Leggi le ultime sentenze su: associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro; associazione sportiva dilettantistica per omesso versamento d’Iva; attività senza fine di lucro.
Indice
- 1 Determinazione del reddito di un’associazione sportiva dilettantistica
- 2 L’associazione sportiva e attività commerciale parallela
- 3 Associazioni senza scopo di lucro
- 4 Iscrizione al Coni
- 5 Associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro
- 6 Verifica del volume d’affari
- 7 Associazione non riconosciuta e debiti tributari
- 8 Attività commerciale mascherata da associazione sportiva dilettantistica
- 9 Condizioni per l’esenzione d’imposta prevista per le associazioni non lucrative
- 10 Agevolazioni fiscali per le associazioni sportive dilettantistiche
- 11 Lavoro subordinato tra dipendente e associazione sportiva dilettantistica
- 12 Spese di sponsorizzazione per presunzione legale
Determinazione del reddito di un’associazione sportiva dilettantistica
E’ illegittima la determinazione del reddito prodotto dall’associazione sportiva dilettantistica, qualora l’Ufficio, pur essendo regolarmente iscritta al CONI ed avendo pienamente rispettato il requisito di democraticità, abbia disconosciuto la qualifica di ente non commerciale senza dimostrare il carattere commerciale dell’attività esercitata.
(Nella specie, l’associazione sportiva dilettantistica, destinataria di un avviso di accertamento ai fini IRES, IVA e IRAP a seguito del disconoscimento della qualifica di ente non commerciale. L’Ufficio tuttavia non aveva fornito la prova che l’associazione praticasse prezzi in linea con quelli di analoghe strutture commerciali, mentre lo statuto dell’associazione conteneva disposizioni che ne assicuravano la democraticità).
Comm. trib. reg. Venezia, (Veneto) sez. I, 09/04/2019, n.260
L’associazione sportiva e attività commerciale parallela
L’Associazione sportiva che non rispetti i requisiti previsti dalla norma e che svolga, a tutti gli effetti, un’attività commerciale parallela a quella istituzionale, non può beneficiare del regime fiscale agevolato previsto dalla L. n.398 del 1991, legittimando l’Ufficio alla ripresa a tassazione delle imposte dovute.
(Nella specie, l’Associazione sportiva dilettantistica risultava destinataria di un avviso di accertamento per il recupero delle maggiori IRAP, IRPEG e IVA per l’anno d’imposta 2007. L’ente impositore, che aveva preliminarmente accertato il mancato rispetto dei requisiti previsti dalla norma, aveva verificato lo svolgimento di un’attività di somministrazione di liquori e bevande varie rivolta indistintamente a tutti gli avventori, tale da escludere il carattere della non commercialità).
Comm. trib. reg. Potenza, (Basilicata) sez. III, 22/03/2019, n.154
Associazioni senza scopo di lucro
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 256, 2° comma, d.leg. 152/06, anche le associazioni senza scopo di lucro (nella specie, associazione sportiva dilettantistica di tiro a volo) rientrano nella nozione di enti cui fa riferimento la disposizione citata; infatti, la caratteristica di organizzazione stabile di più persone per lo svolgimento di un’attività comune consente di superare la presunzione di minore incidenza sull’ambiente dell’abbandono di rifiuti sulla quale si fonda il diverso trattamento riservato dalla legge al singolo soggetto privato.
Cassazione penale sez. III, 21/03/2019, n.23794
Iscrizione al Coni
L’esenzione dall’imposta per le associazioni non lucrative dipende non solo dall’elemento formale ma anche dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro il cui onere incombe sul contribuente e non può ritenersi soddisfatto con la sola iscrizione al CONI.
In tema di agevolazioni tributarie, l’esenzione d’imposta prevista dall’art. 148 del D.P.R. n. 917 del 1986 in favore delle associazioni non lucrative (nella specie, un’associazione sportiva dilettantistica), dipende non solo dall’elemento formale della veste giuridica assunta, ma anche dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell’affiliazione al CONI, essendo invece rilevante che le associazioni interessate si conformino alle clausole relative al rapporto associativo, che devono essere inserite nell’atto costitutivo o nello statuto.
Comm. trib. prov.le Taranto sez. II, 21/02/2019, n.450
Associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro
Le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, dall’art. 111 (ora 148) del d.P.R. n. 917 del 1986 si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello statuto.
(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che, senza motivare circa l’assenza di attività assembleare ed in particolare in ordine alla mancata convocazione e partecipazione degli associati all’assemblea, aveva riconosciuto detta esenzione ad una associazione sportiva dilettantistica individuando i fruitori delle relative attrezzature come soci e non come clienti).
Cassazione civile sez. trib., 12/12/2018, n.32119
Verifica del volume d’affari
L’associazione sportiva dilettantistica, pur non essendo tenuta a comprovare la propria capacità economica e finanziaria mediante la produzione di fatture o di bilanci, deve fornire in sede di gara documenti idonei allo scopo (arg. ex art. 86, comma 4, ultimo inciso, del d.lg. n. 50/2016), cioè tali da consentire alla pubblica amministrazione la verifica del volume d’affari nel periodo considerato per i singoli servizi realizzati in relazione allo specifico oggetto dell’appalto, sulla base di dati certi, quali risultanti da libri o registri tenuti a norma di legge.
Consiglio di Stato sez. V, 10/12/2018, n.6943
Associazione non riconosciuta e debiti tributari
La responsabilità personale e solidale del legale rappresentante per i debiti tributari di un’associazione non riconosciuta si ricollega non solo all’effettività dell’ingerenza esercitata nell’attività gestoria dell’ente, ma anche al corretto adempimento degli obblighi tributari sul medesimo incombenti, dovendosi in concreto accertare se il rappresentante, pur non essendosi ingerito nell’attività negoziale del sodalizio, abbia adempiuto agli obblighi tributari, solo in tal caso potendo andare immune da corresponsabilità.
(Fattispecie relativa ad avviso di accertamento notificato ai sensi dell’art. 38 c.c. al legale rappresentante di un’associazione sportiva dilettantistica per omesso versamento d’IVA).
Cassazione civile sez. VI, 26/09/2018, n.22861
Attività commerciale mascherata da associazione sportiva dilettantistica
Le sanzioni irrogate con un avviso di accertamento mediante il quale l’Agenzia delle entrate rettificava le dichiarazioni annuali IRES-IVA-IRAP, sono legittime qualora risulta provato che i contribuenti siano pienamente consapevoli di svolgere un’attività commerciale mascherata, al fine di evadere le imposte, da associazione sportiva dilettantistica.
Comm. trib. reg. Venezia, (Veneto) sez. VII, 28/06/2018, n.778
Condizioni per l’esenzione d’imposta prevista per le associazioni non lucrative
In tema di agevolazioni tributarie, l’esenzione d’imposta prevista dall’art. 148 del d.P.R. n. 917 del 1986 in favore delle associazioni non lucrative (nella specie, un’associazione sportiva dilettantistica), dipende non solo dall’elemento formale della veste giuridica assunta, ma anche dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell’affiliazione al CONI, essendo invece rilevante che le associazioni interessate si conformino alle clausole relative al rapporto associativo, che devono essere inserite nell’atto costitutivo o nello statuto.
Cassazione civile sez. VI, 30/04/2018, n.10393
Agevolazioni fiscali per le associazioni sportive dilettantistiche
La fruizione, da parte dell’associazione sportiva dilettantistica, delle agevolazioni di cui alla L. n. 398 del 1991 è unicamente condizionata dallo svolgimento di attività sportive dilettantistiche e dall’iscrizione alle federazioni sportive nazionali.
In presenza degli anzidetti presupposti non rileva in senso contrario la circostanza che gli associati, dopo aver versato la quota associativa, non abbiano diritto di partecipare, senza altri costi, a tutte le iniziative sociali e/o a tutti i corsi, qualora questi abbiano costi diversi che non possono indiscriminatamente essere ripartiti fra tutti gli associati ed anche quindi a chi non vi abbia partecipato.
Comm. trib. prov.le Reggio Emilia sez. II, 04/07/2017, n.170
Lavoro subordinato tra dipendente e associazione sportiva dilettantistica
Il rapporto intercorrente tra il dipendente e un’associazione sportiva dilettantistica è di lavoro subordinato quando la mansione del lavoratore è quella di coordinatore della scuola di nuoto, dunque di maggiore rilievo venendo richieste funzioni di coordinamento delle attività della scuola di nuoto e del lavoro degli istruttori, con compenso fisso e tale elemento costituisce già indice di un rapporto di lavoro subordinato posto che sul prestatore di lavoro non grava alcun rischio connesso alle possibili variazioni della domanda di corsi di nuoto, altro elemento è dato dal fatto che lo stesso doveva assicurare una presenza fissa sul posto di lavoro, laddove un’attività di coordinamento della scuola (raccolta della iscrizioni, organizzazione dei corsi, controllo sul regolare andamento delle lezioni) avrebbe ben potuto svolgersi con ampia elasticità nelle presenze, variabili a seconda anche dei periodi dell’anno.
Tribunale Roma sez. II, 23/05/2017, n.4885
Spese di sponsorizzazione per presunzione legale
Le spese di sponsorizzazione, per presunzione legale, devono essere qualificate come pubblicità al ricorrere di ipotesi qualificate quali l’individuazione del soggetto sponsorizzato che deve coincidere con una associazione sportiva dilettantistica, l’importo della sponsorizzazione non ecceda la somma di Euro 200.000,00, che la sponsorizzazione sia finalizzata alla promozione dell’immagine e dei prodotti dello sponsor e da ultimo che l’associazione abbia realizzato positivamente l’accordo promozionale attraverso l’apposizione del marchio sull’abbigliamento in dotazione agli atleti e con l’ostensione degli striscioni pubblicitari ove le manifestazione avevano avuto luogo.
Comm. trib. prov.le Vicenza sez. II, 29/03/2017, n.247