Le ultime sentenze su: danno da stress; usura psicofisica e onere della prova; domanda di risarcimento del danno da stress; pretesa risarcitoria del danno esistenziale.
Indice
- 1 Danno da stress: natura e presupposti di risarcibilità
- 2 Domanda di risarcimento del danno da stress
- 3 Risarcimento del danno: presupposti
- 4 Pretesa risarcitoria del danno esistenziale
- 5 Dimostrazione del pregiudizio subito
- 6 Danno da stress: risarcimento
- 7 Individuazione dell’interesse protetto
- 8 L’esistenza del danno
- 9 Danno da stress lamentato da una pensionata
Danno da stress: natura e presupposti di risarcibilità
Il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell’interesse leso, sul quale grava l’onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.
Tribunale Roma sez. XI, 25/01/2017, n.1340
Domanda di risarcimento del danno da stress
Non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno da stress o comunque alla salute, in totale assenza di dimostrazione del pregiudizio subito, anche solo di un qualsiasi principio di prova, come da costante giurisprudenza civilistica in materia di danno biologico.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 06/06/2013, n.5696
Risarcimento del danno: presupposti
Il risarcimento del danno da ritardo procedimentale dell’Amministrazione, previsto dall’art. 2 bis comma 1, l. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla l. 18 giugno 2009 n. 69, non è legato alla perdita di guadagno sofferto a causa del ritardo, ma all’incertezza prodottasi a causa dell’inosservanza colposa del termine di conclusione del procedimento e assume come presupposto il fatto obiettivo che la certezza e il rispetto dei tempi dell”azione amministrativa costituiscano un autonomo bene della vita, sul quale il privato deve poter fare ragionevole affidamento, al fine di autodeterminarsi e orientare le proprie scelte; si tratta quindi di un danno esistenziale tipico, cioè del danno da “stress” per l’attesa del provvedimento e le lungaggini burocratiche.
T.A.R. Campobasso, (Molise) sez. I, 30/05/2013, n.357
Pretesa risarcitoria del danno esistenziale
La pretesa risarcitoria del danno esistenziale (al cui “genus” deve essere ricondotto anche il danno da stress) esige un’allegazione di elementi concreti e specifici da cui desumere, secondo un criterio di valutazione oggettiva, l’esistenza e l’entità del pregiudizio subito, il quale non può essere ritenuto sussistente “in re ipsa”, né è consentito l’automatico ricorso alla liquidazione equitativa.
T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. II, 07/05/2012, n.785
Dimostrazione del pregiudizio subito
Ai fini del risarcimento del danno da stress o alla salute è necessario dimostrare il pregiudizio subito, anche solo con un qualsiasi principio di prova ex art. 40, comma 1, lett. c), c.p.a.Naturalmente non vale ad integrare tale principio di prova l’autodichiarazione prodotta in giudizio, priva del necessario requisito della obiettività né può ritenersi sufficiente la relazione peritale, che ha una portata assolutamente generale, non essendo, infatti, la stessa riferita specificamente ad alcuno dei ricorrenti.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 01/08/2011, n.6858
Danno da stress: risarcimento
È legittimo il risarcimento del danno da stress subito da automobilista (nella specie donna incinta) nella ricerca della propria autovettura illegittimamente rimossa da ausiliare del traffico privo di delega.
Cassazione civile sez. II, 23/03/2011, n.6712
Individuazione dell’interesse protetto
Ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale costituito dallo stress psicologico − che rappresenta la conseguenza della lesione di un possibile interesse protetto − è necessaria l’individuazione di tale interesse e il riconoscimento della sua veste di diritto fondamentale della persona costituzionalmente garantito.
Cassazione civile sez. III, 12/02/2008, n.3284
L’esistenza del danno
In tema di risarcimento del danno da responsabilità aquiliana (sia esso patrimoniale che non patrimoniale) occorre che sia provata l’esistenza del danno di cui si chiede il risarcimento, non potendo ritenersi che il danno sia “in re ipsa”, cioè coincida con l’evento, poiché il danno risarcibile è pur sempre un danno-conseguenza anche nella responsabilità aquiliana e non coincide con l’evento, che invece è un elemento del fatto produttivo del danno.
(Nella specie la S.C. ha escluso che fosse risarcibile, in mancanza della prova del fatto in cui esso sarebbe consistito, il danno esistenziale o danno da stress causato dall’errata convinzione di ridurre il rischio di danni da fumo a cui l’attore, già fumatore, era stato indotto dalla dicitura “lights”, passando alle sigarette più leggere).
Cassazione civile sez. III, 04/07/2007, n.15131
Danno da stress lamentato da una pensionata
La p.a. che, tenendo una condotta inadempiente, induce una categoria professionale a minacciare od attuare uno sciopero, è responsabile del danno consistito nell’ansia e nello stress causati agli utenti dallo sciopero o dalla minaccia di esso (nella specie, il giudice di pace ha condannato la regione a risarcire il “danno da stress” lamentato da una pensionata in conseguenza delle continue minacce di sciopero da parte dei farmacisti, i quali lamentavano di non essere stati rimborsati dalla Regione per i farmaci erogati agli assistiti).
Giudice di pace Napoli, 22/09/2003