Leggi le ultime sentenze su: reati di vendita di beni con marchi contraffatti, di detenzione di prodotti industriali con marchi contraffatti e di ricettazione; ritrovamento di capi di abbigliamento nella stanza da letto dell’imputato.
Indice
- 1 Ricettazione e vendita oggetti con marchi contraffatti
- 2 Capi recanti marchi contraffatti destinati alla vendita
- 3 Profitto del reato di ricettazione
- 4 Detenzione e vendita di beni con marchi contraffatti
- 5 Ricettazione e associazione per delinquere
- 6 Acquisto di bene con marchio contraffatto: è ricettazione?
- 7 Acquisto non destinato all’uso e consumo personale
- 8 Ricettazione di merce con marchi contraffatti
- 9 Incauto acquisto
- 10 Prodotti industriali con segni mendaci
- 11 Provento della condotta delittuosa di falsificazione
Ricettazione e vendita oggetti con marchi contraffatti
Non sussiste rapporto di specialità tra la ricettazione e il reato di chi detiene per la vendita oggetti con marchi o segni distintivi contraffatti e qualora la condotta integri entrambe le fattispecie si applica il concorso di reati (Nel caso di specie, si trattava della messa in vendita di 1500 capi di abbigliamento con marchi o segni distintivi contraffatti).
Tribunale Napoli sez. I, 02/10/2017, n.9751
Capi recanti marchi contraffatti destinati alla vendita
Il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti industriali consegne mendaci (art. 474 con. pen.) si realizza se vi è sostanziale identità del logo contraffatto mentre la fattispecie prevista dall’arte. 517 ter cod. pen. Punisce la messa in circolazione di prodotti dell’ingegno od opere industriali recanti marchi o segni distintivi idonei ad ingannare l’acquirente sulla qualità della merce.
(Nel caso di specie, il possesso di capi recanti marchi contraffatti destinati alla vendita rientrava nella fattispecie di cui all’art. 474 cod. pen. Essendovi stata l’osservazione dei potenziali acquirenti che entravano ed uscivano con buste di plastica contenenti beni di abbigliamento e scarpe).
Tribunale Nola, 12/09/2018, n.1992
Profitto del reato di ricettazione
Il rinvenimento di capi di abbigliamento di provenienza delittuosa nell’abitazione dell’imputato, il profitto da questi conseguito per sé essendo stati rinvenuti altri capi di abbigliamento della medesima provenienza delittuosa nella sua stanza da letto – il che prova che il medesimo agì con il dolo specifico di trarre profitto anche per sé e non già solo per favorire altri -, sono tutte circostanze che provano, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di ricettazione, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
Corte appello Roma sez. III, 08/06/2017, n.4471
Detenzione e vendita di beni con marchi contraffatti
I reati di vendita di beni con marchi contraffatti (art. 517 c.p.) , di detenzione di prodotti industriali con marchi contraffatti e di ricettazione possono concorrere tra loro che sono riferibili a diverse finalità e costituiti da elementi materiali non in tutto coincidenti (Nel caso di specie, si trattava di numerosi capi di abbigliamento e calzature).
Corte appello Perugia, 12/02/2018, n.196
Ricettazione e associazione per delinquere
È configurabile il concorso fra il delitto di cui all’art. 648 c.p. e quello di associazione per delinquere, quando la contestazione di ricettazione nei confronti dell’associato abbia ad oggetto beni di provenienza illecita (capi di abbigliamento contrassegnati da marchi contraffatti) che non sono il prodotto dell’associazione, bensì di altri associati o di terzi, atteso che la clausola di riserva di cui all’art. 648, comma 1, c.p. esclude la punibilità soltanto dei soggetti, partecipi o meno del sodalizio, che abbiano concorso nella contraffazione.
(Nella specie, l’imputato, pur agendo per conseguire un proprio profitto, ha offerto al sodalizio un canale privilegiato e sicuro per la commercializzazione dei prodotti contraffatti, consentendo la distribuzione di cospicui quantitativi di tali prodotti in un esercizio di vendita molto vasto sito all’interno di un centro commerciale, tale da garantire un rilevante afflusso di clienti).
Cassazione penale sez. II, 13/09/2016, n.46997
Acquisto di bene con marchio contraffatto: è ricettazione?
Risponde non di ricettazione, ma dell’illecito amministrativo di cui all’art. 1, comma settimo, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in l. 14 maggio 2005, n. 80, nella versione modificata dalla l. 23 luglio 2009, n. 99, l’acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata, cioh colui che non partecipa in alcun modo alla catena di produzione o di distribuzione e diffusione dei prodotti contraffatti, ma si limita ad acquistarli per uso strettamente personale.
(Fattispecie relativa al rinvenimento, a bordo dell’auto guidata dall’imputato, di numerosi capi di abbigliamento di note marche, riportanti chiari segni di contraffazione, nella quale la corte territoriale aveva assolto l’imputato per il delitto di cui all’art. 474 cod. pen., in assenza di prova in ordine alla successiva destinazione alla vendita dei beni contraffatti, condannandolo invece per il delitto di ricettazione. In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha annullato tale condanna, difettando uno specifico accertamento sul titolo della detenzione).
Cassazione penale sez. II, 09/03/2016, n.12870
Acquisto non destinato all’uso e consumo personale
L’acquirente di prodotti con marchi contraffatti, o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata, risponde del delitto di ricettazione nel caso in cui tale acquisto non sia destinato al proprio uso e consumo personale, dovendosi escludere che tale condotta configuri l’illecito amministrativo previsto dall’art. 1, comma 7 del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in l. 14 maggio 2005, n. 80, nella versione modificata dalla l. 23 luglio 2009, n. 99, applicabile esclusivamente all’acquirente finale di un prodotto contraffatto, o comunque mendace, qualora tale condotta sia destinata all’uso personale e sia estranea, non solo al processo produttivo, ma anche a quello diffusivo (fattispecie in tema di detenzione — finalizzata alla vendita — di numerosi capi di abbigliamento contrassegnati da marchi contraffatti o, comunque, mendaci).
Cassazione penale sez. II, 26/11/2015, n.3000
Ricettazione di merce con marchi contraffatti
In tema di ricettazione di merce con marchi contraffatti, il giudice deve accertare che l’imputato sia estraneo alla contraffazioneo falsificazione del marchio e che abbia acquistato con la consapevolezza iniziale della falsità del marchio stesso.
(Nel caso di specie, trattandosi di capi di abbigliamento con marchi celebri, poiché la riproduzione dei segni distintivi è frutto di un’attività imprenditoriale svolta da aziende in possesso di idonea strumentazione che non possono ritenersi ricollegabili all’opera di un singolo, l’imputato veniva ritenuto responsabile del reato di ricettazione).
Tribunale S.Maria Capua V., 02/02/2015, n.48
Incauto acquisto
In tema di ricettazione, deve escludersi l’ipotesi di incauto acquisto laddove la modalità di presentazione degli oggetti, quali capi di abbigliamento e telefoni cellulari, sia tale da poter escludere che il soggetto agente ignorasse la provenienza illecita, quantomeno a titolo di dolo eventuale quale mera accettazione del rischio.
Corte appello L’Aquila, 03/03/2011, n.541
Prodotti industriali con segni mendaci
Il reato di introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi può concorrere con il reato di ricettazione poiché tutelano due beni diversi.
(Nel caso di specie, si trattava di quattro fratelli, titolari di ditte diverse, che esercitavano il commercio all’ingrosso, che detenevano in un unico locale capi d’abbigliamento con marchi contraffatti, senza aver dato la prova che fossero loro i produttori di detti capi d’abbigliamento).
Corte appello Torino sez. I, 02/11/2010, n.3418
Provento della condotta delittuosa di falsificazione
La fattispecie di ricettazione è astrattamente idonea a concorrere con il delitto di cui all’art. 474 c.p. posto che i capi di abbigliamento contraffatti costituiscono provento della condotta delittuosa di falsificazione per cui è causa.
Tribunale Bari sez. II, 06/10/2008, n.1617