Posso cacciare nel mio terreno?


Attività venatoria: quando è lecita e quali regole si devono rispettare? È possibile cacciare all’interno di una proprietà privata?
La pratica venatoria è molto diffusa in Italia, probabilmente per via dei tanti luoghi ove è possibile praticarla e della fauna presente sul territorio. Perché si possa cacciare, però, occorre rispettare moltissime regole: non mi riferisco solamente a tutte le autorizzazioni che occorrono per ottenere il porto d’armi, ma anche alle norme che bisogna rispettare per recarsi nei luoghi ove si può praticare l’attività venatoria.
Mettiamo il caso che tu sia proprietario di un grande appezzamento di terra destinato solo in parte alla coltivazione: in tale fondo sei libero di cacciare come meglio credi, oppure devi seguire determinate regole? Con questo articolo ci soffermeremo su questo particolare aspetto dell’attività venatoria: vedremo, cioè, se è possibile cacciare nel proprio terreno oppure no.
Indice
Attività venatoria: cos’è?
L’attività venatoria (cioè, la caccia) consiste nel ricercare, inseguire, abbattere o catturare selvaggina attraverso l’utilizzo di armi o animali a ciò destinati; anche il vagare o il soffermarsi in atteggiamento di ricerca o di attesa del selvatico costituisce esercizio della caccia.
Un tempo la caccia veniva praticata principalmente per l’approvvigionamento di cibo, pelli o altre materie; oggigiorno, invece, con essa si perseguono sostanzialmente altri fini, come ad esempio lo scopo ricreativo, commerciale, sportivo e per il contenimento e gestione di una specie.
Dove si può cacciare?
La legge [1] stabilisce i luoghi ove si può cacciare, o meglio le condizioni da rispettare affinché, giunti in un luogo, si possa praticare l’attività venatoria. A parte, ovviamente, le aree appositamente dedicate alla caccia, bisogna ricordare che:
- è vietata la caccia praticata a una distanza inferiore a cento metri da case, fabbriche, edifici adibiti a posto di lavoro. È altresì vietato sparare in direzione dei predetti immobili da una distanza inferiore ai centocinquanta metri;
- la caccia è vietata per una distanza di cinquanta metri metri dalle strade (comprese quelle comunali non asfaltate) e dalle ferrovie. Anche in questo caso è vietato sparare a una distanza inferiore a centocinquanta metri;
- la caccia nei fondi dove c’è la presenza di bestiame o di macchine agricole in funzione è consentita solo a una distanza superiore ai cento metri dalla mandria o dal gregge o dal branco;
- è vietato cacciare nei terreni di pianura innevati, stagni e laghi ghiacciati, terreni allagati, giardini privati, parchi pubblici, centri abitati, aree adibite a sport, parchi e riserve naturali, oasi, zone di ripopolamento, foreste demaniali;
- l’esercizio venatorio è vietato in forma vagante sui frutteti, vigneti fino alla data del raccolto, coltivazioni di riso, soia e mais da seme.
Quando si può cacciare?
In linea di massima, la caccia in Italia è consentita dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio di ogni anno, nel rispetto del calendario venatorio emesso da ogni Regione.
A seconda delle Regioni e dei periodi, si può cacciare dai tre ai cinque giorni la settimana (martedì e venerdì sono sempre esclusi).
Si può cacciare nel proprio fondo?
Siamo ora in grado di rispondere alla domanda posta dall’articolo, e cioè: posso cacciare nel mio terreno? La risposta è positiva: puoi cacciare nel tuo terreno, purché rispetti i limiti visti nel paragrafo precedente e, ovviamente, tutte le altre regole poste dalla legge (porto d’armi, strumenti consentiti, ecc.).
Se, dunque, sei proprietario di un terreno talmente grande da poter dedicarti all’attività venatoria, allora potrai cacciare, avendo cura però di essere lontano almeno cento metri da edifici di qualsiasi tipo e almeno cinquanta metri dalla strada; inoltre, dovrai avere premura che non vi sia il pericolo di colpire una mandria, un gregge o un branco, in quanto la caccia è vietata nei fondi ove c’è bestiame, a meno che non si rispetti la distanza di cento metri da esso.
Altre regole da rispettare durante la caccia
Abbiamo detto che puoi cacciare nel tuo fondo nel rispetto delle regole viste due paragrafi più sopra. Oltre a quelle limitazioni, dovrai attenerti anche ad altri divieti; tra i tanti ricordiamo i seguenti:
- i cacciatori hanno divieto di trasportare armi da caccia che non siano scariche e in custodia all’ingresso dei centri abitati o dalle zone dove è vietata l’attività venatoria a bordo di veicoli di qualunque tipo e nei giorni in cui la caccia è vietata;
- la caccia è vietata di martedì e di venerdì (cosiddetto silenzio venatorio);
- è vietato cacciare con reti, trappole, tagliole, vischio, esche e bocconi avvelenati, lacci, archetti, balestre e gabbie.
- la caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole, fino al tramonto;
- è assolutamente vietato cacciare di notte;
- è vietato l’ingresso dei cani da caccia nei terreni coltivati a riso, soia, tabacco ed ortaggi. L’uso dei cani è consentito in numero massimo di due per cacciatore.
Caccia: quali reati?
La violazione delle regole menzionate sinora può comportare la commissione di veri e propri reati:
- chi lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, incorre nella contravvenzione penale di omessa custodia di animali [2], punita con la sanzione amministrativa da venticinque euro a duecentocinquantotto euro;
- se un cacciatore uccide o ferisce animali domestici o animali da cortile può essere punito penalmente per l’uccisione dell’animale;
- la legge punisce penalmente [3] chi in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara con armi da fuoco;
- il cacciatore che entra nella proprietà privata altrui quando questa sia protetta nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno rischia di essere incriminato per violazione di domicilio [4];
- ovviamente, qualora il cacciatore dovesse inavvertitamente colpire una persona, potrà rispondere di lesioni o di omicidio colposo.
note
[1] Legge n. 157/1992.
[2] Art. 672 cod. pen.
[3] Art. 703 cod. pen.
[4] Art. 614 cod. pen.
Autore immagine: canva