Interrogatorio penale: come funziona?


Quali sono i diritti dell’indagato davanti al pm e al giudice? Interrogatorio investigativo, interrogatorio difensivo e interrogatorio di garanzia: cosa sono?
Quando si parla di interrogatorio si tende sempre a credere che si tratti di uno strumento che il pubblico ministero utilizza per “convincere” l’indagato a rendere una confessione. In realtà, l’interrogatorio di chi è sospettato di aver commesso un crimine può essere una possibilità importante per parlare direttamente con il magistrato e far valere le proprie ragioni. Devi considerare, infatti, che durante tutto il corso delle indagini potrebbe non esserci alcuna occasione per potersi confrontare con colui che dirige le investigazioni: pertanto, l’interrogatorio potrebbe essere richiesto direttamente dall’indagato per difendersi. Ma come funziona un interrogatorio penale?
Come ti spiegherò nel corso di questo articolo, sebbene lo svolgimento sia sempre lo stesso, esistono sostanzialmente tre tipi di interrogatorio: quello difensivo, quello investigativo e quello di garanzia. Il primo viene richiesto direttamente da chi è sottoposto alle indagini; il secondo, invece, è disposto dall’autorità inquirente; il terzo è obbligatorio per legge ogni volta che sia stata applicata una misura cautelare. Se vuoi sapere come si svolge un interrogatorio penale, prosegui nella lettura: ti spiegherò perché è importante essere sentiti dal pubblico ministero.
Indice
Interrogatorio: cos’è?
Prima di vedere come funziona un interrogatorio penale e di distinguere le diverse tipologie contemplate dalla legge, è bene che ti dia una prima definizione di interrogatorio.
Possiamo definire l’interrogatorio penale come l’atto tipico della fase delle indagini preliminari finalizzato all’accertamento della sussistenza degli elementi idonei a chiedere il rinvio a giudizio.
Ogni tipo di interrogatorio (investigativo, difensivo o di garanzia che sia) può trovare spazio solamente durante le indagini preliminari: ciò significa che, se una persona è stata rinviata a giudizio, non potrà più rendere interrogatorio al pubblico ministero, ma al massimo potrà chiedere di sottoporsi ad esame durante il dibattimento.
Interrogatorio penale: a cosa serve?
L’interrogatorio penale serve essenzialmente a fornire elementi d’indagine utili al pubblico ministero: sentendo direttamente la persona sospettata, il magistrato potrebbe ottenere informazioni di cui è all’oscuro e, con le stesse, decidere se rinviare a giudizio l’indagato oppure no.
L’interrogatorio di garanzia, invece, serve a verificare che sussistano i presupposti per l’applicazione della misura cautelare personale: ad esempio, la persona a cui il giudice ha comminato il carcere in via cautelare ha diritto, entro cinque giorni dall’inizio della detenzione, a essere sentito direttamente dal giudice per le indagini preliminari. In questa ipotesi, dunque, l’interrogatorio serve al giudice a verificare che sussistano effettivamente i presupposti per l’applicazione della misura cautelare.
Interrogatorio: regole generali
Ogni tipo di interrogatorio penale (investigativo, difensivo oppure di garanzia) si svolge secondo le seguenti semplici regole.
Innanzitutto, è sempre necessaria la presenza di un avvocato: nessun interrogatorio può essere fatto se l’interrogato non è assistito da un difensore. Ciò significa che:
- alla persona sottoposta a interrogatorio deve essere dato avviso della data del suo svolgimento;
- se l’interrogato non ha nominato alcun difensore, l’autorità dovrà nominargliene uno d’ufficio;
- l’interrogatorio effettuato senza avvocato è nullo.
Prima che abbia inizio l’interrogatorio penale, la persona deve essere avvertita che:
- le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;
- salvo l’obbligo di riferire le proprie generalità, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;
- se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l’ufficio di testimone [1].
L’interrogato, anche se detenuto, interviene libero all’interrogatorio: ciò significa che l’indagato non potrà essere sentito mentre è ammanettato oppure mentre si trova dietro le sbarre.
Inoltre, sono vietati tutti i metodi e le tecniche idonee a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti. insomma: sono vietate promesse, minacce, tecniche di ipnosi, ecc.
Interrogatorio investigativo: cos’è?
Analizziamo ora i diversi tipi di interrogatorio che la legge prevede, ricordando che le regole viste nel paragrafo precedente valgono per ognuno di essi. Cominciamo dall’interrogatorio cosiddetto investigativo.
Prende il nome di interrogatorio investigativo quello disposto dal pubblico ministero di propria iniziativa. In altre parole, quando il p.m. invita l’indagato a presentarsi con il proprio difensore per rendere interrogatorio, allora si tratterà di un atto di tipo investigativo, perché è il magistrato a voler sentire l’indagato nella speranza che fornisca elementi di indagine utili.
L’interrogatorio investigativo è molto diffuso nei casi in cui il materiale probatorio raccolto non è sufficiente, oppure quando per gli stessi reati sono indagate più persone diverse.
Interrogatorio investigativo: come funziona?
Come già ricordato, l’interrogatorio investigativo segue le normali regole di tutti gli altri tipi di interrogatorio: pertanto, è diritto dell’indagato farsi assistere da un difensore di fiducia, rifiutarsi di rispondere a tutte oppure solo ad alcune delle domande poste e presentarsi libero davanti al magistrato.
La legge [2] specifica che, quando deve procedere a interrogatorio investigativo, il pm, con almeno tre giorni di anticipo, procede ad inviare all’indagato un formale invito a presentarsi nel quale sono indicate:
- le generalità o le altre indicazioni personali utili a identificare la persona sottoposta alle indagini;
- il giorno, l’ora e il luogo della presentazione nonché l’autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;
- il tipo di atto per il quale l’invito è predisposto;
- l’avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre l’accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento. Dunque, anche se l’interrogato vorrà avvalersi della facoltà di non rispondere, dovrà comunque presentarsi dinanzi al p.m.
Bisogna, peraltro, specificare che, per via dell’ingente carico di lavoro, molte volte l’interrogatorio è delegato alla polizia giudiziaria che ha seguito le indagini.
Di conseguenza, se dovesse arrivarti un invito a presentarti per rendere interrogatorio, non stupirti se leggerai che l’interrogatorio si terrà dinanzi ai carabinieri o alla polizia di Stato.
Interrogatorio difensivo: cos’è?
Sebbene la legge non lo definisca così perché non fa alcuna distinzione tra i tipi di interrogatorio penale, prende il nome di interrogatorio difensivo quello che è richiesto direttamente dall’indagato.
Mentre l’interrogatorio investigativo è un atto d’indagine voluto dal magistrato del pubblico ministero, l’interrogatorio difensivo è manifestazione del diritto dell’indagato ad essere sentito direttamente dall’autorità inquirente per evitare il rinvio a giudizio.
L’interrogatorio difensivo può essere chiesto dall’indagato entro il termine di venti giorni dalla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini; il pm deve provvedervi entro massimo sessanta giorni [3].
Interrogatorio difensivo: come si svolge?
L’interrogatorio difensivo, essendo un interrogatorio penale a tutti gli effetti, si svolge secondo le modalità viste sopra quando abbiamo parlato dell’interrogatorio investigativo e delle regole generali dell’interrogatorio penale.
L’indagato che, ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini, chiede di essere interrogato dal p.m., verrà convocato mediante un invito a presentarsi nel quale gli verranno ricordati i suoi principali diritti, e cioè:
- diritto a essere assistito da un difensore;
- diritto a rimanere in silenzio (sebbene l’interrogatorio sia stato richiesto proprio dall’indagato);
- diritto a comparire libero e a non subire alcun tipo di influenza dagli inquirenti.
Anche nell’ipotesi di interrogatorio difensivo, il pm ha facoltà di delegare il compimento dell’atto alla polizia giudiziaria.
Interrogatorio di garanzia: cos’è?
L’interrogatorio di garanzia è l’unica forma di interrogatorio penale a svolgersi secondo modalità differenti da quelle viste sinora.
L’interrogatorio di garanzia è quello che si svolge davanti al giudice quando l’indagato sia sottoposto a una misura cautelare, come ad esempio gli arresti domiciliari o la custodia in carcere.
Scopo dell’interrogatorio di garanzia è quello di verificare il permanere delle condizioni che legittimano la misura cautelare: ad esempio, se il giudice ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dell’indagato per pericolo di inquinamento delle fonti di prova, ma dopo pochi giorni tutte le prove utili al procedimento sono state sequestrate e, quindi, messe al sicuro, allora non sussisterà più l’esigenza cautelare e, pertanto, l’indagato potrà essere rilasciato.
Le principali differenze tra interrogatorio di garanzia e gli altri due tipi di interrogatorio penale sono dunque le seguenti:
- l’interrogatorio di garanzia si svolge alla presenza del giudice. Il pm può intervenire ma non dirige l’interrogatorio;
- l’interrogatorio di garanzia ha come fine quello di verificare la sussistenza delle esigenze cautelari che hanno legittimato l’applicazione della misura cautelare;
- l’interrogatorio di garanzia deve svolgersi in tempi brevissimi, e cioè entro cinque giorni se è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, oppure entro dieci giorni in caso di applicazione di altra misura cautelare (come gli arresti domiciliari, ad esempio).
Interrogatorio di garanzia: come funziona?
Come anticipato, l’interrogatorio di garanzia segue regole particolari. Innanzitutto, esso è condotto direttamente dal giudice: il pm è invitato a presenziare, anche se non ne ha l’obbligo. È, invece, obbligatoria la presenza del difensore (come per ogni forma di interrogatorio penale, peraltro).
L’interrogatorio di garanzia deve essere fissato entro massimo cinque giorni dal momento in cui è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere; il termine è aumentato a dieci giorni, invece, per ogni altra forma di misura cautelare.
Eccezionalmente, l’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare.
Nel caso di assoluto impedimento a procedere all’interrogatorio (ad esempio, per grave impedimento dell’indagato, del giudice o dell’avvocato), il giudice fissa una nuova data a partire dalla cessazione dell’impedimento.
Come anticipato, l’interrogatorio di garanzia serve a verificare se sussistono ancora le esigenze cautelari che hanno determinato l’emanazione della misura cautelare (carcere, arresti domiciliari, allontanamento dalla propria abitazione, ecc.).
Se il giudice dovesse verificare che tali esigenze cautelari non permangono più, allora potrà modificare la misura cautelare o revocarla del tutto [4].
L’interrogatorio di garanzia si svolge conservando i diritti fondamentali dell’indagato tipici di ogni forma di interrogatorio penale: ciò significa che l’interrogato ha diritto all’assistenza di un difensore, a rimanere in silenzio e a intervenire libero da coercizioni fisiche (manette ai polsi).
Interrogatorio del pm dopo l’arresto
Un’altra specie di interrogatorio di garanzia è quello disposto dal pubblico ministero subito dopo l’arresto o il fermo di una persona sospettata di aver commesso un crimine.
Si tratta di un interrogatorio svolto con assoluta urgenza, entro massimo quarantotto ore dall’avvenuto arresto o fermo [5]. Lo scopo è lo stesso dell’interrogatorio di garanzia che si svolge innanzi al giudice e che abbiamo esaminato nel paragrafo precedente: quello di assicurarsi che sussistano i presupposti per l’arresto o il fermo dell’indagato.
Anche in questo caso, è obbligatoria la presenza dell’avvocato e l’interrogato ha il diritto di rimanere in silenzio. Al termine dell’interrogatorio, se il p.m. ritiene che non vi siano i presupposti per la convalida dell’arresto o del fermo (ad esempio, la persona è stata arrestata pur non essendo colta in flagranza di reato), il pubblico ministero dispone immediatamente con decreto che l’interrogato sia rilasciato.
Per precisa disposizione di legge, l’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l’interrogatorio del giudice.
note
[1] Art. 64 cod. proc. pen.
[2] Art. 375 cod. proc. pen.
[3] Art. 415-bis cod. proc. pen.
[4] Art. 294 cod. proc. pen.
[5] Art. 388 cod. proc. pen.
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