Leggi le ultime sentenze su: processo amministrativo; deposito delle memorie; ammissione del deposito tardivo di memorie e documenti; estrema difficoltà di produzione delle memorie nel termine di legge.
Indice
- 1 Il termine previsto per il deposito di memorie
- 2 Deposito tardivo di memorie e documenti
- 3 Termini per il deposito in giudizio di documenti: sono perentori?
- 4 Quali sono i termini per il deposito delle memorie?
- 5 Difficoltà di produrre l’atto nei termini di legge
- 6 Produzione documentale nel processo amministrativo
- 7 Acquisizione da parte del giudice
- 8 Va stralciata la memoria depositata tardivamente?
- 9 Il tardivo deposito delle memorie è ammissibile se tempestivo
- 10 Intempestività delle memorie difensive
- 11 Deposito delle memorie: quando è tardivo?
Il termine previsto per il deposito di memorie
Nel processo amministrativo i termini previsti dall’art. 73, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010 sono perentori e, pertanto, non possono essere superati neanche nel caso in cui sussistesse un accordo delle parti, essendo ammesso il deposito tardivo di memorie e documenti solo in via del tutto eccezionale, nei casi di dimostrazione dell’estrema difficoltà di produrre l’atto nei termini di legge, come previsto dall’art. 54 co. 1, dello stesso D.Lgs. n. 104/2010.
T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. II, 08/05/2019, n.1274
Deposito tardivo di memorie e documenti
Solo nei casi in cui la parte dimostri di essere incorsa in estreme difficoltà di produrre l’atto nei termini, in via del tutto eccezionale, è ammesso il deposito tardivo di memorie e documenti.
Consiglio di Stato sez. VI, 28/05/2019, n.3511
Termini per il deposito in giudizio di documenti: sono perentori?
I termini per il deposito in giudizio di documenti, previsti dall’art. 73, co. 1, D.Lgs. 104/2010, sono perentori e, pertanto, non possono essere superati neppure nel caso in cui vi sia accordo delle parti, poiché il deposito tardivo di memorie e documenti è ammesso eccezionalmente ove sussistano i presupposti di cui all’art. 54, co. 1, D.Lgs. 104/2010, ossia la difficoltà di produzione nel termine di legge.
T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. II, 22/01/2019, n.69
Quali sono i termini per il deposito delle memorie?
I termini previsti dall’art. 73 comma 1, c.p.a. per il deposito in giudizio di documenti (fino a 40 giorni liberi prima dell’udienza), memorie (fino a 30 giorni liberi prima dell’udienza) e repliche (fino a 20 giorni liberi) sono perentori e, in quanto tali, non possono essere superati neanche ove, in ipotesi, sussistesse l’accordo delle parti, essendo, il deposito tardivo di memorie e documenti, ammesso in via del tutto eccezionale nei soli casi di dimostrazione dell’estrema difficoltà di produrre l’atto nei termini di legge, secondo quanto previsto dall’art. 54 comma 1, c.p.a., previa specifica autorizzazione del giudice.
La perentorietà dei richiamati termini, infatti, è funzionale ad assicurare il corretto esercizio del diritto delle parti al contraddittorio ed alla difesa. Di conseguenza, le memorie ed i documenti offerti tardivamente in comunicazione non possono essere considerati rilevanti ai fini della decisione.
T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. IV, 04/12/2018, n.2303
Difficoltà di produrre l’atto nei termini di legge
I termini previsti dall’art. 73 comma 1, c.p.a. sono perentori e, in quanto tali, non possono essere superati neanche ove sussistesse accordo delle parti, essendo il deposito tardivo di memorie e documenti ammesso in via del tutto eccezionale nei soli casi di dimostrazione dell’estrema difficoltà di produrre l’atto nei termini di legge, siccome previsto dall’art. 54 comma 1, dello stesso c.p.a.
T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. II, 12/07/2018, n.1609
Produzione documentale nel processo amministrativo
La disciplina della produzione documentale nel processo amministrativo è prevista dagli artt. 73, comma 1, e 54, comma 1, cod. proc. amm., secondo cui: “Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza, fino a venti giorni liberi”; e “la presentazione tardiva di memorie o documenti può essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile”.
I termini previsti dall’art. 73 comma 1, cod. proc. amm. per il deposito in giudizio di documenti (fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza) sono perentori e, in quanto tali, non possono essere superati neanche ove sussistesse accordo delle parti, essendo il deposito tardivo di memorie e documenti ammesso in via del tutto eccezionale nei soli casi di dimostrazione dell’estrema difficoltà di produrre l’atto nei termini di legge, siccome previsto dall’art. 54 comma 1, dello stesso cod. proc. amm., e comunque, nel caso di produzione fuori termine da parte dell’Amministrazione di documenti che, attenendo alla causa, possono essere acquisiti d’ufficio dal giudice, tali documenti possono essere trattenuti, ma fatta salva la facoltà dell’interessato di chiedere termini per controdedurre.
Consiglio di Stato sez. VI, 18/07/2016, n.3192
Acquisizione da parte del giudice
L’art. 54 c.p.a. vieta il deposito tardivo di memorie e documenti probatori di parte, ma non pone limiti all’acquisizione da parte del giudice del provvedimento oggetto del giudizio d’impugnazione, siccome previsto dall’art. 65 comma ultimo c.p.a.
T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. I, 24/10/2013, n.1100
Va stralciata la memoria depositata tardivamente?
Nel processo amministrativo è inibito al Collegio giudicante di prendere in considerazione la memoria dell’Amministrazione resistente che non sia stata depositata nel rispetto dei termini perentori di cui all’art. 73 c.p.a., e tale deposito tardivo ne comporta necessariamente lo stralcio dagli atti del giudizio
T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. I, 04/03/2019, n.375
Il tardivo deposito delle memorie è ammissibile se tempestivo
Il tardivo deposito delle memorie dopo il termine previsto dall’art. 23 legge n. 1034/1971 cui corrisponde ratione temporis l’art. 73 del c.p.a. è da ritenere ammissibile nell’ipotesi in cui l’udienza di trattazione sia stata rinviata, dovendosi ritenere tempestivo rispetto alla nuova udienza, atteso che sia le parti, che il Giudice, sono così poste in condizione di conoscerne il contenuto con sufficiente anticipo.
T.A.R. L’Aquila, (Abruzzo) sez. I, 27/11/2018, n.430
Intempestività delle memorie difensive
È intempestivo il deposito, effettuato dopo che sia terminata la discussione e siano state rassegnate le conclusioni, di memorie difensive con le quali si introducano temi in precedenza non sviluppati.
Cassazione penale sez. VI, 22/06/2016, n.38757
Deposito delle memorie: quando è tardivo?
È tardivo il deposito della memoria e dei documenti che sia avvenuto oltre il termine rispettivamente di dieci e venti giorni liberi antecedenti l’udienza, restando conseguentemente al giudice amministrativo precluso di tenerne conto.
T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 25/03/2010, n.90