Scopri le ultime sentenze su: autorizzazione comunale per l’esercizio della attività di parrucchiere per uomo e donna; qualificazione professionale dell’esercente; trasferimento dell’attività di parrucchiere.
Indice
- 1 Parrucchiere: apprendistato professionalizzante
- 2 L’accertamento basato sui consumi di materie prime
- 3 Ricostruzione delle prestazioni effettuate nell’esercizio dell’attività di parrucchiere
- 4 Esercizio dell’attività di parrucchiere per donna
- 5 Attività di scuola per parrucchieri
- 6 Diniego di trasferimento dell’attività di parrucchiere
- 7 Sospensione dell’attività di parrucchiere
- 8 Attività di parrucchiere in un centro commerciale
- 9 Autorizzazione amministrativa parrucchiere per uomo e per donna
- 10 Diniego di rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di parrucchiere
- 11 Trasferimento dell’attività di parrucchiere
- 12 Attività di parrucchiere: l’amministrazione può vietare l’esercizio?
- 13 Attività di parrucchiere: svolgimento senza l’autorizzazione
- 14 Sottrazione della pelliccia di una cliente
Parrucchiere: apprendistato professionalizzante
In tema di apprendistato professionalizzante, la decadenza dalle agevolazioni contributive può ritenersi realizzata solo nel caso in cui, sulla base della concreta vicenda, l’inadempimento datoriale abbia avuto un’obiettiva gravità, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, oppure in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi propri del contratto (respinta, nella specie, la pretesa avanzata dall’INPS nei confronti del titolare di un negozio di parrucchiere che si era occupato personalmente di seguire la dipendente; trascurabili, secondo i Giudici, le carenze formali relative al contratto di apprendistato).
Cassazione civile sez. lav., 18/02/2021, n.4416
L’accertamento basato sui consumi di materie prime
Ai fini dell’accertamento analitico -induttivo, è pienamente valido il ricorso alla valutazione degli acquisti delle materie di uso tipiche dell’attività di parrucchiere come lo shampoo.
Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. VII, 23/09/2020, n.2684
Ricostruzione delle prestazioni effettuate nell’esercizio dell’attività di parrucchiere
Ai fini della ricostruzione delle prestazioni effettuate nell’esercizio dell’attività di parrucchiere, rilevano le precarie condizioni di salute dell’imprenditore, che non abbiano consentito di svolgere interamente la giornata lavorativa.
Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. XIX, 30/10/2018, n.4650
Esercizio dell’attività di parrucchiere per donna
La decorrenza dei termini, nelle ipotesi di procedimenti ad iniziativa privata, è subordinata al deposito di una istanza corredata dalla necessaria documentazione. (La fattispecie ineriva il tardivo rilascio, da parte dell’Ente, della autorizzazione comunale per l’esercizio della attività di parrucchiere per donna.)
T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. II, 05/11/2014, n.1716
Attività di scuola per parrucchieri
L’uso del segno “New Hair School di Sapienza Rosaria” quale insegna per indicare una scuola per parrucchieri costituisce violazione del diritto sul marchio anteriore “New Hair — Professionisti con sorriso”, registrato per i servizi di parrucchiere ed estetica, essendo tra loro affini l’attività di parrucchiere e l’attività di scuola per parrucchieri.
Tribunale Catania, 09/06/2013
Diniego di trasferimento dell’attività di parrucchiere
Il controinteressato è colui che, coinvolto da un provvedimento amministrativo, ha un interesse giuridicamente qualificato alla sua conservazione. Se non nominativamente indicato nell’atto impugnato deve essere facilmente individuabile al fine di radicare l’onere di notificazione del ricorso anche nei sui confronti entro il termine decadenziale di cui all’art. 21, l. n. 1034 del 1971.
Il ricorrente, però, non è tenuto ad identificare tutti coloro che in qualsiasi modo potrebbero trarre un vantaggio diretto od indiretto dall’atto impugnato (nella specie, il motivo del diniego di trasferimento dell’attività di parrucchiere traeva ragione dall’esistenza nel medesimo stabile di altro parrucchiere nei cui confronti non è stato notificato il ricorso).
Consiglio di Stato sez. V, 09/10/2007, n.5241
Sospensione dell’attività di parrucchiere
Legittimamente l’amministrazione comunale sospende l’attività di parrucchiere svolta con l’ausilio di apparecchiature abbronzanti esercitate senza la qualifica professionale di estetista, poiché la loro messa a disposizione della clientela richiede il possesso di tale qualifica anche se, nella specie, il cliente le utilizzi direttamente ed autonomamente: chi decide di servirsi di dette apparecchiature ripone infatti un legittimo affidamento sull’esistenza della relativa specializzazione professionale in capo al personale che gestisce l’esercizio.
T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. IV, 24/01/2007, n.99
Attività di parrucchiere in un centro commerciale
Va accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento che nega l’autorizzazione ad esercitare l’attività di parrucchiere per uomo e donna, da svolgere all’interno di un centro commerciale avente una superficie di oltre 8.000 mq., giacché il diniego impugnato, a un sommario esame, contrasta, da un lato, con l’art. 2 l. 14 febbraio 1963 n. 161, secondo cui il regolamento comunale in materia deve tenere conto della distanza tra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densità della popolazione non solo residente ma anche fluttuante (e nella specie la grande struttura di vendita si rivolge ad un bacino d’utenza extracomunale) e, dall’altro, viola l’art. 26 del regolamento comunale che, nello stabilire le distanze tra esercizi, prevede che si debba tenere conto delle zone di particolare sviluppo socio – economico, quale deve ritenersi l’area in cui si trova la grande struttura di vendita in questione.
T.A.R., (Veneto) sez. III, 31/01/2002, n.95
Autorizzazione amministrativa parrucchiere per uomo e per donna
A norma dell’art. 2 comma 2 lett. d), l. 14 febbraio 1963 n. 161, come mod. dalla l. 23 dicembre 1970 n. 1142, le amministrazioni, nel regolamentare l’attività di parrucchiere, devono fissare solo la distanza fra i nuovi esercizi e quelli preesistenti, tenendo conto della densità della popolazione residente e fluttuante nonché del numero degli addetti in esercizio nelle imprese; questi ultimi criteri, però, non hanno una loro autonomia, bensì devono servire soltanto ai fini della definizione delle distanze da imporre; pertanto, è illegittima l’interpretazione con la quale si nega il rilascio della richiesta autorizzazione, accampando una pretesa indisponibilità di autorizzazioni nel comune, anziché rifarsi esclusivamente ai criteri indicati.
T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 03/02/2006, n.170
Diniego di rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di parrucchiere
Rispetto al diniego di un’autorizzazione non esistono controinteressati, perché i titolari di autorizzazioni del settore hanno un mero interesse di fatto alla conservazione del diniego impugnato; pertanto, è ammissibile il ricorso notificato alla sola amministrazione con il quale si chiede l’annullamento del provvedimento di diniego di rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di parrucchiere uomo-donna e per l’estetica.
T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 27/12/2001, n.8202
Trasferimento dell’attività di parrucchiere
A norma del regolamento comunale di Venezia, il trasferimento dell’attività di parrucchiere è sottoposto al procedimento di autorizzazione, che va rilasciata dal sindaco, previo parere della competente commissione consultiva comunale.
Consiglio di Stato sez. V, 03/12/2001, n.6007
Attività di parrucchiere: l’amministrazione può vietare l’esercizio?
In materia di autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività di parrucchiere, relativa specificamente all’uomo o alla donna, l’amministrazione non può vietare l’esercizio anche per l’altro sesso, essendo unico il profilo professionale.
T.A.R. Brescia, (Lombardia), 17/09/1998, n.768
Attività di parrucchiere: svolgimento senza l’autorizzazione
È precluso alle scuole per parrucchieri, operanti nel settore della formazione professionale, svolgere attività di parrucchiere senza la prescritta autorizzazione. Dello svolgimento di quest’ultima attività è sintomatica la circostanza che le “modelle” utilizzate paghino per l’acconciatura invece di essere retribuite.
T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. I, 21/06/1999, n.306
Sottrazione della pelliccia di una cliente
Il titolare dell’attività di parrucchiere è responsabile ex art. 1784 c.c. della sottrazione della pelliccia di una cliente ove tale sottrazione sia stata compiuta nel tempo necessario per il compimento del servizio ed il bene sottratto, al momento dell’accesso nel locale, sia stato preso in consegna da personale interno per essere custodito in un apposito vano annesso a quello in cui veniva prestato il servizio.
Tribunale Milano, 02/03/1998
La ditta o la società che gestisce il negozio di parrucchieri è responsabile per il taglio errato e non conforme a quanto chiesto dal cliente; stesso discorso se la tinta è di un colore diverso da quello inizialmente concordato.
Andando all’estero ho visto numerosi hair truck, ossia degli acconciatori ambulanti di capelli per uomo e donna, con lavaggio e taglio, dotati di appositi furgoncini: è possibile in Italia e che autorizzazioni ci vogliono?
In Italia il parrucchiere non può essere esercitato in forma ambulante e, pertanto, gli hair truck restano vietati per legge. A chiarirlo è stata la stessa direzione generale per il mercato, divisione VI del Registro imprese, nel rispondere ad un recente quesito formulato sul tema.L’esercizio in forma ambulante del coiffeur è disposto per tutelare la sanità pubblica e l’ambiente, nonché per la protezione dei consumatori. A giudizio del Mise, l’acconciatore non rientra tra le attività di recente liberalizzate, elenco che va interpretato in senso restrittivo, senza possibilità di applicazioni analogiche.
Dunque, per poter fare il parrucchiere, almeno in Italia, resta obbligatorio un locale fisso, soggetto alle autorizzazioni e all’iscrizione alla Camera di Commercio, così come prescritto dalla legge. L’utilizzo di strutture mobili come un furgoncino dotato di strumenti per il lavaggio e il taglio dei capelli (cosiddetto hair truck) non può essere considerato conforme alle prescrizioni della legge; il relativo titolare andrebbe incontro a sicure sanzioni.Restano invece liberalizzati in forma itinerante gli ambulanti che consentono di effettuare esami del sangue, misurazione della pressione, nonché esami più complessi quali elettrocardiogrammi e radiologie. Stranamente però la normativa impedisce di svolgere il servizio di coiffeur on the road.
Se il parrucchiere, nel farmi la tintura, mi sporca il vestito, che faccio? Posso chiedere il risarcimento o almeno il lavaggio della lavanderia?
La legge pone l’obbligo di risarcire i danni a chiunque li provochi per propria colpa o incuria, specie quando il danno sia conseguenza dell’utilizzo di una sostanza potenzialmente pericolosa, in grado di macchiare irreversibilmente il vestito. Il parrucchiere è dunque responsabile delle conseguenze che l’uso imprudente della tintura per capelli ha comportato.Il cliente può quindi chiedere il risarcimento del danno per la macchia sul vestito causata dall’uso improprio della tintura per capelli e senza le dovute precauzioni. Ma questo non significa che il parrucchiere sia tenuto a dare tutti i soldi per poter comprare un vestito nuovo e identico. Il risarcimento, infatti, non va commisurato al prezzo del vestito al momento dell’acquisto, ma va commisurato tenendo conto dell’uso e della diminuzione di valore che lo stesso vestito ha subito negli anni. Così, per esempio, tanto più il vestito – seppur di pregio – è vecchio, tanto minore sarà il risarcimento.
La mia ex moglie ha avviato un’attività di parrucchiera. All’inizio, è riuscita a guadagnare un po’ di soldi perché nel paese sono solo due le attività. Tuttavia, questa crisi del Covid ha creato non poca diffidenza e timori. Tuttavia, ha provato a continuare l’attività stando con la mascherina e igienizzando tutto. In ogni caso, i guadagni si sono ridotti drasticamente come quelli di molte altre attività