetti che fanno parte della sovranità del popolo ma che, a volte, possono essere confusi. Ecco perché c’è chi si chiede la differenza tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa.
Da che cosa emergono questi due concetti sul primo articolo della Costituzione? Dal passaggio in cui viene sancito che la sovranità appartiene al popolo e che è lui ad esercitarla. Lo può fare in due modi: eleggendo i propri rappresentanti in Parlamento o negli enti locali e sovracomunali oppure partecipando in pieno alle decisioni che interessano l’intera collettività. Già questo ci porta nella direzione che a noi interessa in questo articolo, cioè alla differenza tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa.
Va da sé che entrambe le forme di democrazia sono le uniche arme che un cittadino ha per evitare che siano sempre gli altri a decidere per lui, anche se spesso si sente dire che il voto alle elezioni o ai referendum non serve a nulla perché «tanto fanno come vogliono loro». Non è, sicuramente, una scusa valida per disertare le urne: semmai, la partecipazione attraverso la democrazia diretta o rappresentativa è il solo modo che si ha per chiedere conto a chi, eventualmente, non rispetterà la volontà del popolo. Chi non ne vuole sapere di recarsi al proprio seggio, non avrà poi alcun diritto a protestare.
Indice
Democrazia diretta: che cos’è?
Si può definire la democrazia diretta come quella forma di governo in cui i cittadini possono esercitare il potere legislativo senza alcun intermediario e senza l’intervento dei loro rappresentanti politici.
La democrazia diretta, però, non va confusa con la democrazia partecipativa. La prima consiste nella possibilità di esprimere pareri ed opinioni ai rappresentanti dei cittadini per contribuire alle scelte legislative. È il caso, ad esempio, dei vertici tra Governo e sindacati o associazioni di imprenditori al momento di gettare le basi su una manovra finanziaria.
La Costituzione tutela la democrazia diretta come uno dei diritti fondamentali dei cittadini. In essa, infatti, si legge [1]: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».
Democrazia diretta: quali strumenti?
Sul lato pratico, però, su quali strumenti concreti di democrazia diretta possono contare i cittadini? Sono, sostanzialmente, quattro:
- il referendum abrogativo [2]: permette di cancellare una legge varata dal Parlamento. Occorre presentare 500mila firme autenticate e raccolte in un massimo di tre mesi. L’abrogazione avviene se alle urne viene raggiunto il quorum di almeno il 50% degli aventi diritto al voto;
- il referendum confermativo [3]: noto anche come referendum costituzionale, è possibile convocarlo quando è stata approvata da ciascuna delle Camere una modifica alla Costituzione con una maggioranza inferiore ai due terzi dei parlamentari. La consultazione può essere richiesta entro tre mesi da un quinto dei membri della Camera o del Senato oppure da 500mila elettori o, ancora, da cinque Consigli regionali. Non è previsto il quorum;
- il referendum di iniziativa popolare [4]: permette di presentare alle Camere un disegno di legge che sia appoggiato da almeno 50mila firme. Tuttavia, la discussione e la decisione sul provvedimento spettano ai solo parlamentari. Va detto che raramente vengono tenute in considerazione o, comunque, passano in coda alle proposte dei legislatori;
- la petizione [5]: una quarta forma di democrazia diretta è quella che la Costituzione tutela in questo modo: «Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità». Tuttavia, non c’è alcuna legge specifica grazie alla quale applicare questo principio sancito dalla Costituzione.
Democrazia rappresentativa: che cos’è?
A differenza della democrazia diretta in cui il cittadino ha la possibilità di promuovere delle iniziative concrete che possono diventare leggi dello Stato, la democrazia rappresentativa lascia questo potere in mano ad altri, ovvero a chi si candida ad una carica pubblica.
In altre parole: la democrazia rappresentativa è la forma di governo che permette ai cittadini aventi diritto al voto di eleggere i propri rappresentanti in Parlamento o negli enti locali o territoriali (Comuni e Regioni). In questo modo, delegano a loro il potere di fare e di approvare delle leggi. Per questo motivo, la democrazia rappresentativa viene chiamata anche democrazia indiretta.
Va da sé che l’unico strumento di democrazia rappresentativa resta le elezioni politiche o amministrative, cioè la convocazione alle urne dei cittadini aventi diritto al voto affinché eleggano i membri del Parlamento, del Consiglio regionale o del Consiglio comunale. Va ricordato che il voto di ciascun cittadino deve essere, per legge:
- personale: un elettore non può delegare ad un’altra persona di votare al suo posto;
- uguale: il valore di ogni voto è lo stesso;
- libero: l’elettore non può essere condizionato da niente e da nessuno e non può subire delle limitazioni alla sua libertà di scelta;
- segreto: nessuno deve avere la possibilità di risalire all’identità di chi ha espresso un determinato voto.
note
[1] Art. 3 Costituzione italiana.
[2] Art. 75 Costituzione italiana.
[3] Art. 138 Costituzione italiana.
[4] Art. 71 Costituzione italiana.
[5] Art. 50 Costituzione italiana.
Autore immagine: Canva.com