Diritti del lavoratore: quando si prescrivono?


Prescrizione dei crediti da lavoro: quanto tempo ha il dipendente per far valere i suoi diritti?
Ti sei accorto che il tuo precedente datore di lavoro ha calcolato male il Tfr? Non ti hanno pagato le competenze spettanti con l’ultimo stipendio, come l’indennità per ferie non godute ed i ratei di tredicesima e di quattordicesima?
Devi sapere che il tempo per richiedere le tue competenze non è illimitato, ma che la maggior parte delle spettanze del lavoratore dipendente è soggetta a prescrizione. Non sono soggetti a prescrizione soltanto i diritti collegati alla persona del lavoratore, come il diritto alla salute.
Ma i diritti del lavoratore quando si prescrivono? La prescrizione parte dal momento in cui spetta un determinato emolumento, oppure solo dalla cessazione del rapporto di lavoro?
I termini di prescrizione non sono gli stessi per tutti i diritti del lavoratore dipendente, ma cambiano in base al diritto che il dipendente può far valere.
La prescrizione, poi, può essere estintiva o presuntiva:
- si ha la prescrizione estintiva nel caso in cui un determinato diritto si estingua, se non esercitato entro i termini di legge [1];
- si ha la prescrizione presuntiva quando l’onere della prova dell’avvenuta prescrizione è invertito; in pratica, superato il termine di prescrizione, si presume l’estinzione del diritto [2].
In ogni caso, il giudice non può rilevare la prescrizione d’ufficio.
Indice
Quando si prescrive lo stipendio del lavoratore?
Le somme corrisposte al lavoratore dipendente con periodicità annuale o inferiore, come la paga mensile, si prescrivono, normalmente, in 5 anni (cosiddetta prescrizione breve).
Per quanto riguarda, nel dettaglio, le somme risposte con periodicità inferiore al mese, come lo stipendio mensile, o la paga settimanale, si applica però la prescrizione presuntiva, con il termine di un anno [2].
In parole semplici, lo stipendio si prescrive in 5 anni, ma, se il lavoratore non lo chiede entro l’anno, per evitare la prescrizione presuntiva deve provare il mancato pagamento.
Quando si prescrive il Tfr?
Il Tfr (trattamento di fine rapporto) e tutte le eventuali indennità spettanti per la cessazione del rapporto, come l’indennità sostitutiva del preavviso, si prescrivono in 5 anni.
Quando si prescrive la tredicesima?
La tredicesima si prescrive in 5 anni; si applica, però, la prescrizione presuntiva nel termine di 3 anni. Quanto esposto vale anche per la quattordicesima e per le somme pagate con periodicità superiore al mese in generale.
Entro quando si prescrivono i contributi?
I crediti contributivi del dipendente si prescrivono normalmente in 5 anni. In caso di denuncia da parte del lavoratore o dei suoi superstiti, la prescrizione è pari a 10 anni [3]. Il lavoratore, decorsi 10 anni dalla prescrizione dei contributi, ha comunque la facoltà di chiedere al datore di lavoro la costituzione della rendita vitalizia, cioè il riscatto dei contributi omessi e prescritti [4].
Entro quando si prescrive il danno per il mancato godimento delle ferie?
Il danno per il mancato godimento delle ferie o del riposo settimanale si prescrive nel termine di 10 anni [5].
Da quando decorre la prescrizione?
La prescrizione presuntiva decorre dal termine di scadenza della retribuzione periodica, o dal compimento della prestazione [6].
La prescrizione estintiva inizia a decorrere, invece, dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
Per quanto riguarda, però, le retribuzioni pagate con periodicità annuale o inferiore (paga mensile, tredicesima…), i termini di prescrizione decorrono:
- dalla cessazione del rapporto di lavoro, se il dipendente si trova in una condizione di sudditanza psicologica in costanza di rapporto; in pratica, questa condizione si realizza quando il timore del licenziamento spinge il lavoratore a rinunciare ad una parte dei propri diritti;
- la decorrenza della prescrizione non è invece “posticipata” alla cessazione del rapporto, se la disciplina del rapporto stesso assicura la sua stabilità e garantisce appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione [7]; in sostanza, il rapporto è considerato stabile se la legittimità e l’efficacia del licenziamento sono subordinate alla verifica di circostanze obiettive e predeterminate, verifica affidata al giudice sul piano processuale, assieme alla possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo [8].
Secondo un orientamento della dottrina, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto per gli assunti con contratto a tutele crescenti; per coloro ai quali è applicabile la disciplina di tutela dei licenziamenti illegittimi introdotta dalla Riforma Fornero del lavoro, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto solo nei casi in cui per il recesso illegittimo è prevista un’indennità, e non la reintegra nel posto.
Secondo un orientamento della giurisprudenza di merito [9], le tutele dei lavoratori sono state fortemente depotenziate, non solo dal Jobs Act, col contratto a tutele crescenti, ma sin dalla riforma Fornero del mercato del lavoro; pertanto, trovandosi comunque il lavoratore in una situazione di incertezza, la prescrizione quinquennale per i crediti di lavoro decorrerebbe sempre dalla cessazione del rapporto di lavoro. Sussiste comunque un orientamento contrario [10].
Diffida accertativa per crediti di lavoro
Una recente nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro [11] chiarisce che, al fine dell’adozione del provvedimento di diffida accertativa per crediti di lavoro, il personale ispettivo deve far riferimento al termine di prescrizione pari a 5 anni.
La prescrizione inizia a decorrere dal primo giorno utile per far valere il diritto di credito, anche se in costanza di rapporto. Il personale dell’Ispettorato non può effettuare apprezzamenti discrezionali su una diversa decorrenza.
note
[1] Artt. 2946, 2948 Cod. civ.
[2] Artt. 2955 e 2956 Cod. civ.
[3] Art. 3, Co. 9 e 10, L. 335/1995.
[4] Art. 13 L. 1338/1962. Cass. SS.UU. sent. n. 21302/2017.
[5] Cass. sent. n. 1135/2004.
[6] Art. 2957, Co. 1, Cod. civ.
[7] C.Cost. sent. n. 63/1966; C.Cost. sent. n. 143/1969; C.Cost. sent. n. 174/1972; Cass. sent. n. 9137/1997.
[8] Cass. SS.UU. sent. n. 1268/1976; Cass. SS.UU. sent. n. 1073/1984.
[9] Trib. Milano sent. n. 3460/2015; Trib. Torino sent. 25 maggio 2016; Trib. Padova sent. 4 maggio 2016.
[10] Trib. Roma sent. n. 4125/2018; Trib. Milano sent. n. 2576/2016.
[11] Nota INL 595/2020.