Scopri le ultime sentenze su: licenze per il servizio pubblico da piazza a mezzo taxi; fissazione dei requisiti e delle condizioni per il rilascio delle licenze taxi; impugnazione del provvedimento di esclusione dalla graduatoria per l’assegnazione di licenze taxi da parte del Comune.
Indice
- 1 Licenze taxi
- 2 Cessione di licenze taxi
- 3 Requisiti e condizioni per il rilascio delle licenze taxi
- 4 Taxi: concorso per assegnazione licenze
- 5 Procedimenti per l’assegnazione di licenze di trasporto pubblico non di linea
- 6 Bando per l’assegnazione di licenze taxi
- 7 Sostituzione alla guida un titolare di licenza taxi
- 8 Formazione delle graduatorie per il rilascio di licenze taxi
- 9 Esclusione dalla graduatoria per l’assegnazione di licenze taxi
- 10 Gestione del servizio taxi
Licenze taxi
In tema di licenze per il servizio pubblico da piazza a mezzo taxi, soltanto l’atto generale contenente prescrizioni immediatamente lesive, tali cioè da impedire o rendere particolarmente gravosa la partecipazione dell’interessato, deve essere immediatamente impugnato, oltre tale ipotesi l’atto generale può essere impugnato unitamente all’atto applicativo con cui si concreta la lesione all’interesse vantato.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 18/07/2018, n.4770
Cessione di licenze taxi
I ricavi da cessione di licenze taxi e NCC sono esenti da imposte dirette in quanto la licenza per l’esercizio del servizio pubblico non è un bene relativo all’impresa, né un bene immateriale nella piena disponibilità del tassista; essa appartiene al Comune che l’ha rilasciata e solo in presenza di specifiche situazioni è possibile trasferirla ad un terzo.
Pertanto, in assenza di un diretto legame con l’impresa, il provento della cessione non può essere qualificato né plusvalenza, né ricavo, né sopravvenienza attiva.
Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. IX, 14/03/2017, n.1274
Requisiti e condizioni per il rilascio delle licenze taxi
L’art. 5 l. n. 21 del 1992 demanda ai comuni la fissazione dei requisiti e delle condizioni per il rilascio delle licenze taxi. Tra i “ requisiti e condizioni ” ben può essere ricompresa l’idoneità morale correlata a precedenti penali di una certa gravità.
T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 08/02/2012, n.45
Taxi: concorso per assegnazione licenze
Ai sensi dell’art. 9 comma 3, l. 15 gennaio 1992 n. 21 è legittima l’esclusione dal concorso pubblico per titoli, indetto dal Comune per l’assegnazione di licenze per il servizio taxi, del candidato che, prima della pubblicazione del bando, abbia trasferito licenze taxi o autorizzazioni per il servizio di noleggio.
Consiglio di Stato sez. V, 02/02/2012, n.577
Procedimenti per l’assegnazione di licenze di trasporto pubblico non di linea
Nessuna rilevanza può essere attribuita alla circostanza del momento in cui, prima o pendente il termine per presentare l’istanza di partecipazione al concorso per l’assegnazione di licenze taxi, il ricorrente abbia maturato, grazie al decorso del quinquennio dall’irrevocabilità della condanna, il presupposto per l’estinzione del reato e per ottenere la successiva riabilitazione, perché tali vicende non hanno alcun effetto automatico tant’è che l’estinzione, pur operando ope legis in presenza dei presupposti ex art. 445 comma 2, c.p.p., richiede pur sempre che l’esistenza di questi ultimi sia accertata con una pronuncia del giudice dell’esecuzione su istanza dell’interessato
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 10/10/2011, n.7846
Bando per l’assegnazione di licenze taxi
La circostanza che il titolo abilitativo all’esercizio dell’attività dipendente di un’impresa per la conduzione di autovetture per lo svolgimento del trasporto pubblico non di linea di noleggio con conducente e quella di sostituto nell’attività di servizio taxi sia stato diversificato dalla legislazione di settore non dimostra affatto che le due attività nel concreto non siano assimilabili e, soprattutto, non supera l’innegabile equiparazione che proprio la legislazione di settore, nazionale e regionale, opera espressamente ai fini della valutabilità della pregressa esperienza quale titolo di preferenza nelle selezioni per il rilascio dei relativi titoli (art. 8 comma 4, l. n. 21 del 1992; art. 7 comma 4, l. rg. Lazio n. 58 del 1993).
Inoltre, non appare ragionevole valorizzare l’esperienza pregressa quale sostituto di titolare di licenza di taxi e non attribuire alcun tipo di valutazione all’analoga attività dipendente di un’impresa per la conduzione di autovetture per lo svolgimento del trasporto pubblico non di linea di noleggio con conducente.
Di conseguenza è illegittimo il bando del Comune di Roma per il rilascio delle licenze taxi che non attribuisca alcun punteggio a chi abbia svolto attività alle dipendenze di un’impresa per la conduzione di autovetture per lo svolgimento del trasporto pubblico non di linea di noleggio con conducente.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 04/03/2011, n.2018
Sostituzione alla guida un titolare di licenza taxi
La disposizione del bando relativo alla procedura selettiva, approvato con determina dirigenziale n. 1391 del 4 agosto 2005, che limita la valutazione e l’attribuzione di punteggi ai soli concorrenti che possano vantare di aver sostituito alla guida un titolare di licenza taxi, non tenendo in alcuna considerazione l’attività di autista dipendente di un’impresa di noleggio auto con conducente, è illegittima per disparità di trattamento, atteso che sia la legge quadro nazionale sia la l. reg. Lazio n. 58 del 1993 non attribuiscono nessuna distinzione tre le due tipologie di titolo.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 05/01/2011, n.30
Formazione delle graduatorie per il rilascio di licenze taxi
A sostegno della legittimità della pretesa di accesso ai verbali della Commissione giudicante e ai fascicoli personali dei ricorrenti e ai provvedimenti di formazione delle graduatorie per il rilascio di licenze taxi c’è l’interesse di tutela di situazioni soggettive dei richiedenti che hanno concretato il loro titolo di partecipazione al concorso e, di conseguenza, alla verifica di una giusta e congrua valutazione delle medesime.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 03/05/2007, n.3911
Esclusione dalla graduatoria per l’assegnazione di licenze taxi
È inammissibile l’impugnazione del provvedimento di esclusione dalla graduatoria per l’assegnazione di licenze taxi da parte del Comune di Bracciano per supposta mancanza di requisiti essenziali di ammissibilità, trattandosi di un atto meramente applicativo delle clausole relative ai requisiti di partecipazione stabiliti dal bando che non sia stato tempestivamente impugnato.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 25/10/2005, n.9806
Gestione del servizio taxi
Stante l’esigenza di garantire la gestione efficiente del servizio taxi nelle zone ad intensa conurbazione non è illegittimo costituzionalmente l’art. 3 l. reg. Lombardia 15 aprile 1995 n. 20, come modificato dalla l. reg. 9 dicembre 2003 n. 25, nella parte in cui prevede che la conferenza dei servizi per l’ampliamento delle licenze taxi possa svolgersi su base provinciale, nonostante la convenzione finale spieghi i propri effetti in un bacino comprendente anche comuni di altre province.
T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. IV, 04/02/2005, n.244