Necessaria preesistenza di attività imprenditoriale agricola; spese per la ristrutturazione di immobile rurale destinato all’attività di agriturismo.
Indice
Interventi edilizi in zone agricole
Nel passaggio dal d.P.R. 380/2001 alla l. 96/2006 (riforma dell’agriturismo) per il tramite del d. lgs. 228/2001, l’agriturismo diviene normativamente uno dei possibili modi di pratica agricola, destinato a fruire dei medesimi benefici riservati alla stessa, purché si mantenga con essa in rapporto di correlazione, senza sopravanzarne l’esercizio nelle sue forme tradizionali; ne consegue che la ristrutturazione di un immobile con finalità di agriturismo fruisce del regime di esenzione dal contributo di costruzione di cui all’art. 17, comma 3, lett. a), d.P.R. 380/2001 .
Consiglio di Stato sez. II, 13/01/2022, n.235
Agricampeggio: cos’è?
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), l. prov. Trento 30 ottobre 2019 n. 10, l’agricampeggio si configura come una species del genus agriturismo. Tutte le diverse attività agrituristiche rientranti all’interno del genus dell’agriturismo — e quindi anche l’agricampeggio — possono essere svolte dall’imprenditore agricolo (oppure da società fra imprenditori agricoli o allevatori, da società cooperative agricole e da cooperative sociali) ai sensi dell’art. 4 della l. prov. n. 10/2019 citata, previo rilascio del nulla osta al loro esercizio e devono essere comunque connesse con l’attività agricola ex art. 5 della medesima l. prov. n. 10/2019. Peraltro, anche la riconducibilità dell’attività di agricampeggio all’attività agrituristica così come il richiesto esercizio in generale da parte di un operatore agricolo e la prescritta connessione — o per meglio dire complementarietà funzionale — con l’attività agricola non valgono certo a configurare come agricola né l’attività di agricampeggio, né l’attività agrituristica; ciò diversamente da quanto sostiene l’Amministrazione al fine di giustificarne la realizzazione unicamente in area agricola.
T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 17/11/2021, n.180
Attività di agriturismo a cui è riconducibile l’attività di agricampeggio
L’attività di agriturismo, a cui è riconducibile l’attività di agricampeggio, qualora si tratti di immobili agrituristici derivanti da nuove costruzioni, può essere collocata anche in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola purché compatibile con gli strumenti di pianificazione. Ciò in relazione al favor nei confronti dell’agriturismo è particolarmente accentuato nell’ordinamento provinciale, che prevede un’ampia possibilità in tal senso, non solo favorendo il riutilizzo dei beni immobili esistenti collocati in aree a destinazione agricola, ma anche prevedendo la possibilità, entro certi limiti, di costruire nuovi edifici all’uopo destinati.
T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 17/11/2021, n.180
Concessione credito agrario
L’ art. 43 T.U.B. stabilisce che il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche, nonché a quelle a esse connesse o collaterali: sono attività connesse o collaterali l’ agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti che, per loro natura e per il luogo di esercizio, possono prendere origine in un’ azienda agricola, nonché le altre attività individuate dal CICR.
Tribunale Benevento, 14/09/2021, n.1788
Detraibilità delle spese di ristrutturazione di un immobile
In tema di IVA, le spese di ristrutturazione di un immobile avente uso abitativo sono detraibili ex art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 ove ne venga accertata, in concreto, l’inerenza all’attività di impresa attraverso la verifica della sussistenza di un nesso oggettivo tra il bene e l’esercizio dell’attività economica del soggetto passivo, anche tenendo conto di una valutazione meramente prospettica.
(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ammesso la detraibilità delle spese sostenute per la ristrutturazione della casa colonica, abitata dal contribuente imprenditore agricolo, in quanto finalizzate alla nuova destinazione dell’immobile ad attività recettizia di agriturismo).
Cassazione civile sez. trib., 24/09/2019, n.23694
Rilascio del titolo edilizio abilitante alla realizzazione di agriturismo
La normativa urbanistica e quella in tema di esenzione dal contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione e del costo di costruzione relative alle costruzioni a destinazione agricola valgono anche per l’attività edilizia funzionale alla destinazione agrituristica, giacché quest’ultima è connessa per propria natura con l’attività agricola.
T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. III, 22/08/2019, n.1201
Concessione di un fondo rustico per l’esercizio dell’attività di agriturismo
In tema di affitto di fondi rustici, la disciplina di cui all’art. 23, l. n. 11/1971, che mira alla protezione dell’affittuario nel quadro del rapporto di affitto, ma non attribuisce a quel soggetto, in virtù della qualifica ricoperta, una generalizzata tutela che esorbiti da quel rapporto ed investa ogni relazione giuridica alla quale egli partecipi nella qualità rivestita tale norma, non trova applicazione nelle rinunce o transazioni relative al diritto di prelazione e a quello di riscatto ex l. n. 590/1965, né è applicabile ai contratti aventi ad oggetto la concessione di un fondo rustico per l’esercizio dell’attività di agriturismo.
Corte appello Ancona, 19/06/2019, n.1032
Gli agriturismi sono esonerati dal rispetto degli standard di servizi e sicurezza?
Con riferimento all’aspetto della sosta di un camper, identici devono essere gli standard di servizi e di sicurezza offerti. L’esonero ingiustificato dal rispetto di detti standard per gli agriturismi, infatti, finisce per violare la concorrenza perché una categoria di soggetti, quelli esercenti attività di agriturismo, per una parte di attività, peraltro aggiuntiva a quella propria dell’agriturismo (vendita di prodotti propri), non sono tenuti ad affrontare spese per assicurare luce, acqua potabile, impianti antincendi, ecc. agli “ospiti”, mentre proprio detta ospitalità garantisce loro un ritorno economico dalla vendita dei propri prodotti e dalla somministrazione di alimenti e bevande (colazioni, pranzi, cene con prodotti dell’agriturismo).
Consiglio di Stato sez. III, 14/05/2019, n.3130
Agriturismo: la domanda di accertamento dei requisiti
La domanda di accertamento dei requisiti per l’esercizio dell’attività di agriturismo (nella specie, per ottenere l’autorizzazione alla realizzazione di fabbricati destinati ad uso alloggio e ristoro) presuppone la dimostrazione dell’esistenza di un’impresa agricola; le norme che disciplinano l’attività agrituristica, infatti, fanno tutte riferimento ad una azienda agricola già esistente e funzionante, alla quale accede l’attività agrituristica, in posizione di essenziale strumentalità, grazie allo sfruttamento dei prodotti ricavati nella azienda agricola nelle annate agrarie.
T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. II, 29/03/2019, n.283
Attività di agriturismo: le tariffe applicabili alle aziende agricole
Ai sensi dell’art. 2 della l. n. 730/1985, l’attività di agriturismo deve esser considerata attività agricola a tutti gli effetti: alle aziende agrituristiche devono essere applicate le tariffe previste per l’attività agricola e non quelle stabilite per l’utenza alberghiera.
Comm. trib. prov.le Bergamo sez. II, 28/03/2019, n.207
Attività agricola e attività di agriturismo
In tema di IVA, qualora il contribuente, nell’ambito della stessa impresa, svolga un’attività agricola e un’attività di agriturismo, optando per diversi regimi fiscali, l’attività agrituristica, sebbene complementare, resta distinta da quella agricola, sicché le spese sostenute per la ristrutturazione di immobili adibiti all’attività di agriturismo, pur avendo essi destinazione agricola, restano soggette al regime forfettario previsto per l’attività complementare, dovendo trovare applicazione il principio dell’inerenza dei costi all’attività di impresa e non alle caratteristiche del bene.
Cassazione civile sez. trib., 28/02/2019, n.5954
Attività agricola: presupposto indispensabile
Costituisce presupposto indispensabile per la revoca della qualifica di maso chiuso l’irreversibilità della inidoneità dello stesso a produrre un reddito sufficiente al mantenimento di 4 persone. Lo stato di abbandono del maso chiuso non può mai essere causa sufficiente per lo scioglimento dello stesso ed anche un parziale stato di abbandono del maso chiuso non è di per sé sufficiente ad evidenziare il venir meno della funzione economico – sociale assegnata all’azienda agricola.
La nozione di redditività del maso non va riferita alla produzione effettiva, bensì alla potenziale produttività del maso in base ad una normale gestione. Nel caso di specie, la commissione provinciale per i masi chiusi in maniera non inconferente ha dedotto che il reddito del maso chiuso poteva essere implementato mediante l’esercizio, in via complementare, dell’attività di agriturismo, prospettandosi l’attività agricola razionalmente esperibile nell’ambito del maso, nella sua globalità, già di per sé idonea a garantire un reddito conforme alla previsione di cui all’art. 2, comma 1 della l. prov. B. n. 17/200, restando fermo il rispetto del criterio della prevalenza dell’attività agricola medesima.
T.A.R. Bolzano, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 06/03/2018, n.76
Contratto di locazione di agriturismo
Il reato di cui all’art. 646 c.p. risulta pienamente integrato quando i conduttori di un contratto di locazione commerciale di un esercizio destinato a turismo rurale e beneficiari di un contratto di comodato d’uso degli arredi, utensili e suppellettili presenti nell’immobile, al fine di procurarsi un ingiusto profitto consistente nell’utilizzo degli oggetti presso altro locale da loro gestito, si appropriano di mobili, elettrodomestici, suppellettili, stoviglie e complementi di arredo dei quali avevano pieno possesso nella loro qualità di locatari della struttura adibita ad attività di agriturismo, rifiutandone la restituzione.
Tribunale Campobasso, 19/07/2016, n.106
Ampliamento dell’azienda agricola
Il reato di truffa sussiste indipendentemente dalla circostanza che sia stato l’imputato a mettersi in contatto con la parte lesa, qualora la struttura commerciale predisposta sia idonea, come nella fattispecie, a ingannare il cliente che ha bisogno di finanziamenti (confermata nella specie la condanna per l’imputato che aveva falsamente prospettato ad un imprenditore la possibilità di ottenere vari finanziamenti per l’ampliamento della sua azienda agricola, per l’apertura di un’attività di agriturismo, nonché per l’acquisto di pannelli solari).
Cassazione penale sez. II, 05/10/2011, n.37018
Attività di agriturismo e ristorazione
Il marchio “L’Azdora” usato per attività di agriturismo e ristorazione è valido sebbene debole in quanto costituito da un termine che nella tradizione romagnola evoca una figura di donna alla quale è riservata, nella organizzazione della famiglia allargata contadina, la gestione di tutte le attività domestiche (tra le quali va ricompresa sicuramente quella legata alla cucina) .
Tribunale Bologna, 16/09/2011
Attività edilizia a fini agrituristici
In caso di esecuzione di opere edilizie in un manufatto destinato ad attività agricole e agrituristiche, trova applicazione l’art. 9 comma 1 lett. a), l. 28 gennaio 1977 n. 10, perché la normativa urbanistica in tema di edificabilità in zone agricole è applicabile anche all’attività edilizia a fini agrituristici, svolta da imprenditore agricolo in connessione con l’attività agricola normale, considerando che l’attività di agriturismo ben può ritenersi connessa con l’attività agricola per natura, sempre che sia svolta da un imprenditore agricolo e sempre che emerga, in base a concreti accertamenti e valutazioni, che essa si pone in rapporto di accessorietà con l’esercizio dell’attività agricola.
T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. I, 07/09/2011, n.1590
Attività agrituristica e inquadramento in quella agricola
L’inquadramento dell’attività agrituristica (già disciplinata con la legge n. 730 del 1985, poi con il d.lg. n. 228 del 2001 ed interamente regolamentata di nuovo con la più recente legge n. 96 del 2006) in quella agricola è subordinato alla condizione che l’utilizzazione dell’azienda agricola a fine di agriturismo sia caratterizzata da un rapporto di complementarità rispetto all’attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento del bestiame, che deve comunque rimanere principale (ovvero – secondo la dizione dell’attuale l. 20 febbraio 2006 n. 96 – “prevalente”).
Ne consegue che all’attività di agriturismo, in quanto attività agricola, deve essere applicata la tariffa agricola corrispondente e non già quella per l’utenza alberghiera e, a tal fine, il giudice investito della relativa controversia può disapplicare le delibere della competente autorità che stabiliscano diversamente.
(Nella specie, la S.C., alla stregua dell’enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di pace che aveva rigettato la domanda dei titolari di una società esercente attività di agriturismo, con la quale era stato richiesto l’accertamento dell’obbligo di corrispondere la somma dovuta per la fornitura di acqua in base alla tariffa agricola e non sulla scorta di quella prevista per le utenze alberghiere, individuata, invece, come applicabile dalla competente Autorità di ambito territoriale).
Cassazione civile sez. III, 13/04/2007, n.8851
Fabbricati da adibire ad attività di agriturismo
Ai sensi dell’art. 8 l. 5 dicembre 1985 n. 730, il comune, prima di rilasciare l’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande nelle forme di ristorazioni agrituristiche in locali ubicati in centri abitati, deve accertare l’assoluta mancanza, nella stessa azienda agricola in cui l’imprenditore esercita la sua principale attività di conduzione del fondo, di fabbricati da adibire ad attività di agriturismo.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 14/03/2000, n.1774
Avviare un’attività di agriturismo può rappresentare un’ottima modalità per mettersi in proprio, magari di cambiare il lavoro che già si svolge, recuperando terreni e immobili di famiglia. Aprire un agriturismo, però, non è una passeggiata: sono necessari precisi requisiti, sia professionali, che amministrativi, che relativi a terreni e fabbricati. Inoltre, ogni regione italiana ha norme differenti in materia, che regolano diversi aspetti dell’attività agrituristica: dal numero massimo di ospiti per struttura, ai requisiti dei locali, di alimenti e bevande che si possono somministrare, delle attività agricole svolte, etc.
Per aprire un agriturismo non basta solo la voglia di cambiare vita e di lavorare all’aria aperta anziché chiusi otto ore in un ufficio con giacca e cravatta addosso. Ci vuole anche quello, certo, ma è necessario anche rispettare certi requisiti affinché l’attività sia considerata tale.
Possono lavorare in un agriturismo, oltre all’imprenditore agricolo e ai suoi familiari, anche dipendenti a tempo determinato, indeterminato o parziale, questi ultimi regolarmente disciplinati da un punto di vista assicurativo, fiscale e previdenziale. Abbiamo pensato di organizzare degustazioni di prodotti aziendali e, all’esterno del nostro agriturismo, attività ricreative, culturali, didattiche, sportive o escursionistiche (anche tramite convenzioni con enti locali) che mettano l’ospite a contatto con il territorio, allo scopo di valorizzare il patrimonio rurale della zona.
Per aprire un agriturismo è necessaria l’autorizzazione del Comune in base alle disposizioni stabilite da ogni Regione. Queste ultime, di solito, istituiscono degli elenchi dei soggetti idonei ad aprire un agriturismo, cioè quelli in possesso dei requisiti necessari.L’iscrizione avviene presso le Commissioni provinciali per gli agriturismi. Fatto questo passo, si parte con l’allestimento della struttura (alloggi, zona ristorazione, servizi ricreativi, ecc.). A lavori completati si chiede l’autorizzazione al Comune allegando l’iscrizione ottenuta presso la Commissione e la documentazione richiesta dalla rispettiva Regione. E’ plausibile che venga chiesto un parere dell’autorità sanitaria. Se tutto fila liscio, la domanda si intende accolta (si applica il principio del silenzio-assenso).Per ovvi motivi, aprire un agriturismo significa anche essere in possesso di alcuni requisiti igienico-sanitari delle strutture e delle attrezzature, anche in questo caso stabiliti dalle singole Regioni. Di solito si tengono in considerazione le caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l’altezza e il volume dei locali in rapporto alla luce e all’aria che ricevono.
I costi per l’apertura di un agriturismo possono variare parecchio: può essere necessario, ad esempio, apportare modifiche o ristrutturazioni a un edificio già esistente o acquistare particolari macchinari, attrezzature ed elementi d’arredo. È bene informarsi, a questo proposito, sulla possibilità di accedere ad eventuali finanziamenti, che possono essere disponibili a livello regionale, nazionale ed europeo. Tra le spese da elencare, non bisogna poi dimenticare quelle relative all’acquisizione delle varie autorizzazioni e assicurazioni, e i costi necessari per pubblicizzare la nuova attività costituita. I costi poi aumentano per chi decide di migliorare l’attrattività della propria struttura, ad esempio con una piscina (che se permanente deve essere anch’essa autorizzata), o creando ambienti confortevoli all’aperto, offrendo servizi benessere, acquistando animali particolari. Queste migliorie possono trasformare l’agriturismo da semplice azienda agricola in location sofisticata ed ampliare la clientela, richiamando lo svolgimento di matrimoni, weekend romantici, visite guidate e attività varie di fattoria didattica con le scuole del territorio.
Il periodo d’apertura al pubblico dell’agriturismo deve essere comunicato al comune in cui si svolge l’attività. Il periodo di chiusura non deve, invece, essere comunicato. Le singole regioni possono stabilire l’obbligo di chiusura per un determinato periodo dell’anno, o per uno o più giorni a settimana: in questi casi, ovviamente, la chiusura non riguarda l’attività agricola, ma solo quella accessoria di ospitalità e ristorazione.
Come per gli alberghi, che utilizzano le stelle, anche gli agriturismi hanno una loro classificazione nazionale, che va da 1 a 5 girasoli: questa valutazione è stata introdotta nel 2013 dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed elaborata insieme al Dipartimento del Turismo, Regioni, Associazioni Agrituristiche, Istat e Touring Club. Ma di cosa tengono conto le valutazioni?
Le valutazioni tengono conto:
del livello di comfort offerto dalla struttura;
delle caratteristiche generali della struttura;
delle alternative ricreative e di svago proposte alla clientela;
dei servizi che l’agriturismo è in grado di erogare in termini di valorizzazione dei propri prodotti agricoli;
del paesaggio naturalistico circostante.
Sono classificabili con i girasoli soltanto le aziende agrituristiche che offrono il servizio di ospitalità, con o senza la prestazione di altri servizi. In tutti gli altri casi, ad esempio quando si offrono solo servizi di ristorazione, l’azienda può comunque richiedere l’utilizzo del marchio nazionale “Agriturismo Italia”, sottoscrivendo un atto d’impegno. Sul portale nazionale ufficiale Agriturismo Italia e nei vari siti regionali è possibile informarsi sulla certificazione riconosciuta a livello nazionale, leggere news del settore, aggiornarsi su eventuali finanziamenti e consultare la lista degli agriturismi autorizzati sul territorio.
Aprire un agriturismo comporta questi impegni:offrire ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;fornire ai pasti prodotti prevalentemente propri o di aziende agricole della zona, possibilmente tipici e contraddistinti con marchi Dop, Igp, Igt, Doc e Docg; ecc.
Ho intenzione di avviare un’attività di agriturismo. Ho un bello spiazzo di terreno in campagna con tanti ulivi, un bel vigneto e alberi da frutta. Potrei ricavarne olio, vino e marmellate. Offrire ai miei ospiti prodotti a km 0 e realizzare un posto con piscina immerso nella natura con un’esperienza gastronomica originale
I miei nonni hanno una bella struttura grande in campagna. Sarebbe da ricostruire totalmente visto che ha circa 40 anni e non è stata abitata da una decina di anni. Ci andiamo soltanto d’estate per stare in pace e al fresco. Ma ha tante potenzialità. Una volta ristrutturata, a mio parere, potrebbe essere un posto meraviglioso per accogliere ospiti e turisti per concedere un momento di relax a chi vuole staccare dalla routine, dallo stress della città
C’è un bel pezzo di terra che io ed i miei fratelli abbiamo ereditato e lasciato incustodito a lungo. Siamo tutti presi da tanti impegni e non abbiamo avuto il tempo di dedicarci alla cura quindi di tanto in tanto mandavamo un contadino a pulire quello spazio e a raccogliere i frutti. Ora, che sono andato in pensione e anche mio fratello sta per andarci, ho pensato che potremmo sfruttare quello spazio e creare qualcosa che possa rimanere ai nostri figli che stanno completando gli studi e anche loro sono appassionati di gastronomia e agricoltura. Così potranno portare avanti l’attività di famiglia