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Due avvocati col gratuito patrocinio: si può?

27 Gennaio 2020
Due avvocati col gratuito patrocinio: si può?

Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato nelle cause civili può nominare un solo difensore o anche più di uno? Che succede se uno dei due rinuncia al compenso? 

Sei nullatenente e, perciò, sei stato ammesso al gratuito patrocinio in una causa civile. Senonché, nel corso del giudizio, il difensore che inizialmente avevi scelto ti è sembrato poco competente e, soprattutto, disinteressato alla tua difesa. Così hai pensato di nominarne un secondo che lo affianchi e magari ne controlli l’operato. Ti sentiresti più sicuro e tutelato. Ma ti chiedi se sia possibile ottenere una seconda volta lo stesso beneficio e, quindi, evitare di pagare il legale successivo. In buona sostanza, il tuo quesito è il seguente: si può avere due avvocati col gratuito patrocinio? Della questione si è occupata la Cassazione con una recente sentenza. Ecco cosa ha detto la Corte [1].

Gratuito patrocinio: quando?

Il cittadino in gravi difficoltà economiche che si trova ad affrontare un processo civile può richiedere il patrocinio a spese dello Stato, detto anche gratuito patrocinio, che gli permette di agire o difendersi davanti all’autorità giudiziaria senza pagare le relative spese.

La parte richiedente viene ammessa quando le sue ragioni risultano fondate (la legge richiede che le sue ragioni siano “non manifestamente infondate”).

Il patrocinio a spese dello Stato si può ottenere per qualsiasi tipo di controversia civile e per gli affari di volontaria giurisdizione (ad esempio: separazione personale, affidamento della prole, provvedimenti in materia di potestà genitoriale).

L’ammissione al gratuito patrocinio non vale per la condanna alle spese processuali in caso di sconfitta. In più, la parte che sia risultata soccombente in primo grado non può fare l’appello col gratuito patrocinio. Al contrario, chi ha vinto in primo grado e sia stata citata in appello può nuovamente avvalersi del gratuito patrocinio. 

Per essere ammesso al gratuito patrocinio, il richiedente deve essere titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta generale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 11.493,82 euro. Il limite di reddito è adeguato ogni 2 anni, con decreto del ministero della Giustizia, in relazione alla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo.

Gratuito patrocinio: quanti avvocati? 

La legge [2] che regola il gratuito patrocinio stabilisce quanto segue: 

«Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di Corte di Appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo».

Secondo la Cassazione – che interpreta la disposizione in questione “alla lettera” – la nomina di un secondo difensore fa cadere il gratuito patrocinio anche se uno dei due rinuncia all’onorario. L’ammissione al beneficio deve essere revocata anche nel processo civile dovendosi presumere che il destinatario non gode dei presupposti per fruire della misura.

La legge, infatti, introduce un principio di carattere generale che limita la facoltà del beneficiario ammesso al patrocinio a spese dello Stato alla nomina di un solo difensore scelto tra gli iscritti negli appositi elenchi; a nulla rileva la rinuncia alla liquidazione del compenso intervenuta in corso di causa da parte di uno dei due difensori. La legge, pertanto, non prevede la possibilità di nominare due difensori che poi si dividono l’unico compenso liquidabile.

I precedenti

Sul punto, non ci sono precedenti emessi dalla Corte di Cassazione, ma solo emessi da tribunali e Corti d’appello. Il D.P.R. che regola il patrocinio a spese dello Stato ha escluso l’ammissione al patrocinio quando il richiedente è assistito da più di un difensore. Ebbene, ha proseguito il collegio, la disposizione «vale non solo per il processo penale, ma, essendo espressione di un principio generale, per tutti i processi, anche quello civile». Ne consegue che l’ammissione al patrocinio statale dà diritto alla nomina di un unico difensore dal momento che obiettivo dell’istituto è garantire al cittadino non abbiente l’effettivo accesso alla giustizia, accesso che è sufficientemente garantito dalla nomina di un difensore per ogni processo.

Risultato: gli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia.


Anche nel processo civile, come nel penale, chi è ammesso al patrocinio a spese dello stato non può nominare un secondo difensore, pena la perdita del beneficio. E questo anche se uno dei due difensori rinuncia al suo compenso.

La Cassazione sottolinea che obiettivo dell’istituto del gratuito patrocinio, è garantire al cittadino non abbiente, in linea con la Carta, l’effettivo accesso alla giustizia. Un diritto per esercitare il quale è sufficiente la nomina di un solo difensore. Per questo la previsione dell’articolo 91, anche se collegata all’interno del titolo dedicato al processo penale, vale anche, e a maggior ragione, per il civile. L’ammissione al patrocinio gratuito è dunque esclusa se il richiedente è assistito da più di un difensore e, in ogni caso, gli effetti all’ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona, alla quale il beneficio è stato concesso, nomina un secondo difensore di fiducia. Ininfluente che, come nello specifico, i due facciano parte di un’associazione professionale e abbiano deciso di lavorare in tandem anche con un solo compenso. Per la novità della questione la Cassazione enuncia sul punto un principio di diritto.

note

[1] Cass. sent. n. 1736/20 del 27.01.2020.

[2] Art. 80 del d.p.r. n. 115/2002.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 5 luglio 2019 – 27 gennaio 2020, n. 1736

Presidente Lombardo – Relatore Besso Marcheis

Fatti di causa

1. All’esito del procedimento di separazione personale iscritto al r.g.n. 4886/2014, conclusosi con decreto di omologazione del 18 marzo 2015, le avvocatesse A. e D.S.D. chiedevano la liquidazione di quanto loro spettante per la difesa di P.M. , parte in causa ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Il Tribunale di Livorno, con provvedimento collegiale del 7 settembre 2015, rigettava l’istanza, ritenendo “che il conferimento del mandato a due difensori, a fronte della possibilità per la parte ammessa di nominarne uno solo, sia incompatibile con la volontà della parte di avvalersi del beneficio nella causa di cui trattasi”.

2. Avverso il decreto proponeva opposizione D.S.A. , deducendo l’erronea applicazione, da parte del Tribunale, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 91 previsto per il processo penale; l’opponente deduceva inoltre che P.M. si era rivolta all’associazione professionale A. e D.S.D. e che, di conseguenza, la stessa non aveva inteso rinunciare al patrocinio a spese dello Stato nominando due difensori, atteso il diritto delle due avvocatesse di percepire un unico compenso. Costituitosi in giudizio, il Ministero della giustizia deduceva la corretta applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 91 da parte del Tribunale, dovendo la norma considerarsi espressione di un principio di carattere generale. All’udienza del 4 febbraio 2016 compariva in giudizio D.S.D. , la quale dichiarava “ove ritenuto necessario, dichiaro di rinunciare a qualsiasi richiesta di compenso nei confronti della signora P. e/o dello Stato”.

Il Tribunale di Livorno, con ordinanza del 19 febbraio 2016, accoglieva l’opposizione, liquidando in favore di D.S.A. , a fronte della rinuncia di D.S.D. , la somma complessiva di Euro 1.000, oltre spese, IVA e CPa., e compensando le spese del giudizio “attesa la pressoché assoluta novità della questione trattata”. Secondo il Tribunale, nel processo civile la nomina di un secondo difensore non può essere valutata come presunzione ex lege di abbienza, stante l’assenza di una previsione espressa quale il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 91 applicabile al solo processo penale; nel processo civile il combinato disposto del medesimo D.P.R., artt. 80 e 85 – secondo cui, rispettivamente, “chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato” e “il difensore non può chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico” – porta a ritenere che alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato possa essere liquidato un solo compenso, con la conseguenza che i professionisti che accettino di difendere congiuntamente un soggetto ammesso al patrocinio statale accettano altresì di dividere tra loro l’unico compenso liquidabile.

3. Contro l’ordinanza ricorre per cassazione il Ministero della giustizia.

L’intimata D.S.A. non ha proposto difese.

La causa, inizialmente assegnata alla trattazione in camera di consiglio, è stata rimessa alla pubblica udienza con ordinanza resa l’11 aprile 2019.

Considerato che:

1. Il ricorso è articolato in tre motivi, tra loro connessi, che vanno congiuntamente esaminati:

a) Il primo motivo lamenta “violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 80, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”: l’ordinanza impugnata è errata nella parte in cui afferma che la nomina di un secondo difensore non comporta, nel processo civile, l’esclusione dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato; contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, infatti, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 80 introduce un principio di carattere generale che limita la facoltà del beneficiario ammesso al patrocinio a spese dello Stato alla nomina di un solo difensore scelto tra gli iscritti negli appositi elenchi, a nulla rilevando la rinuncia alla liquidazione del compenso intervenuta in corso di causa da parte di uno dei due difensori.

b) Il secondo motivo lamenta violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 91, comma 1, lett. b, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere il Tribunale ritenuto tale norma quale espressione del principio generale già statuito dall’art. 80 medesimo D.P.R., principio generale che viene semplicemente ribadito nelle disposizioni relative al patrocinio nel processo penale; d’altro canto se la presenza di più difensori non è ammessa nel processo penale, ove si controverte su diritti e libertà fondamentali dell’individuo, a fortiori non può essere ammessa nel processo civile.

c) Il terzo motivo denuncia “violazione dell’art. 85, comma 1, in combinato disposto con il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 80, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per avere il Tribunale erroneamente ricavato, dal combinato disposto di tali norme, la possibilità che la parte ammessa al beneficio nomini due difensori, che poi dividono tra loro l’unico compenso liquidabile.

I tre motivi, che pongono sotto le diverse angolature di critica del provvedimento impugnato il tema delle conseguenze della nomina di un secondo difensore sul beneficio del patrocinio nel processo civile, sono fondati.

2. Sul tema questa Corte non si è ancora pronunciata e vi sono unicamente decisioni di merito (si segnalano al riguardo Tribunale Trapani, 9 giugno 2005, secondo cui “il principio desumibile in via generale dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 80 e ribadito per il processo penale dall’art. 91 D.P.R., deve essere esteso al processo civile, con la conseguenza che la presenza di altro avvocato, al quale mai è stato revocato il mandato, e che ha svolto la sua attività fino alla definizione del procedimento, rende fin dall’inizio superflua la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio e impone il rigetto della richiesta di liquidazione del compenso al difensore a carico dell’erario” e Tribunale Milano, 5 maggio 2015, per cui “se, nel procedimento civile, la parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato designa, per la sua rappresentanza in giudizio, più di un avvocato, l’ammissione stessa deve essere revocata dovendosi presumere che la persona beneficiaria non goda dei presupposti per la fruizione del gratuito patrocinio”).

Numerose sono invece state le pronunzie della sezione lavoro di questa Corte in relazione alla L. n. 533 del 1973, artt. 11 e ss. che avevano introdotto il patrocinio a spese dello Stato per le cause di lavoro e di previdenza sociale. La maggioranza sottolineava che poiché la revoca dal beneficio del gratuito patrocinio, prevista dal R.D. n. 3282 del 1923, art. 34 per la parte che si fosse avvalsa per la difesa di un avvocato o procuratore diverso da quello designato di ufficio, non era stata abrogata dalle disposizioni della L. n. 533 del 1973, decadeva dal beneficio del patrocinio la parte che, dopo la nomina del difensore d’ufficio, fosse stata rappresentata e difesa anche da un difensore di fiducia (così Cass. 5007/1981, Cass. 5168/1979, Cass. 4585/1977, Cass. 1734/1979, Cass. 5379/1977; si veda anche Cass. 1348/1980, secondo cui doveva “negarsi la liquidazione a carico dello Stato delle competenze e degli onorari spettanti al difensore nominato di ufficio, ai sensi della L. n. 533 del 1973, artt. 13 e 14 quando la parte ammessa al gratuito patrocinio sia stata assistita anche da un difensore di fiducia”). Cass. 6094/1979 sottolineava invece che, ove la parte ammessa al beneficio avesse nominato altresì un difensore diverso da quello assegnato dal giudice, era “compito del giudice del merito accertare in punto di fatto se, successivamente al provvedimento di ammissione al beneficio suddetto, la parte abbia continuato ad avvalersi non soltanto di tale difensore d’ufficio, ma anche dell’altro” ed in tale ipotesi doveva “ritenersi intervenuta la rinuncia al beneficio, rimanendo invero con ciò dimostrata, non tanto la cessazione dello stato di non abbienza, quanto piuttosto la volontà della parte stessa di non avvalersi, come mezzo necessario e sufficiente per la propria difesa, del patrocinio d’ufficio” (in termini analoghi Cass. 3406/1979 e Cass. 2795/1979).

3. Il D.P.R. n. 115 del 2002, nell’introdurre il patrocinio a spese dello Stato in tutti i processi (siano penali, civili, amministrativi, contabili e tributari), ha affrontato il tema all’art. 91, che rubricato “esclusione dal patrocinio”, dispone che l’ammissione al patrocinio è esclusa “se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell’ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia”. La disposizione – a differenza di quanto affermato dal Tribunale di Livorno – vale non solo per il processo penale, ma, essendo espressione di un principio generale, per tutti i processi. Che la disposizione sia espressione di un principio generale lo si ricava dalla lettura delle disposizioni generali del D.P.R. n. 115 del 2002, in particolare dall’art. 80, secondo cui “chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore” e dagli artt. 82 e 83 che prevedono la liquidazione dei compensi al difensore. Dal combinato disposto dei menzionati articoli deriva che l’ammissione al patrocinio statale dà diritto alla nomina di un unico difensore, unico difensore che ha diritto alla liquidazione del compenso secondo le modalità di cui agli artt. 82, 83 e 130 D.P.R. cit., logico al riguardo è il ragionamento del Tribunale di Livorno, secondo cui dagli artt. 80 e 85 si ricaverebbe la possibilità per l’ammesso al patrocinio di nominare più difensori, ferma la liquidabilità di un unico compenso). Nè al riguardo assume rilievo la mancata estensione del D.P.R. n. 115 del 202, art. 91 al collaboratore di giustizia affermata da Cass. 22965/2011, avendo, come sottolinea la pronuncia, l’assistenza legale del collaboratore di giustizia condizioni proprie e differenti rispetto a quelle del patrocinio a spese dell’erario, che ne legittimano la diversità di disciplina riguardo al profilo in esame.

D’altro canto – come deduce il ricorrente – obiettivo dell’istituto del gratuito patrocinio è garantire al cittadino non abbiente, in attuazione degli artt. 24 e 3 Cost., l’effettivo accesso alla giustizia, accesso che è sufficientemente garantito dalla nomina di un difensore, sufficienza che se vale per il processo penale – ove è in gioco il valore della libertà personale – vale anche per gli altri processi e in particolare, per quanto interessa il caso in esame, in relazione al processo civile.

Considerata la novità della questione, il Collegio ritiene pertanto di enunciare, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., il seguente principio di diritto: dal complesso delle disposizioni del D.P.R. n. 115 del 2002 che regolano per tutti i processi l’istituto del patrocinio a spese dello Stato – ed in particolare dall’art. 80 che prevede che “chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore” e dagli artt. 82 e 83 che dispongono la liquidazione dei compensi al difensore – si ricava che l’art. 91 medesimo D.P.R., pur se collocato all’interno del titolo specificamente dedicato al processo penale, esprime un principio di carattere generale; con la conseguenza che nel processo civile l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa se il richiedente è assistito da più di un difensore e, in ogni caso, gli effetti dell’ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia.

4. In applicazione di tale principio, nel caso in esame, ove l’ammessa al beneficio ha nominato due avvocatesse che l’hanno poi difesa in giudizio, l’ammissione è divenuta, con il conferimento del duplice mandato, inefficace con la conseguente inammissibilità della domanda di liquidazione dei compensi (domanda di liquidazione proposta da entrambe le avvocatesse e alla quale una delle due ha poi in sede di opposizione rinunciato).

Il ricorso va quindi accolto e l’ordinanza impugnata deve essere cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, va decisa nel merito e l’originaria domanda di liquidazione deve essere dichiarata inammissibile.

Le spese del processo, considerata la novità della questione, vanno compensate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originaria domanda; compensa le spese del processo.

 


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