Scopri le ultime sentenze su: sanzione amministrativa per violazioni al Codice della strada; notifica del verbale di accertamento di una sanzione amministrativa; termine di prescrizione della sanzione amministrativa accessoria.
Indice
- 1 Sanzione amministrativa accessoria: termine di prescrizione
- 2 Accertamento di una sanzione amministrativa
- 3 Le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa
- 4 Sospensione della patente: il provvedimento prefettizio
- 5 Diritto di riscuotere la sanzione pecuniaria
- 6 Prescrizione quinquennale
- 7 Violazioni del Codice della strada
- 8 Riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa
- 9 Mancata opposizione a verbale infrazione Codice della strada
- 10 Prescrizione breve ed effetto del giudicato
Sanzione amministrativa accessoria: termine di prescrizione
In tema di violazione delle norme sulla circolazione stradale, il termine di prescrizione della sanzione amministrativa accessoria (nella specie, sospensione della patente di guida) direttamente conseguente alla commissione di un reato, è interrotto dall’emissione del decreto di citazione a giudizio fino al passaggio in giudicato della sentenza penale.
Cassazione penale sez. IV, 05/07/2012, n.10649
Accertamento di una sanzione amministrativa
La notifica del verbale di accertamento di una sanzione amministrativa non è un atto processuale, ma atto del procedimento amministrativo, diretto alla irrogazione della sanzione, cioè attività amministrativa.
La sospensione disposta dalla l. n. 742 del 1969 – contemporaneamente – si applica ai termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative, ma resta estranea ai procedimenti amministrativi, quale è quello che conduce alla irrogazione di sanzioni amministrative. Deve escludersi, pertanto, che il termine per il perfezionamento della prescrizione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 28 l. n. 689 del 1981 rimanga sospeso nel periodo feriale.
(Nella specie il giudice “a quo” aveva escluso che il diritto a riscuotere la sanzione, rispetto a verbali notificati cinque anni addietro, si fosse prescritto, atteso che al quinquennio doveva aggiungersi il periodo feriale (46 giorni) di ciascuno dei cinque anni. In applicazione del principio di cui sopra la Suprema Corte ha cassato tale pronuncia e rimesso la causa per nuovo esame al giudice di rinvio).
Cassazione civile sez. II, 28/01/2010, n.1941
Le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa
La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.); tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall’autorità giudiziaria a norma dell’art. 41 della l. n. 689 del 1981, poiché solo dopo tale momento l’amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa.
Cassazione civile sez. VI, 27/07/2018, n.19897
Sospensione della patente: il provvedimento prefettizio
In tema di sentenza di condanna per violazione del codice della strada con applicazione della sanzione amministrativa di sospensione della patente di guida, il provvedimento prefettizio che dà esecuzione alla sanzione amministrativa non può essere impugnato innanzi al giudice dell’esecuzione e, qualora la parte si dolga di detto provvedimento, l’incidente di esecuzione non è ammissibile.
Se invece la parte lamenta l’intervenuta prescrizione della sanzione amministrativa, applicata con sentenza irrevocabile dal giudice penale, la questione deve essere correttamente affrontata dal giudice dell’esecuzione, con l’avvertenza che la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza e che il termine di cui all’art. 223 C.d.S. ha natura meramente ordinatoria.
Tribunale Roma sez. VI, 16/02/2016
Diritto di riscuotere la sanzione pecuniaria
In tema di violazioni al codice della strada, il comma 1 dell’art. 28 l. n. 689/1981, stabilisce che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla stessa legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione e che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno della violazione amministrativa, ciò perché il diritto di credito dell’amministrazione alla somma di danaro costituente la sanzione amministrativa pecuniaria sorge direttamente dalla violazione, la quale si pone come fonte dell’obbligazione, mentre l’ordinanza di pagamento ha l’effetto di determinare la somma dovuta.
Ne consegue come la prescrizione si riferisce non solo al diritto di riscuotere la sanzione pecuniaria, ma anche al potere dell’amministrazione di applicare la sanzione comminata dalla legge per la violazione accertata.
Giudice di pace Roma sez. V, 04/04/2012
Prescrizione quinquennale
In materia di formazione e trasmissione di ruoli da parte dell’organo accertatore, per la riscossione di somme dovute a titolo di sanzione amministrativa a seguito di violazioni al codice della strada, non è applicabile la decadenza prevista dall’art. 17 d.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, ma solo la prescrizione quinquennale prevista sia dall’art. 209 c. strad., relativamente alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali, sia dall’art. 28 l. n. 689 del 24 novembre 1981, per le sanzioni in genere da illeciti amministrativi.
Giudice di pace Bari, 15/02/2006, n.1162
Violazioni del Codice della strada
In materia di formazione e trasmissione di ruoli da parte del prefetto, per la riscossione di somme dovute a titolo di sanzione amministrativa a seguito di violazioni del codice della strada, non è applicabile la decadenza di cui all’art. 17 d.P.R. 602/73, ma solo la prescrizione quinquennale prevista sia dall’art. 209 c. strad., relativamente alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali, sia dall’art. 28 l. 689/81, per le sanzioni in genere da illeciti amministrativi.
Cassazione civile sez. I, 17/11/2005, n.23251
Riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa
Alla formazione e trasmissione dei ruoli da parte del prefetto per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazioni al codice della strada non si applica l’art. 17 d.P.R. n. 602 del 1973, in base al quale l’iscrizione nei ruoli delle somme accertate dagli uffici deve avvenire a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, ma solo la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 209 del nuovo codice della strada e dall’art. 28 l. n. 689 del 1981.
Cassazione civile sez. I, 23/11/1999, n.12999
Mancata opposizione a verbale infrazione Codice della strada
Al termine prescrizionale del credito da sanzione amministrativa portato da una cartella esattoriale in conseguenza della mancata opposizione avverso il verbale di accertamento di una violazione del c.d. codice della strada non si applica la conversione nel termine ordinario decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c.
Cassazione civile sez. VI, 07/12/2018, n.31817
Prescrizione breve ed effetto del giudicato
Il credito in contestazione non è propriamente una sanzione amministrativa pecuniaria, ma è derivato da una misura accessoria (la rimozione del mezzo) ad un illecito previsto dal codice della strada e deve ritenersi soggetto allo stesso termine di prescrizione ovvero a quello previsto dall’art. 28 della L. n. 689 del 1981, ovvero quello di cinque anni.
La scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto della” conversione” del termine di prescrizione “breve” eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c..
La conseguenza sarà che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Corte appello Cagliari sez. I, 20/02/2019, n.167