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Trasferimento ramo d’azienda: ultime sentenze

27 Ottobre 2021 | Autore:
Trasferimento ramo d’azienda: ultime sentenze

Trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento; diritti dei lavoratori.

Diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro

Deve affermarsi la cognizione del giudice del lavoro in relazione a domande, di accertamento della cessione di ramo di azienda e della continuità del rapporto di lavoro in capo alla cessionaria, secondo l’art. 2112 c.c., in quanto atte a rivelare un interesse del lavoratore al riconoscimento e alla tutela della propria posizione all’interno dell’impresa in procedura concorsuale, sia in funzione di una possibile ripresa dell’attività, sia per la coesistenza di diritti non patrimoniali e previdenziali, estranei alla realizzazione della par condicio (fattispecie relativa all’azione promossa da una lavoratrice che aveva citato giudizio due società, entrambe fallite nel corso del procedimento, per vedersi riconoscere il proprio diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle cessionarie che si erano succedute, essendo intervenuto tra le due società un trasferimento di ramo d’azienda).

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2021, n.23528

Autonomia funzionale e preesistenza

Ai fini del trasferimento di ramo d’azienda previsto dall’art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall’art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere – autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione.

L’elemento costitutivo dell’autonomia funzionale va quindi letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo la quale l’impiego del termine “conservi” nell’art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, “implica che l’autonomia dell’entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento” (Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017).

Cassazione civile sez. lav., 04/08/2021, n.22249

Trasferimento dei rapporti di lavoro

Affinché si possa parlare di ‘ramo d’azienda’ e, quindi, ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 2112 c.c. – che consente il trasferimento dei rapporti di lavoro subordinato a prescindere dal consenso dei lavoratori ceduti – è necessario che il ramo d’azienda rivesta caratteri tali da essere assimilabile al trasferimento d’azienda, non a caso accomunato nello stesso regime giuridico dall’art. 2112 c.c.. A tal fine è necessario che anche il ‘ramo’ – così come l’intera azienda – abbia una struttura organizzativa tale da rivelarsi idonea all’esercizio dell’impresa ex art. 2082 c.c..

Corte appello Roma sez. lav., 15/06/2021, n.1478

Trasferimento di un ramo di azienda: quando?

Affinché sia configurabile il trasferimento di un ramo di azienda, anche nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto solo un gruppo di dipendenti, è necessario che questi ultimi siano dotati di particolari competenze, che siano stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, così da rendere le loro attività interagenti ed idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili.

Corte appello Roma sez. III, 24/05/2021, n.1538

Trasferimento di un gruppo di lavoratori

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2112 c.c., il trasferimento di ramo d’azienda (che si verifica allorquando venga ceduto un complesso di beni oggettivamente dotato di una propria autonomia organizzativa ed economica, funzionale allo svolgimento di un’attività volta alla produzione di beni o servizi) è configurabile – come affermato dalla giurisprudenza della CGUE (sentenze 20 gennaio 2011, causa C-463/09; 6 marzo 2014, causa C-458/12; 13 giugno 2019, causa C-664/17) – anche quando oggetto della cessione sia un gruppo organizzato di dipendenti stabilmente assegnato a un compito comune senza elementi materiali significativi, purché tale entità preesista al trasferimento e sia in grado di svolgere quello specifico servizio prescindendo dalla struttura dalla quale viene estrapolata, in favore di una platea indistinta di potenziali clienti.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l’applicabilità dell’art. 2112 c.c. al trasferimento di un gruppo di lavoratori di un istituto bancario dotati di professionalità eterogenee, come tali inidonee a configurare il presupposto dell’autonomia funzionale del servizio ceduto).

Cassazione civile sez. lav., 16/03/2021, n.7364

Competenza esclusiva del giudice di merito

In tema di trasferimento di ramo d’azienda, la verifica della sussistenza dei presupposti dell’autonomia funzionale e della preesistenza, rilevanti ai sensi dell’art. 2112, comma 5, c.c., integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile per cassazione alla stregua dell’art. 360, n. 3, c.p.c., laddove alla fattispecie, così come accertata dal giudice di merito, sia stata applicata una norma dettata per disciplinare ipotesi diverse (cd. vizio di sussunzione), ovvero sulla base dell’art. 360, n. 5, c.p.c., nell’ipotesi in cui sia stato omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che sia stato oggetto di discussione tra le parti.

Cassazione civile sez. lav., 16/03/2021, n.7364

Consenso del lavoratore ceduto

In materia di trasferimento d’azienda, l’onere di allegare e provare l’insieme dei fatti integranti un trasferimento di ramo d’azienda incombe sul datore di lavoro cedente che intenda avvalersi degli effetti previsti dall’art. 2112 cod. civ., trattandosi di eccezione al principio generale del necessario consenso del lavoratore ceduto (nel caso di specie il giudicante ha ritenuto che detto onere non sia stato assolto in quanto dall’analisi della documentazione prodotta e dalla corretta interpretazione del precetto dell’art. 1458 c.c., in combinato disposto con l’art. 2112 c.c., può affermarsi che la ricorrente al momento in cui si è perfezionato il trasferimento d’azienda non fosse adibita al ramo oggetto di retrocessione).

Tribunale Sassari sez. lav., 11/02/2021, n.95

Trasferimento illegittimo di ramo d’azienda

Nel caso di trasferimento illegittimo di ramo d’azienda e di rifiuto da parte del datore ex cedente della prestazione offerta dal lavoratore che presti la sua attività a favore del cessionario, data l’identità della prestazione, va esclusa la legittimità di una doppia retribuzione e negata la configurabilità di un titolo retributivo, già esaurito dal pagamento dell’ex cessionario. Il fondamento della condanna dell’ex cedente a garanzia dell’effettività della tutela va rinvenuto nella natura indirettamente coercitiva e sanzionatoria della condotta datoriale che realizza un disvalore per l’ordinamento.

Tribunale Siena, 06/07/2020, n.89

Efficacia satisfattiva e liberatoria del pagamento del cessionario

Nel caso di trasferimento illegittimo di ramo d’azienda e di rifiuto da parte del datore ex cedente della prestazione offerta dal lavoratore che presti la sua attività a favore del cessionario, va riconosciuta la duplicità di rapporti, uno de iure, ripristinato giudizialmente, e uno de facto. Tra le due obbligazioni retributive intercorre un vincolo di solidarietà passiva per cui, data l’identità della prestazione resa a favore dell’ex cessionario, il pagamento del corrispettivo da parte di quest’ultimo è satisfattivo del credito e liberatorio nei confronti dell’ex cedente.

Tribunale Trento, 26/06/2020, n.86

Trasferimento del ramo d’azienda: insussistenza presupposti

A seguito della pronuncia giudiziale che abbia dichiarato insussistenti i presupposti per il trasferimento del ramo d’azienda, unitamente alla messa in mora da parte del lavoratore, vi è l’obbligo dell’impresa già cedente di pagare la retribuzione e non di risarcire un danno.

Cassazione civile sez. lav., 21/04/2020, n.7977

Licenziamento illegittimo intimato in epoca precedente al trasferimento

Integra violazione dell’art. 111 c.p.c. l’esclusione della chiamata in causa, ancorché per la prima volta in grado di appello, da parte della lavoratrice illegittimamente licenziata e reintegrata nel posto di lavoro dopo il trasferimento del ramo d’azienda cui già era stata addetta, della società cessionaria in considerazione della qualità di questa di successore a titolo particolare della cedente nella generalità dei rapporti preesistenti e, dunque, di parte del processo, in una posizione processuale e sostanziale non distinta da quella del suo dante causa; ne consegue la legittimazione della cessionaria ad intervenire o ad essere chiamata in causa, senza i limiti di cui all’art. 344 c.p.c. né il rispetto delle condizioni prescritte dall’art. 269 c.p.c.

Cassazione civile sez. lav., 21/05/2018, n.12436

Disciplina del trasferimento del ramo d’azienda

Nel pubblico impiego privatizzato, l’art. 202, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, che prevede il passaggio diretto del personale addetto ai servizi di igiene ambientale dalla amministrazioni comunali alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, costituisce una norma speciale finalizzata alla riorganizzazione complessiva del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani volta ad assicurare la continuità dei dipendenti in servizio, con conseguente applicabilità della disciplina del trasferimento del ramo d’azienda ex art. 2112 c.c.

Cassazione civile sez. lav., 10/01/2018, n.341

Trasferimento del ramo d’azienda da una società all’altra

Anche il trasferimento del ramo d’azienda da una società all’altra configura una successione a titolo particolare nei rapporti preesistenti, successione che, sul piano processuale, determina una prosecuzione del processo in corso tra le parti originarie, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., per cui la sentenza pronunciata contro il cedente esplica i suoi effetti contro il successore a titolo particolare, a nulla rilevando la circostanza che nell’atto di cessione del ramo d’azienda tra le posizioni debitorie cedute elencate non vi ė la somma di cui alla sentenza pronunciata contro il cedente.

Tribunale Lecce, 24/11/2016, n.4991

Mantenimento dei diritti dei lavoratori

La norma in esame, così come modificata dall’art. 32 del d.lg. n. 276/2003, in tema di trasferimento del ramo d’azienda, pone l’accento, quale elemento costitutivo della cessione, sull’autonomia funzionale del ramo ceduto e sulla sostituzione della persona del titolare, indipendentemente dall’istituto giuridico in concreto utilizzato. Tra cedente e cessionario sussiste responsabilità solidale per i crediti esistenti al momento del trasferimento, anche nel caso in cui il cessionario non ne fosse a conoscenza.

Corte appello Genova sez. lav., 21/11/2016, n.429

Trasferimento del ramo d’azienda: l’impugnazione giudiziale

In caso di cessione di ramo d’azienda, l’azione diretta a far dichiarare l’invalidità della cessione per violazione dell’art. 2112 c.c. si configura come azione di nullità ex art. 1418 c.c. per contrasto con norme imperative, per sua natura imprescrittibile, senza che rilevi l’inerzia del lavoratore atteso che il tempo trascorso (nella specie, tre anni) tra il trasferimento del ramo d’azienda e la sua impugnazione giudiziale, e quindi dal momento in cui il diritto alla tutela giurisdizionale è sorto alla sua concreta attivazione, costituisce un elemento di per sé neutro se non accompagnato da altre circostanze significative di una chiara e certa volontà di rinunciarvi.

Cassazione civile sez. lav., 06/07/2016, n.13791

Trasferimento del ramo d’azienda: il marchio

Ai sensi dell’art. 2573 comma 2 c.c., quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia, si presume che il diritto all’uso esclusivo si esso sia trasferito insieme al trasferimento dell’azienda. Pertanto, il trasferimento del ramo d’azienda comporta, in assenza di pattuizioni contrarie, anche il trasferimento del marchio che rappresenti un elemento costitutivo dell’azienda.

Tribunale Roma sez. IX, 16/09/2011, n.17765

Data del trasferimento del ramo d’azienda

Nel caso di trasferimento della fiscalità dall’ex concessionario ad una nuova società, ai sensi del d.l. 30 settembre 2005 n. 203, convertito nella l. 2 dicembre 2005 n. 248, la riscossione coattiva delle entrate di spettanza degli enti locali è effettuata con la procedura indicata dal r.d. 14 aprile 1910 n. 639, cioè con il procedimento della cosiddetta «ingiunzione fiscale», e non con la riscossione mediante ruolo, salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento del ramo d’azienda relativo alla fiscalità locale, per i quali il rapporto con l’ente locale è regolato dal d.lg. 13 aprile 1999 n. 112, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle disposizioni di cui al d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.

T.A.R. Pescara, (Abruzzo) sez. I, 20/02/2008, n.109

Trasferimento ramo d’azienda: presupposti oggettivi

Il trasferimento del ramo d’azienda è configurabile tutte le volte in cui la cessione abbia ad oggetto un insieme di beni organizzati i quali, una volta staccati dall’originario compendio, possano autonomamente considerarsi come azienda, per cui non costituiscono presupposti oggettivi idonei a configurare una cessione di ramo d’azienda i beni che, in relazione alla loro consistenza e natura, non rappresentano un complesso fornito di autonomia organizzativa ed economica preesistente al trasferimento.

T.A.R. Salerno, (Campania) sez. I, 17/03/2006, n.296

Nozione di ramo o parte di azienda

L’art. 2112 c.c., anche prima delle modificazioni introdotte dall’art. 1 d.lg. n. 18 del 2001, non precludendo il trasferimento di un ramo (o parte) di azienda, postulava comunque, che venisse ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presentasse quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un’attività volta alla produzione di beni o servizi, con esclusione, quindi, della possibilità che l’unificazione di un complesso di beni (di per sé privo di una preesistente autonomia organizzativa ed economica volta ad uno scopo unitario) discendesse dalla volontà dell’imprenditore cedente al momento della cessione.

A tal fine, anche il trasferimento di un ramo d’azienda che costituisca, prima del trasferimento, un’entità dotata di autonomia ed unitaria organizzazione è configurabile come trasferimento aziendale e altrettanto può dirsi in caso di trasferimento che abbia ad oggetto anche solo un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, la cui capacità sia assicurata dal fatto di essere dotati di particolari competenze, realizzandosi in tali ipotesi una successione legale non bisognevole del consenso del contraente ceduto.

Ne consegue che non è riconducibile alla nozione di cessione di azienda il contratto con il quale viene realizzata la c.d. “esternalizzazione” dei servizi, ove questi non integrino un ramo o parte di azienda nei sensi suindicati, e che in tali casi la vicenda traslativa, sul piano dei rapporti di lavoro, va qualificata come cessione dei relativi contratti, che richiede per il suo perfezionamento il consenso del lavoratore ceduto.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento a un fenomeno definito dalle parti di “outsourcing”, mediante trasferimento del ramo d’azienda identificato nei c.d. “servizi generali”, aveva ravvisato un processo di esternalizzazione non integrante la cessione di ramo di azienda ed aveva ritenuto applicabili ai rapporti di lavoro ceduti le norme sulla cessione dei contratti, non essendo stata provata l’autonomia organizzativa delle attività svolte dal preteso ramo, caratterizzato da eterogeneità delle attività dei lavoratori e mancanza di qualsiasi funzione unitaria) .

Cassazione civile sez. lav., 16/10/2006, n.22125

Nullità del trasferimento d’azienda

In sede di accertamento della nullità del trasferimento d’azienda, in difetto di allegazione comprovante di aver subito alcun pregiudizio dal trasferimento del ramo d’azienda va dichiarata la carenza di legittimazione ad agire dei ricorrenti ai sensi dell’art. 100 c.p.c.

Tribunale Bologna sez. lav., 17/10/2005

Trasferimento del ramo d’azienda: cosa implica?

Il ramo d’azienda è individuabile in una o più unità produttive e comunque in un complesso di beni suscettibili di costituire idoneo e compiuto strumento di impresa per la loro autonomia organizzativa rispetto alla parte ceduta, nonché per le loro capacità produttive nel contesto dell’impresa cessionaria.

La fattispecie del trasferimento del ramo d’azienda implica, quindi, che la parte ceduta sia dotata di autonomia funzionale e produttiva e viene riconosciuta la sua configurabilità anche in ipotesi in cui il cessionario integri il complesso aziendale cedutogli con altri beni diversamente acquisiti.

Tribunale Milano, 18/11/1999



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