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Quanti punti si possono avere sulla patente

22 Febbraio 2020 | Autore:
Quanti punti si possono avere sulla patente

Come funziona il meccanismo di assegnazione dei punti sulla patente di guida

L’automobile per ogni italiano e italiana è simbolo di libertà. Le cure con le quali il cittadino medio circonda la propria autovettura sono addirittura proverbiali. Sarebbe assai utile però che un’identica cura venisse dedicata alla guida ed alla manutenzione delle autovetture. Non sempre, infatti, lo stile di guida e lo stato di manutenzione del parco macchine italiano sono soddisfacenti. La guida di un’automobile dovrebbe essere sempre una guida responsabile, prudente, accorta. E questo sia per garantire la sicurezza e l’incolumità degli altri utenti della strada (pedoni, automobilisti e persone trasportate), sia per garantire la propria. Guidare con prudenza e prestando sempre la dovuta attenzione dovrebbe essere, pertanto, uno degli obiettivi principali della scuola guida. A questo scopo la patente di guida, conseguita al termine del corso teorico – pratico tenuto dalle numerosissime scuole guida disseminate sul territorio, da quasi venti anni prevede il meccanismo dei punti. E’ un modo per punire gli irresponsabili (e premiare i virtuosi) sanzionando la violazione delle norme del Codice della strada oltre che con una sanzione economica anche con la decurtazione dei punti. Con la sottrazione dei punti (ed il rischio di perderla definitivamente) si spera di evitare sorpassi azzardati, superamenti dei limiti di velocità, passaggi con il semaforo rosso, parcheggi sugli scivoli destinati al passaggio dei disabili e così via. Nell’articolo che segue capiremo quanti punti si possono avere sulla patente e come funziona il relativo meccanismo.

Dove sono conservati i dati relativi ai punti sulla patente?

La legge [1] prevede che nel momento in cui l’automobilista consegue la patente di guida (cioè con il superamento dell’esame finale teorico e pratico) gli sono assegnati venti punti.

Questo punteggio di partenza viene innanzitutto annotato nella cosiddetta anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Questa anagrafe è istituita presso la Direzione generale della Motorizzazione civile ed include, oltre all’anagrafe dei patentati (con l’annotazione del punteggio) anche un registro dei sinistri e delle violazioni [2].

L’anagrafe degli abilitati alla guida in particolare conserva, per ogni conducente, i seguenti dati:

  • dati relativi al procedimento di rilascio della patente;
  • dati relativi al procedimento di rinnovo, revisione, sospensione, revoca della patente;
  • dati relativi alle violazioni previste dal Codice della Strada che comportano una sanzione accessoria (sono sanzioni accessorie: l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, l’obbligo di rimozione delle opere abusive, l’obbligo di sospendere una determinata attività, la confisca amministrativa, il fermo amministrativo, la rimozione o il blocco del veicolo, il ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente, la sospensione della carta di circolazione, la sospensione della patente, la revoca della patente);
  • dati relativi agli incidenti verificatisi durante la circolazione con le sanzioni inflitte;
  • dati relativi alle violazioni che comportano la decurtazione dei punti patente.

I punti della patente sono annotati nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida

Come funziona il meccanismo dei punti?

La legge [3], con riferimento al funzionamento del sistema dei punti, stabilisce che il punteggio iniziale (pari a venti punti) subisce decurtazioni ogni volta che venga comunicata una violazione all’anagrafe degli abilitati alla guida nel rispetto delle seguenti regole:

  • solo la violazione di una delle norme per le quali il Codice della Strada prevede che vengano sottratti dei punti produce appunto la decurtazione dei punti (ad esempio nessun punto viene sottratto per un divieto di sosta – salvo il caso di sosta sugli scivoli – mentre sono sottratti dieci punti per il superamento di oltre 60 km/h dei limiti di velocità, per la circolazione contromano in corrispondenza di curve, raccordi o in ogni altro caso di limitata visibilità, per il trasporto di merci pericolose senza autorizzazione o senza il rispetto delle prescrizioni imposte, per il superamento della durata dei periodi di guida degli autoveicoli adibiti a trasporto di persone o cose, per la guida in stato di ebbrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti);
  • se sono accertate contemporaneamente più violazioni possono essere sottratti comunque al massimo quindici punti, tranne nei casi in cui per la violazione sia prevista la sanzione accessoria della sospensione o della revoca della patente;
  • la comunicazione all’anagrafe degli abilitati alla guida della violazione che comporta la decurtazione dei punti deve essere fatta dall’organo a cui appartiene l’agente accertatore entro trenta giorni o da quando la sanzione è stata pagata o da quando è passata in giudicato la sentenza con cui il giudice ha respinto il ricorso dell’automobilista contro il verbale;
  • la comunicazione della decurtazione dei punti deve essere fatta a carico dell’autore effettivo della violazione (perciò se l’autore non è stato identificato, il proprietario del mezzo è tenuto, entro sessanta giorni da quando riceve il verbale, a comunicare i dati della patente del conducente: se non dovesse fare questa comunicazione riceverà un ulteriore verbale con un’altra sanzione economica da pagare, ma i punti non saranno sottratti a nessuno);
  • ogni variazione di punteggio deve essere comunicata agli interessati dall’anagrafe degli abilitati alla guida;
  • la decurtazione dei punti è raddoppiata per chi ha conseguito la patente dopo il 1° ottobre 2003 e commette una violazione nei primi tre anni dal conseguimento della patente;
  • per chi ha subito una decurtazione parziale di punti, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni che comportino la sottrazione di punti, determina il riacquisto dei venti punti iniziali (questa regola non si applica a chi abbia perso tutti i venti punti iniziali);
  • chi ha venti punti e, per almeno due anni, non commette violazioni che portino alla sottrazione di punti, acquista un credito di due punti fino ad un massimo credito acquistabile di dieci punti (questo vuol dire che se per dieci anni consecutivi non si commettono violazioni, il punteggio iniziale di venti punti può salire al massimo di dieci punti fino a trenta punti);
  • il punteggio della propria patente può essere controllato registrandosi sul sito www.ilportaledellautomobilista.it oppure chiamando da telefono fisso il servizio a pagamento al n. 848 782 782.

Se ricevo una multa che prevede la decurtazione dei punti, l’effettiva sottrazione dei punti avverrà solo se il comando accertatore comunicherà la violazione all’anagrafe degli abilitati alla guida; se il comando accertatore dimentica di fare questa comunicazione, i punti non saranno sottratti

Il saldo punti può essere conosciuto registrandosi al portale www.ilportaledellautomobilista.it


note

[1] Art. 126 bis cod. str.

[2] Artt. 225 e 226 cod. str.

[3] Art. 126 bis cod. str.


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