Scopri le ultime sentenze su: apertura di un libretto postale; falsificazione di un libretto postale; cointestazione del libretto postale di deposito; reato di falsità ideologica; denuncia di smarrimento di un libretto postale.
Indice
- 1 Appropriazione indebita di somme depositate su libretto postale
- 2 Prelievo di somme dal libretto postale intestato al disponente
- 3 Falsificazione di un libretto postale
- 4 Libretto postale di deposito cointestato al defunto
- 5 Sequestro preventivo del libretto postale
- 6 Somme di denaro prelevate da un libretto postale
- 7 Apertura di un libretto postale
- 8 Libretto postale giudiziario
- 9 Falsa denuncia di smarrimento del libretto di risparmio postale
- 10 Illecita estinzione di un libretto postale
- 11 Versamento del denaro su libretto postale
- 12 Sequestro di un libretto postale intestato ai genitori del contribuente
Appropriazione indebita di somme depositate su libretto postale
Il termine per la proposizione della querela decorre non dal momento della consumazione del reato bensì dal momento in cui la persona offesa ha raggiunto la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono la valutazione dell’esistenza del reato.
(Fattispecie di appropriazione indebita di somme depositate su un libretto postale, cointestato alla persona offesa ed all’imputato, delegato alla gestione, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva fatto decorrere il predetto termine dal momento in cui la persona offesa aveva acquisito la consapevolezza che le somme non le sarebbero state restituite secondo le scansioni pattuite e rimaste inadempiute e non dal momento in cui si era avveduta del prelevamento delle stesse).
Cassazione penale sez. II, 28/05/2019, n.29619
Prelievo di somme dal libretto postale intestato al disponente
In materia contrattuale, non è nulla la disposizione avente ad oggetto il prelievo di somme da libretto postale intestato allo stesso disponente funzionalmente collegata alla stipulazione di contratto assicurativo dichiarato nullo (nella specie, per inesistenza del rischio prima della conclusione del contratto), in quanto l’atto con il quale il titolare di un libretto postale richiede all’istituto emittente il prelievo di somme ivi depositate non costituisce espressione di volontà negoziale bensì disposizione meramente esecutiva di diritti ed obblighi che risalgono al negozio costitutivo del rapporto instaurato con l’emissione del libretto.
Cassazione civile sez. III, 15/05/2018, n.11763
Falsificazione di un libretto postale
In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell’art. 491 cod. pen., la condotta di falsificazione di un libretto postale non è più soggetta a sanzione penale.
(In motivazione la Corte ha precisato che la negoziazione di buoni fruttiferi da parte di Poste S.p.a costituisce servizio di tipo bancario, disciplinato dal diritto privato, sicché tali documenti non possono essere considerati come titoli di credito trasmissibili per girata ex art. 491 cod. pen.).
Cassazione penale sez. II, 07/03/2018, n.20437
Libretto postale di deposito cointestato al defunto
Nel caso di cointestazione del libretto postale di deposito, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell’obbligazione che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell’altro, l’adempimento dell’intero saldo del libretto di deposito a risparmio e l’adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell’altro contitolare.
Tribunale Ascoli Piceno, 01/03/2016
Sequestro preventivo del libretto postale
Sono legittimamente confiscabili a norma dell’art. 12 sexies d.l. n. 306/1992, convertito con legge. n. 356/1992, i beni e le altre utilità di cui il condannato per determinati reati non possa giustificare la provenienza, senza che rilevi se tali beni siano o meno derivanti dal reato per cui è stata pronunciata condanna (fattispecie relativa al sequestro preventivo del libretto postale intestato ad un uomo in relazione al reato di ricettazione).
Cassazione penale sez. II, 02/10/2015, n.42005
Somme di denaro prelevate da un libretto postale
Nei rapporti di parentela meno stretti ma segnati da convivenza, la punibilità è esclusa solo in difetto di querela (nella specie, relativa all’accusa di appropriazione indebita di somme di denaro prelevate da un libretto postale intestato all’imputata e alla persona in offesa, sua zia, vista la situazione di non convivenza tra le due donne, il reato era ordinariamente punibile a querela di parte, ma, visto che la querela era risalente nel tempo, essa non poteva contenere l’istanza di punizione relativa ad una condotta che si era concretizzata successivamente).
Cassazione penale sez. II, 03/03/2015, n.24759
Apertura di un libretto postale
Non può essere negato il diritto di querela in capo al direttore di un ufficio postale, in caso di apertura di un libretto postale e pagamento di un assegno clonato presso la sua sede, che integra il reato di truffa (nella specie l’imputato aveva indutto in errore il direttore di un ufficio postale, che aveva aperto sotto un nome in realtà falso un libretto di deposito postale, su cui era stato poi versato un assegno clonato dall’originale. Il pagamento di somme solo apparentemente esistenti avrebbe creato una sicura perdita economica da parte dell’Ente ed essendo il bene giuridico tutelato il patrimonio con la punibilità di condotte che ledono la formazione del consenso nei negozi giuridici patrimoniali mediante artifizi o raggiri, il direttore dell’ufficio postale non solo aveva in custodia le somme dell’Ente, ma era anche deputato ad effettuare, in nome e per conto dello stesso Ente, tutte le operazioni ad esso demandate, compresa l’apertura di un libretto postale. Di conseguenza, non poteva essere negata la sua titolarietà del bene leso dall’azione criminosa e, perciò, la sua legittimazione a proporre querela).
Cassazione penale sez. II, 04/03/2014, n.27081
Libretto postale giudiziario
Le somme depositate su libretto postale giudiziario, accantonate per i creditori irreperibili di un fallimento, possono essere assegnate al terzo proponente di un concordato fallimentare mediante assunzione ex art. 124 l. fall.: all’assuntore, infatti, sono trasferiti tutti i beni del fallito, con l’obbligo di tenere a disposizione degli aventi diritto le somme depositate nei libretti, fino alla decorrenza del termine decennale di prescrizione del diritto al versamento delle suddette somme.
Nel concordato fallimentare non può essere applicato, neanche in via analogica, l’art. 117 l. fall., con la conseguenza che l’eventuale acquisizione, entro cinque anni dalla definizione del procedimento, delle somme depositate sul libretto, da parte del Fondo di giustizia, ex art. 2, d.l. 143/2008, pregiudicherebbe il diritto di credito dei creditori irreperibili, soggetto a prescrizione decennale.
Tribunale Bergamo, 20/02/2014
Falsa denuncia di smarrimento del libretto di risparmio postale
Integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico la falsa denuncia, presentata ad un organo della polizia giudiziaria, di smarrimento di un libretto postale, utilizzata per ottenere dall’amministrazione un duplicato del suddetto libretto, in quanto si tratta d’atto destinato a provare la verità dello smarrimento da cui discendono conseguenze giuridiche, quali il diritto ad ottenere il duplicato.
(Nella specie l’imputato aveva rilasciato, in garanzia, al locatore un libretto di risparmio postale, quindi aveva presentato falsa denuncia di smarrimento di detto libretto, n’aveva chiesto la duplicazione e in seguito aveva prelevato quasi l’intero della somma ivi depositata, pregiudicando la garanzia del creditore).
Cassazione penale sez. V, 20/06/2008, n.41148
Illecita estinzione di un libretto postale
La discrezionalità del giudice nel valutare la tempestività della contestazione disciplinare deve svolgersi nell’ambito dei presupposti alla base dei principio dell’immediatezza della contestazione, ossia del riconoscimento del pieno ed effettivo diritto di difesa garantito “ex lege” al lavoratore e del comportamento datoriale secondo buona fede.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto carente del requisito dell’immediatezza il licenziamento disciplinare intimato a sette anni di distanza dall’infrazione contestata a dipendente postale, operatrice di sportello, concernente l’illecita estinzione di un libretto postale, oggetto di sentenza penale passata in giudicato).
Cassazione civile sez. lav., 04/04/2007, n.8461
Versamento del denaro su libretto postale
La vigente disciplina in tema di depositi giudiziari consente che i titoli di Stato (nella specie, CT2) siano depositati, con vincolo “ad hoc”, presso intermediari finanziari all’uopo autorizzati, ai sensi dell’art. 30 d.lg. n. 213 del 1998, essendo superata la previsione che imponeva la prestazione a mezzo di versamento del denaro su libretto postale infruttifero o a mezzo di deposito di titoli di Stato presso la Cassa deposito e prestiti.
Corte appello Genova, 25/03/2002
Sequestro di un libretto postale intestato ai genitori del contribuente
Per l’adozione di un provvedimento di sequestro di un libretto postale, intestato ai genitori del contribuente sottoposto ad indagini, è necessario che le somme ivi depositate possano ritenersi corpo di reato o cose pertinenti al reato. Tale valutazione, tuttavia, non presuppone accertamenti definitivi e incontrovertibili, essendo sufficienti invece elementi indiziari raccolti nel corso delle indagini preliminari ad opera della guardia di finanza idonei a far ritenere che tali somme provengano dall’attività del contribuente inquisito. Una più approfondita valutazione delle emergenze processuali può essere effettuata in sede di cognizione.
Cassazione penale sez. III, 01/04/1998, n.1154