Quando si può sciogliere una donazione fatta al marito e alla moglie: la separazione e il divorzio, il tradimento, la sopravvenienza di figli, la simulazione.
Stai per donare una casa a tua moglie. Prima di compiere questo passo, vuoi sapere cosa potrebbe succedere se, un giorno, in odor di separazione, volessi riprenderti il bene o se, per qualsiasi altra ragione, dovessi ripensarci. Si può revocare una donazione al coniuge?
Sai bene che, come recita l’antico adagio popolare, non si può chiedere la restituzione di una cosa regalata e che, peraltro, difficilmente tua moglie sarebbe disposta a ridarti ciò che ormai è suo. Questi concetti sono peraltro confermati anche a livello normativo: il Codice civile stabilisce che la donazione è irrevocabile; per cui, una volta trasferita la proprietà del bene, questo appartiene al donatario per sempre.
Ma che succede se la donazione dovesse essere solo simulata, eseguita cioè con un secondo fine (come, ad esempio, pagare meno tasse o evitare un pignoramento) e se, pertanto, tra i coniugi dovesse esservi un accorso sottostante diverso? E cosa può fare il coniuge donante se dovesse decidere di separarsi dal donatario? Se la moglie, beneficiaria dell’immobile, decidesse di lasciare il marito e tenersi la casa ricevuta in donazione, potrebbe farlo?
Tutti questi legittimi dubbi possono essere risolti rispondendo ad un’unica domanda: si può revocare una donazione al coniuge? La risposta è affermativa, ma solo se ricorrono alcune condizioni. Di tanto ci occuperemo qui di seguito. Ma procediamo con ordine.
Indice
- 1 Quando si può revocare una donazione al coniuge?
- 2 Revoca donazione al coniuge per mutuo dissenso
- 3 Revoca donazione al coniuge per tradimento o ingratitudine
- 4 Revoca donazione al coniuge per sopravvenienza di figli
- 5 Scioglimento della donazione per nullità o annullabilità
- 6 Azione di simulazione contro la donazione fittizia
Quando si può revocare una donazione al coniuge?
In linea generale, la donazione è irrevocabile: il donante, pertanto, una volta compiuto il gesto di generosità, non può più richiedere indietro ciò che un tempo era suo.
Tuttavia, esistono dei casi nei quali gli effetti della donazione possono venire meno.
Tali ipotesi sono in particolare:
- l’accordo di entrambe le parti (il cosiddetto “mutuo dissenso”);
- l’ingratitudine e indegnità del donatario (come potrebbe succedere nel caso di un tradimento compiuto con modalità diffamatorie);
- la sopravvenienza di figli del donante (si pensi al caso in cui, in futuro, dovesse scoprirsi un figlio illegittimo del donante).
Oltre a ciò possono configurarsi altre ipotesi in cui la donazione viene meno:
- per nullità o annullabilità dell’atto (si pensi a una donazione non scritta o compiuta in uno stato di incapacità di intendere e volere);
- per simulazione (si pensi alla casa intestata alla moglie per non pagare l’Imu).
Se ricorre una di tali circostanze, dunque, anche la donazione al coniuge può essere revocata.
Come si può ben evincere, la separazione o il divorzio non sono cause di revoca della separazione, e neanche di per sé l’infedeltà coniugale. Sicché, se marito e moglie decidono di dirsi addio per sempre, i beni donati dall’uno all’altro restano di quest’ultimo. La donazione, quindi, sopravvive nonostante la cessazione del matrimonio.
Qui di seguito analizzeremo tutte tali ipotesi.
Revoca donazione al coniuge per mutuo dissenso
Nulla vieta al coniuge donante e a quello donatario di revocare la donazione. Le parti devono essere però entrambe d’accordo.
Se si tratta di un immobile, marito e moglie dovranno recarsi nuovamente dal notaio. In buona sostanza, si tratta di compiere un atto di trasferimento in senso contrario a quello precedente, una sorta di nuova donazione dal donatario al donante, ma con effetto retroattivo. La conseguenza è che la donazione iniziale non avrà sortito alcun effetto e il bene sarà come se non fosse mai uscito dal patrimonio del donante.
La donazione può anche essere risolta parzialmente [1]. Ad esempio, se oggetto della donazione sono stati un appartamento e un terreno, i due contraenti possono convenire che la donazione sia risolta per il solo appartamento (che torna in proprietà del donante) e non per il terreno (che, quindi, resta in proprietà del donatario).
Revoca donazione al coniuge per tradimento o ingratitudine
Il Codice civile prevede la possibilità di revocare la donazione solo in caso di comportamenti particolarmente gravi commessi dal donatario. Si tratta di azioni che coincidono quasi sempre con reati molto gravi come l’omicidio, il tentato omicidio, la calunnia, l’ingiuria grave nei confronti del donante oppure quando il donatario ha dolosamente provocato un grave danno al patrimonio del donante o, infine, ha rifiutato indebitamente di corrispondergli gli alimenti.
Come si vede, il semplice fatto che la coppia non vada più d’accordo non è causa di scioglimento della donazione: pertanto, in caso di separazione e divorzio la donazione non può essere sciolta. La giurisprudenza ha escluso la revoca della donazione in favore della moglie neanche quando questa, al momento dell’atto, era già consapevole di voler sciogliere il matrimonio e, quindi, ha agito dolosamente solo per farsi intestare l’immobile.
Neanche il tradimento consente la revoca della donazione, a meno che venga consumato con modalità talmente gravi e lesive dell’altrui reputazione da rientrare nella diffamazione. Leggi sul punto: Donazione al coniuge traditore: si può revocare?
Quando l’adulterio diviene oggetto di pettegolezzo e di scherno ed è, quindi, noto alla collettività è fonte di danno all’immagine del coniuge ed è causa di scioglimento della donazione.
Secondo la Cassazione [3], l’ingiuria grave che legittima la revoca della donazione per ingratitudine del donatario, consiste in un qualsiasi atto o comportamento che leda in modo rilevante il patrimonio morale del donante, e palesi per ciò solo un sentimento di avversione da parte del donatario. Sulla base di questo principio, la Suprema Corte ha ritenuto che integri gli estremi dell’ingiuria grave la condotta della moglie che aveva intrattenuto per lungo tempo una relazione extraconiugale con modalità oggettivamente irriguardose nei confronti del coniuge, sfociata nell’abbandono della famiglia nonostante la presenza di figli.
Revoca donazione al coniuge per sopravvenienza di figli
Se il donante dovesse avere, in un momento successivo alla donazione, degli altri figli, la donazione può essere revocata. Si può trattare di figli avuti dalla propria moglie o anche da altre donne (quindi, rilevano anche quelli nati da relazioni adulterine).
La revoca della donazione spetta anche se il figlio era già nato o concepito al momento della donazione medesima, purché il donante fosse all’oscuro di ciò (si pensi al figlio avuto con una donna che ha sempre serbato per sé tale circostanza).
Insomma, se al momento della donazione il donante non aveva figli o discendenti o ignorava di averne, egli può ottenere la revocazione della donazione.
Leggi: la donazione alla moglie si può revocare se nasce un figlio.
Scioglimento della donazione per nullità o annullabilità
La donazione è un normalissimo contratto e, come regola impone, deve possedere tutti i requisiti di validità dei contratti. Quindi, il donante deve essere capace di intendere e volere: sarebbe annullabile entro 5 anni una donazione fatta da un soggetto incapace per una malattia mentale o per demenza senile. Il donante non deve essere stato costretto dal dolo o dalla violenza altrui a donare: sarebbe, ad esempio, annullabile entro 5 anni la donazione fatta sotto minaccia di abbandono del tetto coniugale.
In più, la donazione di immobili deve essere fatta davanti a un notaio con due testimoni: in assenza di tali requisiti di forma, la donazione è nulla e la relativa azione può essere fatta valere in qualsiasi momento.
Azione di simulazione contro la donazione fittizia
In alcuni casi, la donazione è solo il frutto del tentativo dei coniugi di simulare una situazione diversa da quella effettiva per evitare determinati effetti pregiudizievoli. Si pensi all’immobile intestato alla moglie perché il marito ne ha già uno e sta così tentando di ottenere benefici fiscali. Oppure si pensi all’immobile donato al marito perché la moglie ha contratto numerosi debiti e teme che i creditori le possano pignorare il bene.
La donazione simulata è efficace, ma il trasferimento di proprietà può essere “sciolto”, anche senza il consenso del donatario, se il donante riesce a dimostrare appunto l’intento simulatorio. La prova, però, può essere fornita solo con un atto scritto, ossia una “controdichiarazione” firmata da ambedue la parti al momento della donazione in cui le stesse danno atto del proprio reale intento e, pertanto, di non volere gli effetti della donazione.
note
[1] Studio Cons. Nazionale Notariato n. 52/2014
[2] Trib. Lecce, sent. n. 1159/2018 del 26.03.2018.
[3] Cass. sent. n. 14093/2008.