Leggi le ultime sentenze su: diritto all’importo di un pernottamento; mancata presentazione del cliente; diritti dell’albergatore; contratto di albergo e di pensione; revoca della prenotazione; obblighi del rinunciante; obbligo di rimborsare all’agenzia quanto anticipato.
Indice
- 1 La prenotazione alberghiera
- 2 La corresponsione di una somma di denaro
- 3 Attività di procacciamento clienti da indirizzare ad esercizi alberghieri
- 4 Prenotazione alberghiera tramite agenzia di viaggi
- 5 Il contratto di albergo
- 6 Overbooking nell’albergo prenotato dall’organizzatore di viaggi
- 7 Prenotazione di un albergo di categoria inferiore
- 8 Revoca della prenotazione da parte del cliente
- 9 Reato di insolvenza fraudolenta
- 10 Soggiorno con il servizio alberghiero
La prenotazione alberghiera
La prenotazione alberghiera può configurarsi come un vincolo contrattuale bilaterale, fonte di obbligazioni per entrambi i contraenti, per cui in caso di mancato rispetto da parte del prenotante degli impegni assunti, ben può l’albergatore domandare che sia dichiarata dal giudice la risoluzione di diritto del contratto per inadempimento dovuto alla scadenza del termine essenziale nonché il risarcimento del danno.
Giudice di pace Perugia, 30/12/1995
La corresponsione di una somma di denaro
La prenotazione alberghiera è un contratto innominato, fonte di obbligazioni per il solo albergatore, che rimane obbligato alla conclusione del contratto definitivo, libera rimanendo l’altra parte di prestare o meno ad esso il proprio consenso. Qualora alla prenotazione si accompagni la corresponsione di una somma di denaro, comunque sia essa denominata, a favore dell’albergatore, si deve ritenere che le parti abbiano inteso stipulare un contratto preliminare, fonte di obbligazioni per entrambe le parti.
Tribunale Spoleto, 24/05/1995
Attività di procacciamento clienti da indirizzare ad esercizi alberghieri
Gli esercenti di alberghi o altre attività commerciali possono recarsi a ricevere i clienti precedentemente prenotati in area aeroportuale personalmente, o inviare un proprio incaricato in possesso di documento scritto attestante la prenotazione, ma né loro né i conduttori possono aggirarsi o sostare nell’area regolamentata degli arrivi senza giustificato motivo, tanto meno per procacciare clienti da indirizzare al proprio albergo.
(Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto dell’opposizione ad ordinanza ingiunzione con la quale un soggetto, fermato nell’area degli arrivi internazionali di Fiumicino ove sostava senza giustificato motivo, e risultato essere un direttore d’albergo che cercava di convogliare passeggeri non precedentemente contattati verso esercizi alberghieri della capitale, in violazione dell’art. 7 dell’ordinanza n. 5 del 2000 della direzione Circoscrizionale Aeroportuale di Roma Fiumicino, era stato sottoposto a sanzione amministrativa pecuniaria).
Cassazione civile sez. I, 07/12/2006, n.26183
Prenotazione alberghiera tramite agenzia di viaggi
Il contratto di albergo concluso per il tramite di un’agenzia di viaggi, che opera come mandataria del cliente che le ha conferito il relativo incarico, comporta che la revoca della prenotazione alberghiera, da parte dello stesso cliente, integra unilaterale sottrazione al vincolo contrattuale e determina l’obbligazione di tenere indenne il mandatario di quanto anticipato all’albergatore nel limite in cui tale anticipazione possa considerarsi effettuata in esecuzione dei doveri di diligenza incombenti al mandatario stesso.
Cassazione civile sez. III, 14/03/2006, n.5460
Il contratto di albergo
Il contratto di albergo, in ragione del carattere di offerta al pubblico che l’albergatore fa con la gestione dell’impresa alberghiera nelle forme d’uso, si conclude nel momento in cui l’albergatore viene a conoscenza dell’accettazione (espressa o tacita) del cliente; al quale fine assume rilievo, anche la c.d. “prenotazione” la cui revoca determina l’obbligazione di tenere indenne l’albergatore che non abbia effettivamente utilizzato la camera per il periodo prenotato.
Ove tale prenotazione sia stata effettuata tramite un mandatario (quale, come in specie, un’agenzia di viaggi) il cliente rinunziante deve tenere indenne quest’ultimo di quanto pagato all’albergatore, per le perdite subite, sempre che il mandatario stesso abbia previamente informato il cliente circa le richieste dell’albergatore e accertato la mancata utilizzazione della stanza da parte del medesimo.
Cassazione civile sez. III, 03/12/2002, n.17150
Overbooking nell’albergo prenotato dall’organizzatore di viaggi
Il risarcimento del danno da “overbooking” nell’albergo prenotato dall’organizzatore di viaggi comprende, nel caso di “riprotezione” presso albergo di categoria inferiore, non solo la differenza tra il prezzo effettivamente sborsato dai viaggiatori ed il prezzo che questi avrebbero dovuto corrispondere qualora la prenotazione avesse avuto originariamente ad oggetto il servizio successivamente offerto, ma anche il risarcimento del danno c.c. “da vacanza rovinata”.
Tribunale Torino, 08/11/1996
Prenotazione di un albergo di categoria inferiore
L’agenzia turistica che provvede all’organizzazione di un viaggio collettivo risponde nei confronti del cliente sia per i servizi compresi nel contratto e non prestati dai terzi ai quali l’agenzia stessa si sia rivolta, sia per la prenotazione di un albergo di categoria inferiore a quella indicata nel programma.
Tribunale Taranto, 30/03/1988
Revoca della prenotazione da parte del cliente
Il contratto di albergo, in ragione del carattere di offerta al pubblico che l’albergatore fa con la gestione dell’impresa alberghiera nelle forme d’uso, quali l’esposizione di insegne o l’indicazione, nei vari messaggi pubblicitari, dei dati essenziali dell’offerta (integrabili comunque con quelli delle tariffe vigenti), si conclude, a norma dell’art. 1326 c.c., in riferimento al successivo art. 1336 dello stesso codice, nel momento in cui l’albergatore viene a conoscenza dell’accettazione (espressa o tacita) del cliente, al quale fine assume rilievo, quale accettazione dell’offerta, anche la cosiddetta prenotazione effettuata per un periodo futuro (che, peraltro, da luogo alla conclusione di un contratto sottoposto alla condizione sospensiva della disponibilità della stanza, con conseguente obbligo dell’albergatore, a norma dell’art. 1358 dello stesso codice, di comportarsi secondo buona fede, provvedendo, ove abbia margini di tempo sufficienti, a confermare la prenotazione o a comunicare l’indisponibilità della camera).
Ne deriva che la revoca della prenotazione da parte del cliente integra unilaterale sottrazione al vincolo contrattuale e determina l’obbligazione di tenere indenne della perdita subita l’albergatore che non abbia effettivamente utilizzato la camera per il periodo prenotato, sicché ove tale prenotazione sia stata effettuata tramite un mandatario (quale, come in specie, un agenzia di viaggi) il rinunziante deve tenere indenne quest’ultimo di quanto pagato all’albergatore, per le perdite subite, nel limite tuttavia in cui tale pagamento possa considerarsi effettuato in esecuzione dei doveri di diligenza incombenti sul mandatario stesso, e cioè previa informazione del rinunziante circa le richieste dell’albergatore e previo accertamento della mancata utilizzazione della stanza da parte del medesimo, restando comunque escluso che, nell’ipotesi (ricorrente nella specie) in cui debbano essere forniti anche prestazioni o servizi accessori (quali ad es. di somministrazione di pasti) tali perdite possano coincidere con il prezzo del mancato soggiorno, dovendo detrarsi da questo l’importo dei servizi non resi.
Cassazione civile sez. III, 18/07/1997, n.6633
Reato di insolvenza fraudolenta
Anche il silenzio sulle proprie condizioni economiche preordinato non adempimento degli obblighi contrattuali integra il reato di insolvenza fraudolenta.
(Nel caso di specie l’imputato assumeva l’obbligazione di pagare il corrispettivo per il servizio alberghiero con la prenotazione usufruendo anche dei pasti e si allontanava dallo stesso senza pagare facendo intestare una fattura alla Rai con la quale non aveva alcun rapporto lavorativo).
Tribunale Benevento, 20/11/2018, n.1425
Soggiorno con il servizio alberghiero
Considerato che la prestazione effettuata dalla opposta ha quale oggetto la vendita-emissione di biglietti di trasporto aereo e non già il trasferimento di persone o cose, così come, per quanto attiene al soggiorno alberghiero, non può esservi confusione, o sovrapposizione fra il servizio di prenotazione-vendita per il soggiorno con il servizio alberghiero vero e proprio, resta comunque e in ogni caso esclusa la configurabilità delle ipotesi indicate dall’opponente, come previste dagli artt. 2951 e 2954 c.c., e di quelle delle ulteriori prescrizioni brevi previste e disciplinate dal codice, e deve applicarsi la ordinaria prescrizione decennale trattandosi di un’ordinaria azione di adempimento contrattuale.
Tribunale Bari sez. II, 19/06/2015, n.2785