Illecito amministrativo; recidiva nel biennio; depenalizzazione del reato di guida senza patente; applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
Indice
- 1 Guida senza patente
- 2 Commette reato chi guida senza aver mai conseguito la patente e dichiari falsamente di averla lasciata a casa?
- 3 Guida senza patente: reiterazione della condotta
- 4 Sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo in luogo del fermo amministrativo
- 5 Guida senza patente: ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio
- 6 Guida senza patente: il Codice della strada
- 7 Mandato di arresto europeo
- 8 Circolazione stradale
- 9 Guida senza patente: accertamento dell’illecito
- 10 Reiterazione della guida senza patente
- 11 Guida senza patente e stato di necessità
- 12 Guida senza patente: accertamenti
- 13 Guida senza patente: misura di prevenzione personale
- 14 Applicabilità delle sanzioni amministrative
- 15 Guida senza patente
- 16 Guida senza patente: normativa
- 17 Ordine di presentarsi all’autorità per esibire la patente
- 18 Guida senza patente: contestazione recidiva
- 19 Guida ciclomotore elettrico senza patente
- 20 L’integrazione della recidiva
- 21 Assoluzione per depenalizzazione del reato di guida senza patente
- 22 Illecito di natura amministrativa
- 23 Depenalizzazione del reato di guida senza patente
- 24 Guida senza patente: i provvedimenti della prefettura
- 25 Recidiva nel biennio
Guida senza patente
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 73 del Codice antimafia che prevede la pena dell’arresto da 6 mesi a 3 anni nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, se si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale.
La disposizione censurata, nel prevedere un trattamento sanzionatorio più severo, rispetto a quello della disposizione di cui all’articolo 116, comma 15, del codice della strada, «è finalizzata a tutelare l’ordine pubblico, potenzialmente posto in pericolo nelle ipotesi in cui sia violata la disposizione di cui all’art. 120 cod. strada, cui è ricollegata la necessità di porre limitazioni agli spostamenti, di impedire o ostacolare la perpetrazione di attività illecite e di rendere meno agevole il sottrarsi ai controlli dell’autorità nei confronti di soggetti pericolosi». Ciò giustifica «sul piano del principio di offensività», la fattispecie penale prevista dall’articolo 73 del codice antimafia e conseguentemente non fondata è la questione sollevata in riferimento all’articolo 25, secondo comma, della Costituzione
Corte Costituzionale, 17/10/2022, n.211
Commette reato chi guida senza aver mai conseguito la patente e dichiari falsamente di averla lasciata a casa?
Risponde del reato di cui all’art. 116 D.lgs. 285/1992 il prevenuto che venga trovato due volte alla guida di un’autovettura pur non avendo mai conseguito il titolo abilitativo alla guida, integrandolo anche di falsità ideologica commessa dal privato, avendo falsamente dichiarato di aver lasciato la patente a casa.
Tribunale Potenza, 20/06/2022, n.831
Guida senza patente: reiterazione della condotta
In tema di circolazione stradale, in occasione della contestazione dell’illecito depenalizzato di cui all’art. 116, comma 15, C.d.S. o delle ipotesi criminose previste in caso di reiterazione nella medesima condotta, nei confronti del proprietario del veicolo o di chiunque abbia la materiale disponibilità dello stesso, salvo che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, deve essere contestato l’incauto affidamento di cui all’art. 116, comma 14, del C.d.S., quando ne consenta la guida o lo affidi a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente. In tali casi, il proprietario del veicolo non può ritenersi persona estranea all’illecito ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo di cui al comma 17 dell’art. 116 C.d.S.
Tribunale Nola, 23/05/2022, n.387
Sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo in luogo del fermo amministrativo
In tema di violazioni al CdS, in tutte le ipotesi che assumono carattere penale per reiterazione dell’illecito depenalizzato, in luogo del fermo amministrativo del veicolo, trova applicazione la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Sulla base dell’espressa previsione del comma 17 dell’art. 116 C.d.S., a prescindere dalla qualificazione giuridica del fatto come amministrativo o penale, la ripetizione dell’illecito di guida senza patente dopo la depenalizzazione determina, in ogni caso, la sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa e ciò anche quando la ripetizione del comportamento non può essere valutata come reiterazione. Infatti, la recidiva deve essere intesa nel senso più generale indicato dal codice della strada di mera ripetizione nel tempo del comportamento illecito.
Tribunale Nola, 23/05/2022, n.386
Guida senza patente: ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio
Il reato di guida senza patente, nell’ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non è stato depenalizzato dall’articolo 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8 e si configura come fattispecie autonoma di reato, rispetto al quale la recidiva integra un elemento costitutivo. Al riguardo, l’articolo 5 del decreto citato ha integrato la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente, tuttora penalmente rilevante «nell’ipotesi di recidiva nel biennio», avendo modificato la nozione di recidiva, che oggi ricorre non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile di un reato della stessa specie, ma anche quando risulti «una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata».
Tale disposizione, peraltro, non si applica ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del citato decreto, per i quali dunque la recidiva ricorre solo in caso di accertamento definitivo giudiziale di un precedente reato della medesima specie (la Corte, peraltro, con riguardo alla disciplina dettata dal citato articolo 5, che attribuisce rilievo alla reiterazione dell’illecito depenalizzato, ha precisato che, per escludere il reato dall’area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell’illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato).
Cassazione penale sez. IV, 19/05/2022, n.21294
Guida senza patente: il Codice della strada
La guida senza patente, pur dopo la depenalizzazione disposta con l’art. 116 del nuovo codice della strada, approvato con d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, continua a integrare ipotesi di illecito penale allorché sia posta in essere da persona alla quale sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione.
Tribunale Frosinone, 09/02/2022, n.259
Mandato di arresto europeo
In tema di mandato di arresto europeo, per la sussistenza del requisito della doppia punibilità di cui all’art. 7 l. 22 aprile 2005, n. 69, è necessario che l’ordinamento italiano contempli come reato, al momento della decisione sulla domanda dello Stato di emissione, il fatto per il quale la consegna è richiesta.
(Fattispecie relativa ad una consegna richiesta per il reato di guida senza patente, depenalizzato ai sensi del d.lg. 15 gennaio 2016, n. 8, nella quale la Corte ha rilevato l’insussistenza della recidiva nel biennio, unica ipotesi tuttora costituente reato).
Cassazione penale sez. VI, 26/01/2022, n.3178
Circolazione stradale
In materia di circolazione stradale, la guida senza patente è stata depenalizzata a sola sanzione amministrativa, tuttavia la recidiva di guida senza patente attuata nel biennio costituisce una fattispecie a se stante che non è stata oggetto di depenalizzazione e pertanto integra un’autonoma fattispecie di reato.
Tribunale Nola sez. I, 24/01/2022, n.151
Guida senza patente: accertamento dell’illecito
In tema di guida senza patente, per l’integrazione della recidiva nel biennio, idonea, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 5 gennaio 2016 n. 8, ad escludere il reato dall’area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell’illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato.
Tribunale Frosinone, 14/01/2022, n.71
Reiterazione della guida senza patente
In materia di circolazione stradale, la guida senza patente è stata depenalizzata a sola sanzione amministrativa, tuttavia la recidiva di guida senza patente attuata nel biennio costituisce una fattispecie a se stante che non è stata oggetto di depenalizzazione e pertanto integra un’autonoma fattispecie di reato.
Tribunale Nola sez. I, 10/01/2022, n.2560
Guida senza patente e stato di necessità
In tema di circolazione stradale, grava sull’imputato del reato di guida senza patente che invochi di aver commesso il fatto in stato di necessità, l’onere di provare la sussistenza di tutti gli estremi della causa di giustificazione, dovendo egli allegare di avere agito per insuperabile stato di costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile e di non avere potuto sottrarsi, nemmeno putativamente, al pericolo minacciato.
(Fattispecie in cui il Tribunale ha escluso la prova dell’invocata esimente poiché dalla documentazione clinica difensiva attestante l’accesso in pronto soccorso dell’imputato si rilevavano condizioni di salute non allarmanti).
Tribunale Nola, 07/01/2022, n.1972
Guida senza patente: accertamenti
In tema di guida senza patente, non spetta al pubblico ministero eseguire accertamenti circa l’avvenuto rilascio del titolo abilitativo, gravando sull’imputato l’onere di dimostrare di essere in possesso di una patente in corso di validità.
Cassazione penale sez. IV, 11/11/2020, n.3906
Guida senza patente: misura di prevenzione personale
Il reato di cui all’art. 73 d.lg. n. 159/2011 sanziona la persona già sottoposta a una misura di prevenzione personale la quale guidi un autoveicolo o motoveicolo, senza patente o dopo che quest’ultima sia stata negata, sospesa o revocata. Pertanto, qualora il conducente si trovi alla guida di un ‘ciclomotore’, pur ravvisandosi le condizioni descritte dalla norma in esame, non può rispondere del reato contestato in quanto il veicolo non rientra nella nozione di ‘motoveicolo’.
Cassazione penale sez. I, 07/10/2020, n.36257
Applicabilità delle sanzioni amministrative
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 1 e 3, e 9, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, censurati per violazione dell’art. 76 Cost., nella parte in cui prevedono che la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 1, commi 1 e 5, si applichi ai fatti di guida senza patente di cui all’art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 anche se commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso d.lgs. n. 8 del 2016, che li ha trasformati in illeciti amministrativi.
Le disposizioni transitorie licenziate dal Governo, sulla scia dei precedenti legislativi, non contrastano con gli indirizzi generali della legge delega, costituendo, all’opposto, un coerente sviluppo e completamento delle scelte del delegante. Evitare che si produca una completa impunità dei fatti pregressi risponde alla logica degli interventi di depenalizzazione, trattandosi di esito contrario alla ratio legis, che è quella di modificare in senso (tendenzialmente) mitigativo — e non già di eliminare — la sanzione per un fatto che resta, comunque sia, illecito (sentt. nn. 341 del 2007, 98 del 2008, 230 del 2010, 272 del 2012, 134, 184 del 2013, 47, 50, 182, 229 del 2014, 194 del 2015, 212 del 2018; ord. n. 231 del 2009).
Corte Costituzionale, 20/05/2020, n.96
Guida senza patente
L’istituto della messa alla prova si distingue dalle altre cause di estinzione del reato per il suo essere uno strumento di composizione preventiva e pregiudiziale del conflitto penale, non prevedendo così un preventivo accertamento di penale responsabilità. A ciò consegue che, il giudice che dichiari l’estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova non può applicare alcuna sanzione amministrativa accessoria, la cui applicazione resta di competenza del Prefetto.
È il Prefetto che procede all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria (fattispecie relativa ad una ipotesi di guida senza patente).
Cassazione penale sez. IV, 10/12/2019, n.266
Guida senza patente: normativa
La disposizione normativa per cui nei casi previsti dall’art. 8 d.lgs. n. 8/2016, l’autorità giudiziaria entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dispone la trasmissione all’autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi trova applicazione salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data (nella specie, relativa all’ipotesi di guida senza patente, la Corte ha rilevato che i termini di prescrizione del reato risultavano interamente decorsi prima dell’entrata in vigore del citato d.lgs. e quindi non doveva disporsi la trasmissione degli atti al Prefetto).
Cassazione penale sez. IV, 23/10/2019, n.48647
Ordine di presentarsi all’autorità per esibire la patente
Non integra gli estremi della contravvenzione di cui all’art. 650 cod. pen., bensì l’illecito amministrativo di cui all’art. 180 cod. strada, l’inottemperanza all’ordine di presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza per esibire la patente di guida ai fini dell’accertamento della condotta di cui all’art. 116 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, attesa la sopravvenuta depenalizzazione del reato di guida senza patente ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.
(Fattispecie relativa a condotta commessa prima dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 8 del 2016 in cui la Corte ha precisato che, per effetto dell’art. 2 cod. pen., l’intervenuta depenalizzazione esercita una forza espansiva esterna che si estende alla condotta ulteriore di cui all’art. 650 cod. pen., giacché i due fatti nascono in un contesto unico e presentano un nesso inscindibile).
Cassazione penale sez. I, 14/05/2019, n.38856
Guida senza patente: contestazione recidiva
Il reato di guida senza patente è tale solo se sia possibile contestare la recidiva nel biennio per la quale rileva la sentenza passata in giudicato e non la data di commissione dello stesso o una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata, poiché in caso contrario il reato è stato depenalizzato in illecito amministrativo.
Tribunale Chieti, 22/11/2018, n.1143
Guida ciclomotore elettrico senza patente
Nel caso di guida di un ciclomotore, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata non è punibile, ai sensi del d.lg. n. 159 del 2011, art. 73, il conducente già sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale.
Cassazione penale sez. I, 21/11/2018, n.19817
L’integrazione della recidiva
In tema di guida senza patente, per l’integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall’area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell’illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato.
Cassazione penale sez. IV, 06/04/2018, n.27398
Assoluzione per depenalizzazione del reato di guida senza patente
In tema di guida senza patente, il giudice penale, nell’assolvere l’imputato perché il reato risulta depenalizzato dal 6 febbraio 2016, deve trasmettere gli atti al Prefetto.
Tribunale Napoli sez. I, 05/02/2018, n.1538
Illecito di natura amministrativa
La fattispecie di guida senza patente laddove non aggravata dalla recidiva specifica in contrabbando, costituisce un illecito di natura amministrativa per effetto dell’entrata in vigore dal 6 febbraio 2016 dell’art. 1 d.lg. 8/2016.
Tribunale Napoli sez. I, 30/01/2018, n.100
Depenalizzazione del reato di guida senza patente
Il reato di guida senza patente di guida è stato depenalizzato e gli atti vanno trasmessi al Prefetto per la sanzione amministrativa.
Tribunale Napoli sez. I, 29/12/2017, n.14025
Guida senza patente: i provvedimenti della prefettura
La violazione dell’art. 116 c. 13 C.d.s. (nella specie: guida senza patente) non costituisce più reato ma illecito amministrativo essendo stato depenalizzato dall’art. 9 d.lgs. 8/2016, per cui colui che guida un’autovettura senza essere in possesso della patente di guida, se non è recidivo, va assolto per non essere più il fatto previsto dalla legge come reato e sarà la Prefettura ad adottare i provvedimenti di competenza.
Tribunale Monza, 05/09/2017, n.1679
Recidiva nel biennio
La fattispecie contestata di cui all’art. 116 comma 15 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 (Codice della Strada) come modificato dal D.L. 3.08.2007 n. 117 convertito in legge che aveva reintrodotto il reato di guida senza patente o con patente revocata, rientrando tra le ipotesi contravvenzionali punite con la sola pecuniaria, è stata trasformata in illecito amministrativo per effetto della entrata in vigore del D.lgs. 8/2016.
La sanzione amministrativa trova tuttavia applicazione esclusivamente in caso di mancata reiterazione dell’illecito mentre nell’ipotesi di recidiva, essendo previsto dal comma 15 dell’art. 116 C.d.S. che, in caso di “recidiva nel biennio” si applica altresì, oltre all’ammenda, la pena detentiva dell’arresto fino ad un anno, la fattispecie mantiene la rilevanza penale in base al citato art. 5.
Tribunale Napoli sez. I, 10/07/2017, n.8118
Un giorno, sono uscito di fretta per andare a prendere la mia fidanzata ed ho lasciato il portafoglio con patente e carte di identità a casa. Ero disperato perché c’era un posto di blocco e per fortuna non mi hanno fermato altrimenti mi sarei potuto beccare una bella multa.. Insomma, qualcuno da lassù mi ha voluto proprio bene, anche perché ero patentato da poco. Iniziavo proprio bene
Una mia amica, molto imbranata quando si parla di auto e incombenze varie, burocrazia e adempimenti come il rinnovo del permesso di guida. E’ andata a farsi un viaggio di un’ora senza patente. Quando l’hanno fermata è riuscita ad inventarsi una scusa dicendo che ha dovuto guidare lei perché io mi ero sentita male ed ha dovuto prendere l’auto. Poi, però l’auto era intestata a sua madre e la scusa non reggeva proprio. Quindi, si è presa tutte le conseguenze del caso…Se fosse stata onesta, forse avrebbero avuto un po’ di pietà