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Risarcimento del danno da responsabilità contrattuale: ultime sentenze

22 Febbraio 2020
Risarcimento del danno da responsabilità contrattuale: ultime sentenze

Le ultime sentenze su: natura contrattuale della responsabilità del datore di lavoro; riparto dell’onere della prova; equo indennizzo; risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale; responsabilità contrattuale del datore di lavoro.

L’equo indennizzo e il risarcimento del danno

L’equo indennizzo e il risarcimento del danno (sia esso patrimoniale o non patrimoniale) sono tra loro compatibili e cumulabili, senza che l’importo eventualmente liquidato a titolo di equo indennizzo possa essere detratto da quanto spettante a titolo di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale o extracontrattuale del datore di lavoro.

T.A.R. Bari, (Puglia) sez. I, 02/09/2014, n.1049

Risarcimento del danno da responsabilità contrattuale del datore di lavoro 

L’insussistenza dei presupposti per la concessione dell’equo indennizzo dovuto a infermità per causa di servizio non osta all’accoglimento della domanda risarcitoria proposta dal dipendente pubblico ex art. 2087 c.c., poiché l’equo indennizzo e il risarcimento del danno da responsabilità contrattuale o extracontrattuale del datore di lavoro sono tra loro compatibili e cumulabili; inoltre, l’istituto della responsabilità del datore di lavoro ha natura contrattuale e si applica anche al datore di lavoro pubblico, con la conseguenza che sul piano processuale il lavoratore — il quale agisca per il risarcimento di tale tipologia di danni — deve allegare e provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, del danno, nonché il nesso causale tra quest’ultimo e la prestazione; per contro, il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile, ossia da caso fortuito o forza maggiore, e di aver adempiuto interamente all’obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno.

T.A.R. Parma, (Emilia-Romagna) sez. I, 12/04/2018, n.109

Infermità per causa di servizio ed equo indennizzo

L’equo indennizzo da causa di servizio, per presupposti oggettivi, fatti costitutivi, regime probatorio e disciplina complessiva, è distinto dal risarcimento del danno atteso che mentre quest’ultimo, quanto ad oggetto e finalità, tende a ristabilire l’equilibrio nella situazione del soggetto turbato dall’evento lesivo e a compensare per equivalente la perduta integrità fisio-psichica, l’equo indennizzo spettante ai dipendenti degli enti pubblici per infermità contratta per causa o concausa di servizio con una menomazione dell’integrità fisica non inferiore al 15%, per il concetto di equità e discrezionalità ad esso inerente, per la sua astrazione dalla responsabilità civile, colposa o dolosa, di parte datoriale e per la sua non coincidenza con l’entità effettiva del pregiudizio subito dal dipendente, è assimilabile a una delle molteplici indennità che l’Amministrazione conferisce ai propri dipendenti in relazione alle vicende del servizio, sicché equo indennizzo e risarcimento del danno (sia esso patrimoniale o non patrimoniale) sono tra loro compatibili e cumulabili, senza che l’importo liquidato a titolo di equo indennizzo possa essere detratto da quanto spettante a titolo di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale o extracontrattuale del datore di lavoro.

T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. II, 15/01/2015, n.222

Giurisdizione

L’art. 45 comma 17, d.lg. n. 80 del 1998, poi confluito nell’art. 69 comma 7, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, nel trasferire al g.o. le controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste alla base della pretesa avanzata.

Rientra, pertanto, nella giurisdizione esclusiva del g.a. la domanda di accertamento del rapporto di lavoro nel periodo 1981-1984, come anche la richiesta di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale ai sensi degli art. 2116 e 1216 c.c.

T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. II, 01/12/2010, n.2830

Risarcimento del danno: caratteri e natura della domanda

Nella domanda di risarcimento danni esperita nei confronti del datore di lavoro, ai sensi degli artt.2087 e 2043 c.c., a seguito di un infortunio sul lavoro subito dal dipendente, si configura una responsabilità di tipo contrattuale in quanto sia l’art. 2087 c.c. sia le disposizioni specifiche che impongono misure tipizzate integrano l’insieme delle posizioni soggettive passive che dal contratto di lavoro sorgono nei confronti del datore di lavoro, mentre è ammesso che con la responsabilità contrattuale possa concorrente quella aquiliana ove ne ricorrano gli specifici presupposti e, in particolare, l’esistenza di un fatto doloso o colposo imputabile al datore di lavoro.

Tribunale Treviso Civile, Sentenza, 21/02/2018, n. 102

Responsabilità contrattuale del datore di lavoro

L’illegittimo licenziamento è fonte di responsabilità contrattuale e non extracontrattuale, con la conseguenza che il diritto del lavoratore al risarcimento del danno resta assoggettato all’ordinaria prescrizione decennale, anziché a quella quinquennale.

Corte di Cassazione, Sezione L, Civile, Ordinanza, 27/12/2018, n. 33379

Responsabilità contrattuale o extracontrattuale del datore di lavoro 

L’equo indennizzo e il risarcimento del danno da responsabilità contrattuale o extracontrattuale del datore di lavoro sono istituti tra loro compatibili e cumulabili.

TAR Lazio – Roma, Sezione 1-bis, Sentenza, 2/07/2018, n. 7303

Pretesa al risarcimento

Le prestazioni indennitarie riconosciute dalla legge in favore dei pubblici dipendenti affetti da patologie contratte per cause di servizio, concorrano con il diritto al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale o extracontrattuale dell’amministrazione in ordine al medesimo pregiudizio all’integrità psicofisica patito dal dipendente: l’importo di quelle prestazioni non può, cioè, venire detratto da quanto spettante per il diverso titolo risarcitorio, dovendosi escludere che ricorra un’ipotesi di compensatio lucri cum damno, e questo perché l’illecito, nel mentre costituisce fatto genetico e costitutivo della pretesa al risarcimento, rappresenta una mera occasione rispetto alla spettanza dell’indennità, che sorge per il solo fatto che la lesione sia avvenuta nell’espletamento di un servizio di istituto del soggetto, indipendentemente dalla responsabilità civile dell’amministrazione datrice di lavoro e in misura autonoma dall’effettiva entità del pregiudizio subito dall’interessato.

TAR Toscana – Firenze, Sezione 1, Sentenza, 13/11/2019, n. 1550

Onere del datore di lavoro e onere probatorio gravante sul lavoratore

In materia di infortunio sul lavoro, il dovere di prevenzione gravante sul datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 c.c., non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva per cui non può desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile e innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere sussistente la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che un danno si sia comunque verificato.

Ai fini dell’affermazione della responsabilità del datore di lavoro occorre, infatti, che l’evento sia pur sempre riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggerite dalla tecnica, ma concretamente individuate.

Ne consegue che, configurandosi una responsabilità contrattuale del datore di lavoro, in caso di violazione degli obblighi di prevenzione, su di esso gravanti, incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.

Tribunale Milano, Sezione L, Civile, Sentenza, 18/02/2016, n. 471

Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

L’equo indennizzo da causa di servizio, per presupposti oggettivi, fatti costitutivi, regime probatorio e disciplina complessiva, è completamente distinto dal risarcimento del danno; per questa ragione equo indennizzo e risarcimento del danno da responsabilità contrattuale o extracontrattuale del datore di lavoro sono tra loro compatibili e cumulabili.

TAR Campania – Napoli, Sezione 6, Sentenza, 20/02/2014, n. 1104



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